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Decisione

81.2011.224

Affissione di circolari bilingua su portoni d'entrata di svariati stabili dove veniva reso identificabile l'accusatore privato e veniva incolpato, o perlomeno reso sospetto, di aver nuovamente commess

12 marzo 2013Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 173 CP,

richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 20 giugno

2011 n. 2400/2011 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere da fr. 180.- (centoottanta) cadauna (artt. 34 e

segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'800.- (milleottocento).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr.

200.

- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv.

2.

CPS).

3.

Si rinvia l’accusatore privato ACPR 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353

cpv. 2 CPP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

vista l’opposizione interposta

tempestivamente in data 22 giugno 2011 dall’accusato;

sentito l’accusatore privato che postula

la conferma del decreto d’accusa impugnato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito, non essendo adempiuti i requisiti del reato

imputatogli, se avesse voluto colpire qualcuno avrebbe utilizzato il termine

“Mieter” e non “wohnhaften Person”;

sentito da ultimo l’accusato;

preso atto che con scritto 21/22 marzo 2013 il

difensore avv. DI 1 ha chiesto la motivazione della sentenza, riservandosi la

possibilità di impugnare mediante appello il giudizio;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto e in diritto

1.

IM 1, nato a Basilea il __________,

domiciliato a __________ in Via __________, è architetto indipendente da

trent’anni, percependo un reddito netto annuo di fr. 60'000, oltre a un reddito

immobiliare di fr. 15'000.- all’anno. Sposato con __________, che non svolge

alcuna attività lavorativa, non ha figli a carico. Egli è proprietario di un

unità abitativa sita nel condominio __________, e affittuario del posteggio di

proprietà di __________, che è stato ricavato in un angolo della strada di

accesso allo stabile, sulla quale i condomini hanno un diritto di passo

carrozzabile e pendonale.

IM 1 è membro, unitamente a

altri tre condomini, del comitato tecnico del condominio, creato a seguito

degli asseriti problemi avuti in precedenza con la gestione immobiliare.

L’accusatore privato ACPR 1 era,

al momento dei fatti, locatario con la moglie e le due figlie di un

appartamento nella residenza __________, nella quale viveva pure un’altra

famiglia (__________) in locazione, ritenuto che tutti gli altri appartamenti

erano in proprietà.

2.

In data 30 settembre

2010.

sono state affisse sulle porte d’entrata dei diversi stabili condominiali

siti in Via __________ (Via __________) le seguenti circolari bilingue, munite

di una fotografia del posteggio (act 1):

“COMUNICATO IMPORTANTE

Mercoledì, il 29 settembre,

di mattina presto, la piazza di giro ed il posteggio esterno del signor IM 1 è

stato sporcato per l’ennesima volta con dell’olio vegetale usato. Siamo dell’avviso

che questa malignità non sia da attribuire ad un condomino ma piuttosto ad una

persona che non ha nessun interesse di tenere il Condominio in uno stato pulito

e ordinato e che non deve assumersi personalmente i costi per le

riparazioni/pulizie.

Questa sporcizia – che può

diventare pericolosa per tutti – sarà pulita da un’impresa a spese di tutti i

condomini. Questo provvedimento vale anche per eventuali altri atti di

vandalismo. Perciò preghiamo tutti i condomini di prestare la massima attenzione

e di fornire al Comitato Tecnico eventuali informazioni utili a provare la

colpevolezza di questa persona maleducata e maligna. Una denuncia contro ignoti

è già stata inoltrata.

IL COMITATO TECNICO

WICHTIGE

MITTEILUNG

Am

Mittwoch, den 29.09.10 früh morgens, wurde der Wendeplatz und

Geschäftsparkplatz IM 1 zum x-ten Male mit altem Fritteröl verschmiert. Wir

gehen davon aus, dass dieser Wandalenakt nicht das Werk eines Eigentümers ist,

sondern vielmehr einer hier wohnhaften Person, die keinerlei Interesse an einem

ordentlichen und gepflegten Condominio hat und auch nicht persönlich für

angerichtete Schäden aufzukommen hat.

Diese

neuerliche Verschmutzung – die für alle gefährlich werden kann, da das

schmierige Oel mit den Pneus auch auf die Zufahrt und in die Garage gelangt –

wird durch ein Reinigungsinstitut gereinigt und die Kosten allen Eigentümern

belaste. Dies gilt auch für allfällige weitere Wandalenakte.

