81.2011.213
Guida in stato d'inattitudine, infrazione alle norme della circolazione
15 novembre 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2011.213
Data decisione, Autorità:
15.11.2012, PRPEN
Titolo:
Guida in stato d'inattitudine, infrazione alle norme della circolazione
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 LCSTR
Incarto
n.
81.2011.213
DA 2187/2011
Bellinzona
15
novembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Valentina
Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. 2187/2011
del 6 giugno 2011;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di infrazione alle
norme della circolazione e di guida in stato di inattitudine
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta) ciascuna, corrispondenti a
complessivi fr. 1'600.- (milleseicento). L'esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10
(dieci).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie
di fr. 300.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che l’imputato chiede il
proscioglimento dal capo di imputazione n. 2 del decreto d’accusa;
richiamati gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31
cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr.; 2 cpv. 1, 3
cpv. 1, 4 cpv. 1, 4a cpv. 1 e 5, 14 cpv. 1 ONC; 22, art. 68 cpv. 4 lett. a OSS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di guida in
stato di inattitudine per avere, a __________ il __________, condotto
l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.82 - max. 1.03 grammi per mille).
2. IM 1 è prosciolto dal reato di
infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti al capo
d’imputazione n. 2 del DA 2187/2011 del 6 giugno 2011.
Fatti
3. Di conseguenza IM 1 è
condannato:
3.1. alla pena pecuniaria di
10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr.
500.- (cinquecento).
3.1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3.2. alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
3.2.1. in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
3.3. al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta
e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.
4. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
Considerandi
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (277).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 500.00 multa
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 1'100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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