81.2011.224
Affissione di circolari bilingua su portoni d'entrata di svariati stabili dove veniva reso identificabile l'accusatore privato e veniva incolpato, o perlomeno reso sospetto, di aver nuovamente commess
12 marzo 2013Italiano25 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
81.2011.224
Data decisione, Autorità:
12.03.2013, PRPEN
Titolo:
Affissione di circolari bilingua su portoni d'entrata di svariati stabili dove veniva reso identificabile l'accusatore privato e veniva incolpato, o perlomeno reso sospetto, di aver nuovamente commesso atti di vandalismo
DIFFAMAZIONE
art. 173 CPS
Incarto
n.
81.2011.224
DA
2400/2011
Bellinzona
12
marzo 2013
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Giudice della
Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Lucile
Martinez in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole
di diffamazione
per avere, a __________ il
30.09.2010, comunicando con terzi, segnatamente affiggendo delle circolari
bilingue sulle porte d’entrata dei diversi stabili condominiali siti in Via __________),
incolpato o reso perlomeno sospetto ACPR 1, identificabile in quanto unico
residente nel condominio senza essere proprietario di un’unità abitativa, di
condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui,
in particolare rinfacciandogli di aver nuovamente commesso atti di vandalismo,
come segue:
“COMUNICATO
IMPORTANTE
Mercoledì,
il 29 settembre, di mattina presto, la piazza di giro ed il posteggio esterno
del signor IM 1 è stato sporcato per l’ennesima volta con dell’olio vegetale
usato. Siamo dell’avviso che questa malignità non sia da attribuire ad un
condomino ma piuttosto ad una persona che non ha nessun interesse di tenere il
Condominio in uno stato pulito e ordinato e che non deve assumersi personalmente
i costi per le riparazioni/pulizie.
Questa
sporcizia – che può diventare pericolosa per tutti – sarà pulita da un’impresa
a spese di tutti i condomini. Questo provvedimento vale anche per eventuali
altri atti di vandalismo. Perciò preghiamo tutti i condomini di prestare
la massima attenzione e di fornire al Comitato Tecnico eventuali informazioni
utili a provare la colpevolezza di questa persona maleducata e maligna. Una
denuncia contro ignoti è già stata inoltrata.
IL
COMITATO TECNICO
WICHTIGE MITTEILUNG
Am
Mittwoch, den 29.09.10 früh morgens, wurde der Wendeplatz und
Geschäftsparkplatz IM 1 zum x-ten Male mit altem Fritteröl verschmiert. Wir
gehen davon aus, dass dieser Wandalenakt nicht das Werk eines Eigentümers ist,
sondern vielmehr einer hier wohnhaften Person, die keinerlei Interesse an einem
ordentlichen und gepflegten Condominio hat und auch nicht persönlich für
angerichtete Schäden aufzukommen hat.
Diese
neuerliche Verschmutzung – die für alle gefährlich werden kann, da das
schmierige Oel mit den Pneus auch auf die Zufahrt und in die Garage gelangt –
wird durch ein Reinigungsinstitut gereinigt und die Kosten allen Eigentümern
belaste. Dies gilt auch für allfällige weitere Wandalenakte. Deshalb bitten wir
alle Eigentümer, in Zukunft Augen und Ohren offen zu halten und Hinweise, die
zur Überführung dieser ungezogenen und boshaften Person führen, sofort dem
Technischen Ausschuss zu melden. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde bereits
eingereicht.
DER
TECHNISCHE AUSSCHUSS”
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 173 CP,
richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 20 giugno
2011 n. 2400/2011 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 180.- (centoottanta) cadauna (artt. 34 e
segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'800.- (milleottocento).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr.
200.
- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv.
2.
CPS).
3.
Si rinvia l’accusatore privato ACPR 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353
cpv. 2 CPP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
vista l’opposizione interposta
tempestivamente in data 22 giugno 2011 dall’accusato;
sentito l’accusatore privato che postula
la conferma del decreto d’accusa impugnato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito, non essendo adempiuti i requisiti del reato
imputatogli, se avesse voluto colpire qualcuno avrebbe utilizzato il termine
“Mieter” e non “wohnhaften Person”;
sentito da ultimo l’accusato;
preso atto che con scritto 21/22 marzo 2013 il
difensore avv. DI 1 ha chiesto la motivazione della sentenza, riservandosi la
possibilità di impugnare mediante appello il giudizio;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e in diritto
1.