Deshalb

bitten wir alle Eigentümer, in Zukunft Augen und Ohren offen zu halten und

Hinweise, die zur Überführung dieser ungezogenen und boshaften Person führen,

sofort dem Technischen Ausschuss zu melden. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde

bereits eingereicht.

DER

TECHNISCHE AUSSCHUSS”.

3.

L’indomani

ACPR 1 ha sporto una querela nei confronti di IM 1 e degli altri membri del

comitato tecnico per il reato di diffamazione, reputando di essere “ingiustamente

stato accusato per l’ennesima volta per atti di vandalismo in via __________. …

Siamo stufi di queste continue accuse infondate. Vogliamo essere lasciati in

pace, e che questo mobbing nei nostri confronti finisca subito. È 13 anni che

le sopportiamo!” (act 1).

4.

4.1

Sentito nell’ambito

dell’istruttoria predibattimentale, ACPR 1 ha ricordato di avere subito intuito, non appena preso visione del comunicato, che il comitato tecnico parlava della

sua persona, atteso come fosse l’unico “che paga l’affitto mensile”,

ritenuto che nello scritto si parlava “esplicitamente, sulla versione in

tedesco, che l’autore del danneggiamento è da ricercare in una persona abitante

in loco ed in affitto “hier wohnhaften Person” e non un condomino”,

sentendosi “ingiustamente incolpati per qualcosa che non abbiamo commessi e

di conseguenza umiliati” (act 3, verbale interrogatorio ACPR 1, pag. 2 e

3).

4.2

Da parte sua, l’accusato,

dopo aver dichiarato agli agenti di essere l’autore del comunicato in

questione, ha spiegato che la sua intenzione era quella di “rendere attenti

tutti i condomini e residenti al fine di identificare l’autore dei

danneggiamenti arrecati sul sedime stradale e meglio sul posteggio a me

affittato” e di non avere menzionato, nel testo in tedesco, gli inquilini

in affitto, contestandone la traduzione, precisando di avere accennato a “una

persona che non ha rispetto della proprietà”, negando di avere “esplicitamente

incolpato” il querelante ACPR 1, la cui famiglia, adduce, avrebbe perlaltro

avuto un comportamento “non rispettoso verso le altre persone” (act 3,

verbale interrogatorio IM 1, pag. 2).

4.3

__________, che pure è

membro del comitato tecnico, sentito in qualità di teste, ha confermato che con

la famiglia __________ non ci sono mai stati problemi, problemi che invece

sussistevano con la famiglia ACPR 1 che “non rispetta alcune regole

contenute nel regolamento della casa”, aggiungendo che il comitato aveva

inviato loro “una lettera alla quale non hanno mai risposto ed il loro

comportamento non è mutato”, precisando di non avere personalmente “nessun

problema con il signor ACPR 1, infatti non gli ho mai parlato e lo conosco

solamente di vista” e soggiungendo che, invece, tra ACPR 1 e IM 1 “non

corre buon sangue” (act 3, verbale interrogatorio __________, pag. 2).

4.4

Da parte sua la teste __________,

condomina della residenza Ubrio, ha illustrato come segue la sua

interpretazione del comunicato: “A mio giudizio era indirizzato verso il

querelante ACPR 1 anche se nel comunicato si parlava di persone inquiline.

Preciso che negli stabili di Via __________ ci sono due famiglie inquiline

ossia i coniugni __________ e la signora __________, persone che non sono

proprietari degli appartamenti. Questa mia supposizione è dettata dal fatto che

circa dopo due o tre giorni dell’esposizione della lettera, i signori __________

e meglio la moglie, aveva accusato il nostro amico, indirizzandosi verso il

querelante, di aver sporcato il loro posteggio. Tengo a precisare che la

famiglia __________ quale amico ha unicamente i coniugi __________ e non la

signora __________” (act 3, verbale interrogatorio __________, pag. 1 e 2).

5.

Con il decreto d’accusa

impugnato, datato 20 giugno 2011, il Procuratore pubblico ha ritenuto IM 1

autore colpevole di diffamazione, per avere, a __________ il 30 settembre 2010,

comunicando con terzi, segnatamente affiggendo delle circolari bilingue sulle

porte d’entrata dei diversi stabili condominiali siti in Via __________ (Via __________),

incolpato o reso perlomeno sospetto ACPR 1, identificabile in quanto unico

residente nel condominio senza essere proprietario di un’unità abitativa, di

condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di

lui, in particolare rinfacciandogli di aver nuovamente commesso atti di

vandalismo, come segue:

“COMUNICATO IMPORTANTE

Mercoledì, il 29 settembre,

di mattina presto, la piazza di giro ed il posteggio esterno del signor IM 1 è

stato sporcato per l’ennesima volta con dell’olio vegetale usato. Siamo

dell’avviso che questa malignità non sia da attribuire ad un condomino ma

piuttosto ad una persona che non ha nessun interesse di tenere il Condominio in

uno stato pulito e ordinato e che non deve assumersi personalmente i

costi per le riparazioni/pulizie.

