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Decisione

81.2011.223

Omettere di mantenere la necessaria distanza di sicurezza dal veicolo antistante

29 novembre 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

81.2011.223

Data decisione, Autorità:

29.11.2012, PRPEN

Titolo:

Omettere di mantenere la necessaria distanza di sicurezza dal veicolo antistante

CIRCOLAZIONE A DESTRA

art. 34 cpv. 4 LCSTR

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 12 cpv. 1 ONCS

Incarto

n.

81.2011.223

DA 2287/2011

Bellinzona

29

novembre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni

Tommasini

sedente con Fabia

Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1 e ivi

(difensore: DI 1, __________)

visto il decreto d’accusa n. 2287/2011

del 14 giugno 2011;

preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di infrazione grave

alle norme della circolazione

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna, corrispondenti a

complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento). L'esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5

(cinque).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie

di fr. 200.-.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che il difensore chiede l’annullamento

del DA impugnato non essendo adempiuti i reati dell’infrazione grave alle norme

della circolazione stradale, in applicazione semmai del principio in dubio pro

reo; in via subordinata chiede che l’incarto venga rimandato all’autorità

amministrativa affinché abbia ad avviare la procedura contravvenzionale non

potendo l’autorità penale sanare l’errore tramite la semplice derubricazione

del reato;

richiamati gli art. 34 cpv. 4, 90 cifra 1

LCStr.; 12 cpv. 1 ONC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg., 429

CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione

alle norme della circolazione per avere, circolando con la vettura __________ __________

targata TI __________ alla velocità di circa 120 Km/h. rilevata dal disco del cronotachigrafo, omesso di mantenere la necessaria distanza di

sicurezza dall’antistante veicolo.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 1000.-

(mille);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 1120.- (millecentoventi) con motivazione

scritta e di fr. 620.- (seicentoventi) senza motivazione scritta.

3.

Non si assegnano indennità.

4.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80899).

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 1000.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 70.00 testi

fr. 1620.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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