81.2011.2
Abuso di impianti di telecomunicazioni, coazione
30 novembre 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2011.2
Data decisione, Autorità:
30.11.2012, PRPEN
Titolo:
Abuso di impianti di telecomunicazioni, coazione
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
COAZIONE
art. 179septies CPS
art. 181 CPS
Incarto
n.
81.2011.2
DA 53/2011
Bellinzona
30
novembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele
Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
IM 1IM 1 tudentessa
(difensore: DI
1, __________)
visto l’atto d’accusa il decreto
d’accusa n. DA 53/2011 del 17 gennaio 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole
di abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies) e coazione (art.
181 CP) e ne propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) ciascuna
(artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 600.- (seicento).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (artt. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 300.- (trecento) con l'avvertenza che, in caso
di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 0 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
4. Al
pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie di CHF 100.- (cento).
5. La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
rilevato che il difensore chiede l’assoluzione
dell’imputata, con protesta di costi di costi e spese di patrocinio pari a CHF
3'300.- più IVA (12 h lavorative e CHF 300.- di spese), oltre a spese di
viaggio di CHF 100.-;
visti gli artt. 1
CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta
dalle imputazioni di abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies
CP) e coazione (art. 181 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo
carico.
Fatti
2. Le tasse e
le spese giudiziarie di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta) sono a
carico dello Stato.
2.1. La
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico della parte che ne facesse
richiesta.
3. A IM 1 è
assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di CHF 1'882.-
(milleottocentoottantadue).
4. Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla
Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
5. Intimazione
a:
- per raccomandata
AINQ 1
ACPR 1 __________,
Considerandi
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano
Sezione della popolazione,
Bellinzona
Divisione della giustizia,
Bellinzona
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello
Stato
CHF 300.- tassa di giustizia
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 450.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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