Questa sporcizia – che può

diventare pericolosa per tutti – sarà pulita da un’impresa a spese di tutti i

condomini. Questo provvedimento vale anche per eventuali altri atti di

vandalismo. Perciò preghiamo tutti i condomini di prestare la massima

attenzione e di fornire al Comitato Tecnico eventuali informazioni utili a

provare la colpevolezza di questa persona maleducata e maligna. Una denuncia

contro ignoti è già stata inoltrata.

IL COMITATO TECNICO

WICHTIGE

MITTEILUNG

Am

Mittwoch, den 29.09.10 früh morgens, wurde der Wendeplatz und

Geschäftsparkplatz IM 1 zum x-ten Male mit altem Fritteröl verschmiert. Wir

gehen davon aus, dass dieser Wandalenakt nicht das Werk eines Eigentümers ist,

sondern vielmehr einer hier wohnhaften Person, die keinerlei Interesse an einem

ordentlichen und gepflegten Condominio hat und auch nicht persönlich für

angerichtete Schäden aufzukommen hat.

Diese

neuerliche Verschmutzung – die für alle gefährlich werden kann, da das

schmierige Oel mit den Pneus auch auf die Zufahrt und in die Garage gelangt –

wird durch ein Reinigungsinstitut gereinigt und die Kosten allen Eigentümern

belaste. Dies gilt auch für allfällige weitere Wandalenakte. Deshalb bitten wir

alle Eigentümer, in Zukunft Augen und Ohren offen zu halten und Hinweise, die

zur Überführung dieser ungezogenen und boshaften Person führen, sofort dem

Technischen Ausschuss zu melden. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde bereits

eingereicht.

DER

TECHNISCHE AUSSCHUSS”.

Il

magistrato inquirente ha proposto una condanna nei confronti di IM 1 ad una

pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere, di complessivi fr. 1'800.-, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di due anni, a una multa di fr. 200.-

e al pagamento di tasse e spese, rinviando l’accusatore privato al competente

foro per le pretese di natura civile.

6.

Giusta l’art. 173 cifra

1.

CP si rende colpevole di diffamazione chiunque, comunicando con un terzo,

incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti

che possano nuocere alla reputazione di lei come pure chiunque divulga una tale

incolpazione o tale sospetto. La diffamazione può essere commessa mediante

dichiarazioni orali, scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo (art. 176

CP).

6.1

L'art.

173.

cifra 1 CP tutela l'onore, che è uno dei diritti della personalità, da

esternazioni di terzi suscettibili di provocare disprezzo – ossia pregiudizio

alla considerazione sociale – per comportamenti o particolarità individuali

moralmente riprovevoli (Corboz,

Les infractions en droit suisse, Volume. I, Berna 2002, n. 2 a 8 ad art. 173 CP con numerosi richiami di giurisprudenza).

Se

l’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una

questione che va valutata non secondo il senso che possono averle dato coloro

che l’hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad

un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze

concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 53,

119.

IV 44,6B_356/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 4.1; Rep. 1995, pag. 9; Riklin, Basler Kommentar, Strafrecht

II, ad. art. 173 CP, n. 23 ss.; Rehberg

/ Schmid / Donatsch, op. cit., p. 356 s.).

Trattandosi

di uno scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle

espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale

che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono dunque essere

valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si

inseriscono (DTF 6S.664/2001; DTF 128 IV 53, 60; DTF 124 IV 162, 167; DTF 117

IV 27, 30; DTF 115 IV 42, CCRP 2.10.2009, inc. n. 17.2008.62, consid. 3b),

ritenuto che la vittima dell’oltraggio non necessariamente deve essere nominata

nell’allegazione, essendo sufficiente che essa sia riconoscibile (Dupuis et al., PC CP, Basilea 2012, n.

14.

ad art. 173 CP).