IM 1, nato a Basilea il __________,
domiciliato a __________ in Via __________, è architetto indipendente da
trent’anni, percependo un reddito netto annuo di fr. 60'000, oltre a un reddito
immobiliare di fr. 15'000.- all’anno. Sposato con __________, che non svolge
alcuna attività lavorativa, non ha figli a carico. Egli è proprietario di un
unità abitativa sita nel condominio __________, e affittuario del posteggio di
proprietà di __________, che è stato ricavato in un angolo della strada di
accesso allo stabile, sulla quale i condomini hanno un diritto di passo
carrozzabile e pendonale.
IM 1 è membro, unitamente a
altri tre condomini, del comitato tecnico del condominio, creato a seguito
degli asseriti problemi avuti in precedenza con la gestione immobiliare.
L’accusatore privato ACPR 1 era,
al momento dei fatti, locatario con la moglie e le due figlie di un
appartamento nella residenza __________, nella quale viveva pure un’altra
famiglia (__________) in locazione, ritenuto che tutti gli altri appartamenti
erano in proprietà.
2.
In data 30 settembre
2010.
sono state affisse sulle porte d’entrata dei diversi stabili condominiali
siti in Via __________ (Via __________) le seguenti circolari bilingue, munite
di una fotografia del posteggio (act 1):
“COMUNICATO IMPORTANTE
Mercoledì, il 29 settembre,
di mattina presto, la piazza di giro ed il posteggio esterno del signor IM 1 è
stato sporcato per l’ennesima volta con dell’olio vegetale usato. Siamo dell’avviso
che questa malignità non sia da attribuire ad un condomino ma piuttosto ad una
persona che non ha nessun interesse di tenere il Condominio in uno stato pulito
e ordinato e che non deve assumersi personalmente i costi per le
riparazioni/pulizie.
Questa sporcizia – che può
diventare pericolosa per tutti – sarà pulita da un’impresa a spese di tutti i
condomini. Questo provvedimento vale anche per eventuali altri atti di
vandalismo. Perciò preghiamo tutti i condomini di prestare la massima attenzione
e di fornire al Comitato Tecnico eventuali informazioni utili a provare la
colpevolezza di questa persona maleducata e maligna. Una denuncia contro ignoti
è già stata inoltrata.
IL COMITATO TECNICO
WICHTIGE
MITTEILUNG
Am
Mittwoch, den 29.09.10 früh morgens, wurde der Wendeplatz und
Geschäftsparkplatz IM 1 zum x-ten Male mit altem Fritteröl verschmiert. Wir
gehen davon aus, dass dieser Wandalenakt nicht das Werk eines Eigentümers ist,
sondern vielmehr einer hier wohnhaften Person, die keinerlei Interesse an einem
ordentlichen und gepflegten Condominio hat und auch nicht persönlich für
angerichtete Schäden aufzukommen hat.
Diese
neuerliche Verschmutzung – die für alle gefährlich werden kann, da das
schmierige Oel mit den Pneus auch auf die Zufahrt und in die Garage gelangt –
wird durch ein Reinigungsinstitut gereinigt und die Kosten allen Eigentümern
belaste. Dies gilt auch für allfällige weitere Wandalenakte.
Deshalb
bitten wir alle Eigentümer, in Zukunft Augen und Ohren offen zu halten und
Hinweise, die zur Überführung dieser ungezogenen und boshaften Person führen,
sofort dem Technischen Ausschuss zu melden. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde
bereits eingereicht.
DER
TECHNISCHE AUSSCHUSS”.
3.
L’indomani
ACPR 1 ha sporto una querela nei confronti di IM 1 e degli altri membri del
comitato tecnico per il reato di diffamazione, reputando di essere “ingiustamente
stato accusato per l’ennesima volta per atti di vandalismo in via __________. …
Siamo stufi di queste continue accuse infondate. Vogliamo essere lasciati in
pace, e che questo mobbing nei nostri confronti finisca subito. È 13 anni che
le sopportiamo!” (act 1).
4.
