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Decisione

81.2011.213

Guida in stato d'inattitudine, infrazione alle norme della circolazione

15 novembre 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

3. Di conseguenza IM 1 è

condannato:

3.1. alla pena pecuniaria di

10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr.

500.- (cinquecento).

3.1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3.2. alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

3.2.1. in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.3. al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta

e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.

4. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

Considerandi

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (277).

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 500.00 multa

fr. 250.00 tassa di giustizia

fr. 350.00 spese giudiziarie

fr. 1'100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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