La norma presuppone che

l’autore si rivolga, direttamente o indirettamente, ad un terzo, che è di

principio qualsiasi persona che non coincide con l’autore o con la vittima (Riklin, op. cit., n. 6 ad art. 173 CP;

CP; Corboz, op. cit., n. 32 ad

art. 173 CP, CCRP 6.08.2010, inc. 17.2010.5, consid. 1.2.).

6.2

Per quanto attiene

all’aspetto soggettivo del reato, si rileva che l’autore deve aver agito con

intenzionalità, la quale si deve riferire all’affermazione diffamante ed alla

presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è

invece necessario un particolare “animus iniuriandi”, bastando che

l’autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla

reputazione della persona offesa e che, ciò nonostante, le abbia proferite,

(cfr. Riklin, op. cit., ad art.

173, n. 7-8; Corboz, op. cit., n.

48.

segg., ad art. 173 CP, CCRP 2.10.2009, inc. n.

17.2008

, consid. 3c).

7.

In

concreto, dal testo in questione emerge, anzitutto, il carattere attentatore

dell’onore, e in quanto tale diffamatorio, delle espressioni utilizzate, nella

misura in cui viene rinfacciato ad una persona di avere commesso atti di

vandalismo, descrivendola come maligna e maleducata,

ciò che risulta espressamente dalle parole utilizzate in entrambi i testi, la

versione italiana indicando il colpevole degli atti vandalici rimproverati come

una “persona maleducata e maligna”, mentre il testo tedesco contiene

l’espressione “ungezogenen und boshaften Person”, che significa appunto

persona maleducata e maligna.

Nella

valutazione, mediante un’interpretazione oggettiva, circa l’identità della

persona presa di mira, la presenza di due scritti in due lingue diverse rende

più agevole desumere il senso voluto dall’autore; i giuristi, del resto, fanno

comunemente capo all’interpretazione letterale, paragonando il contenuto di una

norma nelle diverse lingue, cercando di trovare, così facendo,

l’interpretazione più corretta possibile.

Di

conseguenza, il vero senso che può essere attribuito al comunicato,

analizzandolo non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese

separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dai due testi nel loro

insieme, è che la malignità (Wandalenakt) non è da attribuire a un

condomino (nicht das Werk eines Eigentümers ist) ma piuttosto ad una

persona che abita nella residenza __________ (hier wohnhaften Person), che

non ha nessun interesse a tenere il condominio in uno stato pulito e ordinato e

che non deve assumersi personalmente i costi per le riparazioni e la pulizia (sondern

vielmehr einer hier wohnhaften Person, die keinerlei Interesse an einem

ordentlichen und gepflegten Condominio hat und auch nicht persönlich für

angerichtete Schäden aufzukommen hat), intendendo chiaramente l’inquilino

(locatario, conduttore) di un appartamento del condominio, che in quanto tale

non deve assumersi le spese condominiali; tenuto conto del fatto che il

condominio ospita unicamente due famiglie d’inquilini, e che solo una di queste

ha notoriamente problemi con l’accusato (cfr. dichiarazioni teste __________,

consid. 4.3.), la persona destinataria delle affermazioni oltraggiose risulta

facilmente determinabile nel querelante ACPR 1, che si è del resto subito

sentito preso di mira (cfr. consid. 4.1), conclusione che è pure stata

espressamente confermata dalla teste __________ (cfr. consid. 4.4), nonché seppur

non chiaramente dal collega del comitato tecnico __________, il quale si è

limitato a definire tale conclusione un’”ipotesi”, ritenuto che “sarebbe

una falsa testimonianza se io affermassi che era indirizzata a loro” ma che

sul rapporto tra ACPR 1 e IM 1 ha laconicamente chiosato che “non vorrei

esprimermi di più” (act. 3, verbale __________, pag. 2).

Se IM

1.

non avesse voluto colpire nessuno, come da lui sostenuto, avrebbe potuto tranquillamente

limitarsi a segnalare l’accaduto, con l’invito a stare vigili. Agendo in questo

modo, è andato oltre e diffondendo le suddette circolari, egli ha intenzionalmente,

o perlomeno nella forma del dolo eventuale, prodotto delle affermazioni

diffamanti, ben consapevole di nuocere alla reputazione di ACPR 1.

8.

In

base a quanto precede, essendo realizzate le condizioni oggettive e soggettive

del reato, IM 1 va dunque dichiarato autore colpevole del reato di

diffamazione.

9.