4.1
Sentito nell’ambito
dell’istruttoria predibattimentale, ACPR 1 ha ricordato di avere subito intuito, non appena preso visione del comunicato, che il comitato tecnico parlava della
sua persona, atteso come fosse l’unico “che paga l’affitto mensile”,
ritenuto che nello scritto si parlava “esplicitamente, sulla versione in
tedesco, che l’autore del danneggiamento è da ricercare in una persona abitante
in loco ed in affitto “hier wohnhaften Person” e non un condomino”,
sentendosi “ingiustamente incolpati per qualcosa che non abbiamo commessi e
di conseguenza umiliati” (act 3, verbale interrogatorio ACPR 1, pag. 2 e
3).
4.2
Da parte sua, l’accusato,
dopo aver dichiarato agli agenti di essere l’autore del comunicato in
questione, ha spiegato che la sua intenzione era quella di “rendere attenti
tutti i condomini e residenti al fine di identificare l’autore dei
danneggiamenti arrecati sul sedime stradale e meglio sul posteggio a me
affittato” e di non avere menzionato, nel testo in tedesco, gli inquilini
in affitto, contestandone la traduzione, precisando di avere accennato a “una
persona che non ha rispetto della proprietà”, negando di avere “esplicitamente
incolpato” il querelante ACPR 1, la cui famiglia, adduce, avrebbe perlaltro
avuto un comportamento “non rispettoso verso le altre persone” (act 3,
verbale interrogatorio IM 1, pag. 2).
4.3
__________, che pure è
membro del comitato tecnico, sentito in qualità di teste, ha confermato che con
la famiglia __________ non ci sono mai stati problemi, problemi che invece
sussistevano con la famiglia ACPR 1 che “non rispetta alcune regole
contenute nel regolamento della casa”, aggiungendo che il comitato aveva
inviato loro “una lettera alla quale non hanno mai risposto ed il loro
comportamento non è mutato”, precisando di non avere personalmente “nessun
problema con il signor ACPR 1, infatti non gli ho mai parlato e lo conosco
solamente di vista” e soggiungendo che, invece, tra ACPR 1 e IM 1 “non
corre buon sangue” (act 3, verbale interrogatorio __________, pag. 2).
4.4
Da parte sua la teste __________,
condomina della residenza Ubrio, ha illustrato come segue la sua
interpretazione del comunicato: “A mio giudizio era indirizzato verso il
querelante ACPR 1 anche se nel comunicato si parlava di persone inquiline.
Preciso che negli stabili di Via __________ ci sono due famiglie inquiline
ossia i coniugni __________ e la signora __________, persone che non sono
proprietari degli appartamenti. Questa mia supposizione è dettata dal fatto che
circa dopo due o tre giorni dell’esposizione della lettera, i signori __________
e meglio la moglie, aveva accusato il nostro amico, indirizzandosi verso il
querelante, di aver sporcato il loro posteggio. Tengo a precisare che la
famiglia __________ quale amico ha unicamente i coniugi __________ e non la
signora __________” (act 3, verbale interrogatorio __________, pag. 1 e 2).
5.
Con il decreto d’accusa
impugnato, datato 20 giugno 2011, il Procuratore pubblico ha ritenuto IM 1
autore colpevole di diffamazione, per avere, a __________ il 30 settembre 2010,
comunicando con terzi, segnatamente affiggendo delle circolari bilingue sulle
porte d’entrata dei diversi stabili condominiali siti in Via __________ (Via __________),
incolpato o reso perlomeno sospetto ACPR 1, identificabile in quanto unico
residente nel condominio senza essere proprietario di un’unità abitativa, di
condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di
lui, in particolare rinfacciandogli di aver nuovamente commesso atti di
vandalismo, come segue:
“COMUNICATO IMPORTANTE
Mercoledì, il 29 settembre,
di mattina presto, la piazza di giro ed il posteggio esterno del signor IM 1 è
stato sporcato per l’ennesima volta con dell’olio vegetale usato. Siamo
dell’avviso che questa malignità non sia da attribuire ad un condomino ma
piuttosto ad una persona che non ha nessun interesse di tenere il Condominio in
uno stato pulito e ordinato e che non deve assumersi personalmente i
costi per le riparazioni/pulizie.
Questa sporcizia – che può
diventare pericolosa per tutti – sarà pulita da un’impresa a spese di tutti i
condomini. Questo provvedimento vale anche per eventuali altri atti di
vandalismo. Perciò preghiamo tutti i condomini di prestare la massima
attenzione e di fornire al Comitato Tecnico eventuali informazioni utili a
provare la colpevolezza di questa persona maleducata e maligna. Una denuncia
contro ignoti è già stata inoltrata.
