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Decisione

81.2011.211

Coazione

21 febbraio 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. La tassa di giustizia e le spese

giudiziarie di complessivi fr. 450.- sono a carico dello Stato.

3. Non viene riconosciuto alcun

indennizzo all’accusatore privato ai sensi dell’art. 433 CPP.

4. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

IM 2

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Considerandi

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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