In

merito alla commisurazione della pena, giusta l’art. 34 cpv. 1 CP il giudice

stabilisce il numero delle aliquote giornaliere commisurandolo alla

colpevolezza dell’autore; l’art. 47 CP precisa poi che il giudice commisura la

pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni

personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita

(cpv. 1), ritenuto che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità

dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di

evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

9.1

Secondo la giurisprudenza, il criterio essenziale per la

commisurazione della pena è quello della gravità della colpa, per la cui

valutazione entrano in considerazione diversi fattori. Da una parte quelli

relativi al fatto incriminato: in particolare, le circostanze che hanno indotto

il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o

la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di

scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato

volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in

seno ad una banda e la recidiva. Dall’altra, quelli afferenti alla personalità

del reo: vale a dire, il suo vissuto precedente, le sue difficoltà personali o

psicologiche, il comportamento tenuto dopo l’infrazione (collaborazione, pentimento,

volontà di emendamento), la situazione familiare e professionale dell’autore,

l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,

gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (cfr. DTF 129 IV 6,

20-21, consid. 6.1; DTF 124 IV 44, 47 consid. 2d, cfr. pure CCRP 28.04.2005,

inc. n. 17.2002.58/66, consid. 5b e c, giurisprudenza emessa in relazione

all’art. 63 vCP, pacificamente applicabile anche sotto l’egida del nuovo

diritto, non avendo la novella legislativa nella sostanza modificato i criteri

fondamentali di fissazione della pena previsti dalla previgente normativa, cfr.

FF 1999, pag. 1704, cfr. pure Stratenwerth/

Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2a

ed. 2009, ad art. 47 CP, n. 4 e Dupuis et

al., Petit commentaire, Code pénal, 2012, ad. art. 47 CP, n. 1), non

potendo trascurare, inoltre, la sensibilità personale all’espiazione della pena

(Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, ai

rischi di recidiva, ecc (DTF 102 IV 231, STF 19.04.2007, inc. n.6B.14/2007).

Esigenze

di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine

(DTF 118 IV 342). Il principio della parità di trattamento, da parte sua,

assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene

determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CO diano luogo ad un

obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreto suole invece essere

infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue

individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, DTF 116 IV 292 e DTF 124

IV 44).

Il

giudice dovrà prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso nonché la reprensibilità dell’offesa,

elementi che la giurisprudenza designava con l’espressione di “risultato

dell’attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6).

Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai momenti e agli obiettivi

perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto, nonché

la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione riferendosi in quest’ultimo caso alla libertà dell’autore di decidersi

a favore della legalità e contro la legalità (DTF 127 IV 101). In relazione a quest’ultimo

criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione

personale dell’autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può,

senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell’art. 19 CP, turbare la

capacità di valutare il carattere illecito dell’atto. Le circostanze esterne si

riferiscono per esempio a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano

così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena (FF 1999 1745, cfr.

pure STF 12.03.2008, inc. n.6B_370/2007, consid. 2.2).

Nella

commisurazione della pena, così come nella determinazione dell’aliquota

giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia (CCRP del

13.05

, inc. 17.2009.50, consid. 3.3a e 4.2b).

Per

quanto attiene all’ammontare dell’aliquota, va detto che ai sensi dell’art. 34

cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.- e il giudice

ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al

momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo

reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi

famigliari e assistenziali e del minimo vitale (DTF 134 IV 60, consid. 6; STF

11.01

, inc. n.6B_867/2010 consid. 3.1, pag. 3).

9.2

Ai

sensi dell’art. 42 cpv. 4 CP, oltre alla pena condizionalmente sospesa, il

giudice può infliggere una pena pecuniaria o una multa ai sensi dell’art. 106

CP, ritenuto che il giudice commisura la multa alle condizioni dell’autore, in

modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza (art. 106 cpv. 3

CP).

Il Tribunale federale ha avuto modo

di precisare che il giudice può decidere di pronunciare, in aggiunta ad una

pena sospesa condizionalmente, una pena pecuniaria effettiva o una multa ai

sensi dell’art. 106 CP sia per infliggere una sanzione rappresentativa, sia per

accrescere il potenziale coercitivo relativamente debole della pena pecuniaria

sospesa condizionalmente, in un’ottica di prevenzione generale e speciale,

quale monito indirizzato al condannato per renderlo attento alla serietà della

situazione e alle conseguenze future nel caso non modificasse i suoi

comportamenti (STF 13.05.2008, inc. n.6B_152/2007, consid. 7.1.1; STF

17.03

, inc. n.6B_366/2007, consid. 7.3).