IL COMITATO TECNICO
WICHTIGE
MITTEILUNG
Am
Mittwoch, den 29.09.10 früh morgens, wurde der Wendeplatz und
Geschäftsparkplatz IM 1 zum x-ten Male mit altem Fritteröl verschmiert. Wir
gehen davon aus, dass dieser Wandalenakt nicht das Werk eines Eigentümers ist,
sondern vielmehr einer hier wohnhaften Person, die keinerlei Interesse an einem
ordentlichen und gepflegten Condominio hat und auch nicht persönlich für
angerichtete Schäden aufzukommen hat.
Diese
neuerliche Verschmutzung – die für alle gefährlich werden kann, da das
schmierige Oel mit den Pneus auch auf die Zufahrt und in die Garage gelangt –
wird durch ein Reinigungsinstitut gereinigt und die Kosten allen Eigentümern
belaste. Dies gilt auch für allfällige weitere Wandalenakte. Deshalb bitten wir
alle Eigentümer, in Zukunft Augen und Ohren offen zu halten und Hinweise, die
zur Überführung dieser ungezogenen und boshaften Person führen, sofort dem
Technischen Ausschuss zu melden. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde bereits
eingereicht.
DER
TECHNISCHE AUSSCHUSS”.
Il
magistrato inquirente ha proposto una condanna nei confronti di IM 1 ad una
pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere, di complessivi fr. 1'800.-, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, a una multa di fr. 200.-
e al pagamento di tasse e spese, rinviando l’accusatore privato al competente
foro per le pretese di natura civile.
6.
Giusta l’art. 173 cifra
1.
CP si rende colpevole di diffamazione chiunque, comunicando con un terzo,
incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti
che possano nuocere alla reputazione di lei come pure chiunque divulga una tale
incolpazione o tale sospetto. La diffamazione può essere commessa mediante
dichiarazioni orali, scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo (art. 176
CP).
6.1
L'art.
173.
cifra 1 CP tutela l'onore, che è uno dei diritti della personalità, da
esternazioni di terzi suscettibili di provocare disprezzo – ossia pregiudizio
alla considerazione sociale – per comportamenti o particolarità individuali
moralmente riprovevoli (Corboz,
Les infractions en droit suisse, Volume. I, Berna 2002, n. 2 a 8 ad art. 173 CP con numerosi richiami di giurisprudenza).
Se
l’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una
questione che va valutata non secondo il senso che possono averle dato coloro
che l’hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad
un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze
concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 53,
119.
IV 44,6B_356/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 4.1; Rep. 1995, pag. 9; Riklin, Basler Kommentar, Strafrecht
II, ad. art. 173 CP, n. 23 ss.; Rehberg
/ Schmid / Donatsch, op. cit., p. 356 s.).
Trattandosi
di uno scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle
espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale
che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono dunque essere
valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si
inseriscono (DTF 6S.664/2001; DTF 128 IV 53, 60; DTF 124 IV 162, 167; DTF 117
IV 27, 30; DTF 115 IV 42, CCRP 2.10.2009, inc. n. 17.2008.62, consid. 3b),
ritenuto che la vittima dell’oltraggio non necessariamente deve essere nominata
nell’allegazione, essendo sufficiente che essa sia riconoscibile (Dupuis et al., PC CP, Basilea 2012, n.
14.
ad art. 173 CP).
La norma presuppone che
l’autore si rivolga, direttamente o indirettamente, ad un terzo, che è di
principio qualsiasi persona che non coincide con l’autore o con la vittima (Riklin, op. cit., n. 6 ad art. 173 CP;
CP; Corboz, op. cit., n. 32 ad
art. 173 CP, CCRP 6.08.2010, inc. 17.2010.5, consid. 1.2.).
6.2
Per quanto attiene
all’aspetto soggettivo del reato, si rileva che l’autore deve aver agito con
intenzionalità, la quale si deve riferire all’affermazione diffamante ed alla
presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è
invece necessario un particolare “animus iniuriandi”, bastando che
l’autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla
reputazione della persona offesa e che, ciò nonostante, le abbia proferite,
(cfr. Riklin, op. cit., ad art.
173, n. 7-8; Corboz, op. cit., n.
48.
segg., ad art. 173 CP, CCRP 2.10.2009, inc. n.
17.2008
, consid. 3c).
7.
In
concreto, dal testo in questione emerge, anzitutto, il carattere attentatore
dell’onore, e in quanto tale diffamatorio, delle espressioni utilizzate, nella
misura in cui viene rinfacciato ad una persona di avere commesso atti di
vandalismo, descrivendola come maligna e maleducata,
ciò che risulta espressamente dalle parole utilizzate in entrambi i testi, la
versione italiana indicando il colpevole degli atti vandalici rimproverati come
una “persona maleducata e maligna”, mentre il testo tedesco contiene
l’espressione “ungezogenen und boshaften Person”, che significa appunto
persona maleducata e maligna.
Nella
valutazione, mediante un’interpretazione oggettiva, circa l’identità della
persona presa di mira, la presenza di due scritti in due lingue diverse rende
più agevole desumere il senso voluto dall’autore; i giuristi, del resto, fanno
comunemente capo all’interpretazione letterale, paragonando il contenuto di una
norma nelle diverse lingue, cercando di trovare, così facendo,
l’interpretazione più corretta possibile.
Di
conseguenza, il vero senso che può essere attribuito al comunicato,
analizzandolo non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese
separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dai due testi nel loro
insieme, è che la malignità (Wandalenakt) non è da attribuire a un
condomino (nicht das Werk eines Eigentümers ist) ma piuttosto ad una
persona che abita nella residenza __________ (hier wohnhaften Person), che
non ha nessun interesse a tenere il condominio in uno stato pulito e ordinato e
che non deve assumersi personalmente i costi per le riparazioni e la pulizia (sondern
vielmehr einer hier wohnhaften Person, die keinerlei Interesse an einem
ordentlichen und gepflegten Condominio hat und auch nicht persönlich für
angerichtete Schäden aufzukommen hat), intendendo chiaramente l’inquilino
(locatario, conduttore) di un appartamento del condominio, che in quanto tale
non deve assumersi le spese condominiali; tenuto conto del fatto che il
condominio ospita unicamente due famiglie d’inquilini, e che solo una di queste
ha notoriamente problemi con l’accusato (cfr. dichiarazioni teste __________,
consid. 4.3.), la persona destinataria delle affermazioni oltraggiose risulta
facilmente determinabile nel querelante ACPR 1, che si è del resto subito
sentito preso di mira (cfr. consid. 4.1), conclusione che è pure stata
espressamente confermata dalla teste __________ (cfr. consid. 4.4), nonché seppur
non chiaramente dal collega del comitato tecnico __________, il quale si è
limitato a definire tale conclusione un’”ipotesi”, ritenuto che “sarebbe
una falsa testimonianza se io affermassi che era indirizzata a loro” ma che
sul rapporto tra ACPR 1 e IM 1 ha laconicamente chiosato che “non vorrei
esprimermi di più” (act. 3, verbale __________, pag. 2).
Se IM
1.
non avesse voluto colpire nessuno, come da lui sostenuto, avrebbe potuto tranquillamente
limitarsi a segnalare l’accaduto, con l’invito a stare vigili. Agendo in questo
modo, è andato oltre e diffondendo le suddette circolari, egli ha intenzionalmente,
o perlomeno nella forma del dolo eventuale, prodotto delle affermazioni
diffamanti, ben consapevole di nuocere alla reputazione di ACPR 1.
8.
In
base a quanto precede, essendo realizzate le condizioni oggettive e soggettive
del reato, IM 1 va dunque dichiarato autore colpevole del reato di
diffamazione.
9.