Dato che la pena va commisurata

alla colpa del reo il Tribunale federale ha precisato che la combinazione delle

due pene permette soltanto di stabilire una pena adeguata alla gravità dei

fatti e alla personalità dell’autore.

L’applicazione dell’art. 42 cpv. 4

CP non può in quest’ottica, condurre ad un aggravamento della pena complessiva

né permettere una pena supplementare; le pene combinate devono pertanto, prese

complessivamente, essere adeguate alla colpa dell’autore (DTF 134 IV 1; STF

13.05

, inc. n.6B_152/2007, consid. 7.1.2).

Sempre secondo il Tribunale

federale, per tener conto del carattere accessorio delle pene cumulate, si

giustifica in linea di principio di fissare il loro limite superiore a un

quinto delle pene di base (DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4., CARP 26.10.2011,

inc. n. 17.2011.81, consid. 9.2); il tasso di conversione per la trasformazione

della multa in pena privativa della libertà di sostituzione, è, infine,

l’importo dell’aliquota giornaliera (STF 13.05.2008, inc. n.6B_152/2007,

consid. 7.1.3; cfr. pure CCRP 16.09.2008 e PP 31.05.2007, inc. n. 10.06.448).

9.3

Tutto

ben ponderato, tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali

(cfr. in particolare la situazione patrimoniale dell’accusato agli atti), si

ritiene che una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 170.- sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr.

200.

-, sia confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa

e rettamente commisurata al grado di colpa di IM 1.

richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4, 173 CP; 80 e

segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di diffamazione,

per avere, a Losone il 30.09.2010, comunicando con terzi, segnatamente

affiggendo delle circolari bilingue sulle porte d’entrata dei diversi stabili

condominiali siti in Via __________ (Via __________), incolpato o reso

perlomeno sospetto ACPR 1, identificabile in quanto unico residente nel

condominio senza essere proprietario di un’unità abitativa, di condotta

disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in

particolare rinfacciandogli di aver nuovamente commesso atti di vandalismo,

come segue :

“COMUNICATO

IMPORTANTE

Mercoledì,

il 29 settembre, di mattina presto, la piazza di giro ed il posteggio esterno

del signor IM 1 è stato sporcato per l’ennesima volta con dell’olio vegetale

usato. Siamo dell’avviso che questa malignità non sia da attribuire ad un

condomino ma piuttosto ad una persona che non ha nessun interesse di tenere il

Condominio in uno stato pulito e ordinato e che non deve assumersi personalmente

i costi per le riparazioni/pulizie.

Questa

sporcizia – che può diventare pericolosa per tutti – sarà pulita da un’impresa

a spese di tutti i condomini. Questo provvedimento vale anche per eventuali

altri atti di vandalismo. Perciò preghiamo tutti i condomini di prestare

la massima attenzione e di fornire al Comitato Tecnico eventuali informazioni

utili a provare la colpevolezza di questa persona maleducata e maligna. Una

denuncia contro ignoti è già stata inoltrata. IL COMITATO TECNICO

WICHTIGE MITTEILUNG

Am

Mittwoch, den 29.09.10 früh morgens, wurde der Wendeplatz und

Geschäftsparkplatz IM 1 zum x-ten Male mit altem Fritteröl verschmiert. Wir

gehen davon aus, dass dieser Wandalenakt nicht das Werk eines Eigentümers ist,

sondern vielmehr einer hier wohnhaften Person, die keinerlei Interesse an einem

ordentlichen und gepflegten Condominio hat und auch nicht persönlich für

angerichtete Schäden aufzukommen hat.

Diese

neuerliche Verschmutzung – die für alle gefährlich werden kann, da das

schmierige Oel mit den Pneus auch auf die Zufahrt und in die Garage gelangt –

wird durch ein Reinigungsinstitut gereinigt und die Kosten allen Eigentümern

belaste. Dies gilt auch für allfällige weitere Wandalenakte. Deshalb bitten wir

alle Eigentümer, in Zukunft Augen und Ohren offen zu halten und Hinweise, die

zur Überführung dieser ungezogenen und boshaften Person führen, sofort dem

Technischen Ausschuss zu melden. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde bereits

eingereicht.

DER

TECHNISCHE AUSSCHUSS”

2.

Di

conseguenza IM 1 è condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 170.- (centosettanta), per un totale di fr.

1’700.- (millesettecento).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

alla multa di fr. 200.-

(duecento);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione

scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 200.00 multa

fr. 700.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 1'050.00 totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato

ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla

Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4

CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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