In
merito alla commisurazione della pena, giusta l’art. 34 cpv. 1 CP il giudice
stabilisce il numero delle aliquote giornaliere commisurandolo alla
colpevolezza dell’autore; l’art. 47 CP precisa poi che il giudice commisura la
pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni
personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita
(cpv. 1), ritenuto che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità
dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle
circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di
evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
9.1
Secondo la giurisprudenza, il criterio essenziale per la
commisurazione della pena è quello della gravità della colpa, per la cui
valutazione entrano in considerazione diversi fattori. Da una parte quelli
relativi al fatto incriminato: in particolare, le circostanze che hanno indotto
il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o
la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di
scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato
volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in
seno ad una banda e la recidiva. Dall’altra, quelli afferenti alla personalità
del reo: vale a dire, il suo vissuto precedente, le sue difficoltà personali o
psicologiche, il comportamento tenuto dopo l’infrazione (collaborazione, pentimento,
volontà di emendamento), la situazione familiare e professionale dell’autore,
l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,
gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (cfr. DTF 129 IV 6,
20-21, consid. 6.1; DTF 124 IV 44, 47 consid. 2d, cfr. pure CCRP 28.04.2005,
inc. n. 17.2002.58/66, consid. 5b e c, giurisprudenza emessa in relazione
all’art. 63 vCP, pacificamente applicabile anche sotto l’egida del nuovo
diritto, non avendo la novella legislativa nella sostanza modificato i criteri
fondamentali di fissazione della pena previsti dalla previgente normativa, cfr.
FF 1999, pag. 1704, cfr. pure Stratenwerth/
Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2a
ed. 2009, ad art. 47 CP, n. 4 e Dupuis et
al., Petit commentaire, Code pénal, 2012, ad. art. 47 CP, n. 1), non
potendo trascurare, inoltre, la sensibilità personale all’espiazione della pena
(Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, ai
rischi di recidiva, ecc (DTF 102 IV 231, STF 19.04.2007, inc. n.6B.14/2007).
Esigenze
di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine
(DTF 118 IV 342). Il principio della parità di trattamento, da parte sua,
assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene
determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CO diano luogo ad un
obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreto suole invece essere
infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue
individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, DTF 116 IV 292 e DTF 124
IV 44).
Il
giudice dovrà prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a
pericolo del bene giuridico offeso nonché la reprensibilità dell’offesa,
elementi che la giurisprudenza designava con l’espressione di “risultato
dell’attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6).
Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai momenti e agli obiettivi
perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto, nonché
la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la
lesione riferendosi in quest’ultimo caso alla libertà dell’autore di decidersi
a favore della legalità e contro la legalità (DTF 127 IV 101). In relazione a quest’ultimo
criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione
personale dell’autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può,
senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell’art. 19 CP, turbare la
capacità di valutare il carattere illecito dell’atto. Le circostanze esterne si
riferiscono per esempio a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano
così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena (FF 1999 1745, cfr.
pure STF 12.03.2008, inc. n.6B_370/2007, consid. 2.2).
Nella
commisurazione della pena, così come nella determinazione dell’aliquota
giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia (CCRP del
13.05
, inc. 17.2009.50, consid. 3.3a e 4.2b).
Per
quanto attiene all’ammontare dell’aliquota, va detto che ai sensi dell’art. 34
cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.- e il giudice
ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al
momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo
reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi
famigliari e assistenziali e del minimo vitale (DTF 134 IV 60, consid. 6; STF
11.01
, inc. n.6B_867/2010 consid. 3.1, pag. 3).
9.2
Ai
sensi dell’art. 42 cpv. 4 CP, oltre alla pena condizionalmente sospesa, il
giudice può infliggere una pena pecuniaria o una multa ai sensi dell’art. 106
CP, ritenuto che il giudice commisura la multa alle condizioni dell’autore, in
modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza (art. 106 cpv. 3
CP).
Il Tribunale federale ha avuto modo
di precisare che il giudice può decidere di pronunciare, in aggiunta ad una
pena sospesa condizionalmente, una pena pecuniaria effettiva o una multa ai
sensi dell’art. 106 CP sia per infliggere una sanzione rappresentativa, sia per
accrescere il potenziale coercitivo relativamente debole della pena pecuniaria
sospesa condizionalmente, in un’ottica di prevenzione generale e speciale,
quale monito indirizzato al condannato per renderlo attento alla serietà della
situazione e alle conseguenze future nel caso non modificasse i suoi
comportamenti (STF 13.05.2008, inc. n.6B_152/2007, consid. 7.1.1; STF
17.03
, inc. n.6B_366/2007, consid. 7.3).
Dato che la pena va commisurata
alla colpa del reo il Tribunale federale ha precisato che la combinazione delle
due pene permette soltanto di stabilire una pena adeguata alla gravità dei
fatti e alla personalità dell’autore.
L’applicazione dell’art. 42 cpv. 4
CP non può in quest’ottica, condurre ad un aggravamento della pena complessiva
né permettere una pena supplementare; le pene combinate devono pertanto, prese
complessivamente, essere adeguate alla colpa dell’autore (DTF 134 IV 1; STF
13.05
, inc. n.6B_152/2007, consid. 7.1.2).
Sempre secondo il Tribunale
federale, per tener conto del carattere accessorio delle pene cumulate, si
giustifica in linea di principio di fissare il loro limite superiore a un
quinto delle pene di base (DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4., CARP 26.10.2011,
inc. n. 17.2011.81, consid. 9.2); il tasso di conversione per la trasformazione
della multa in pena privativa della libertà di sostituzione, è, infine,
l’importo dell’aliquota giornaliera (STF 13.05.2008, inc. n.6B_152/2007,
consid. 7.1.3; cfr. pure CCRP 16.09.2008 e PP 31.05.2007, inc. n. 10.06.448).
9.3
Tutto
ben ponderato, tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali
(cfr. in particolare la situazione patrimoniale dell’accusato agli atti), si
ritiene che una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 170.- sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr.
200.
-, sia confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa
e rettamente commisurata al grado di colpa di IM 1.
richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4, 173 CP; 80 e
segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di diffamazione,
per avere, a Losone il 30.09.2010, comunicando con terzi, segnatamente
affiggendo delle circolari bilingue sulle porte d’entrata dei diversi stabili
condominiali siti in Via __________ (Via __________), incolpato o reso
perlomeno sospetto ACPR 1, identificabile in quanto unico residente nel
condominio senza essere proprietario di un’unità abitativa, di condotta
disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in
particolare rinfacciandogli di aver nuovamente commesso atti di vandalismo,
come segue :
“COMUNICATO
IMPORTANTE
Mercoledì,
il 29 settembre, di mattina presto, la piazza di giro ed il posteggio esterno
del signor IM 1 è stato sporcato per l’ennesima volta con dell’olio vegetale
usato. Siamo dell’avviso che questa malignità non sia da attribuire ad un
condomino ma piuttosto ad una persona che non ha nessun interesse di tenere il
Condominio in uno stato pulito e ordinato e che non deve assumersi personalmente
i costi per le riparazioni/pulizie.
Questa
sporcizia – che può diventare pericolosa per tutti – sarà pulita da un’impresa
a spese di tutti i condomini. Questo provvedimento vale anche per eventuali
altri atti di vandalismo. Perciò preghiamo tutti i condomini di prestare
la massima attenzione e di fornire al Comitato Tecnico eventuali informazioni
utili a provare la colpevolezza di questa persona maleducata e maligna. Una
denuncia contro ignoti è già stata inoltrata. IL COMITATO TECNICO
WICHTIGE MITTEILUNG
Am
Mittwoch, den 29.09.10 früh morgens, wurde der Wendeplatz und
Geschäftsparkplatz IM 1 zum x-ten Male mit altem Fritteröl verschmiert. Wir
gehen davon aus, dass dieser Wandalenakt nicht das Werk eines Eigentümers ist,
sondern vielmehr einer hier wohnhaften Person, die keinerlei Interesse an einem
ordentlichen und gepflegten Condominio hat und auch nicht persönlich für
angerichtete Schäden aufzukommen hat.
Diese
neuerliche Verschmutzung – die für alle gefährlich werden kann, da das
schmierige Oel mit den Pneus auch auf die Zufahrt und in die Garage gelangt –
wird durch ein Reinigungsinstitut gereinigt und die Kosten allen Eigentümern
belaste. Dies gilt auch für allfällige weitere Wandalenakte. Deshalb bitten wir
alle Eigentümer, in Zukunft Augen und Ohren offen zu halten und Hinweise, die
zur Überführung dieser ungezogenen und boshaften Person führen, sofort dem
Technischen Ausschuss zu melden. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde bereits
eingereicht.
DER
TECHNISCHE AUSSCHUSS”
2.
Di
conseguenza IM 1 è condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 170.- (centosettanta), per un totale di fr.
1’700.- (millesettecento).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2
alla multa di fr. 200.-
(duecento);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con
motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione
scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 200.00 multa
fr. 700.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 1'050.00 totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato
ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla
Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4
CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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