81.2011.225
Guida in stato di grave ubriachezza
10 gennaio 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2011.225
Data decisione, Autorità:
10.01.2013, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di grave ubriachezza
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
81.2011.225
DA 2300/2011
Bellinzona
10
gennaio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con
Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
prevenuto colpevole di: guida in stato
di inattitudine
per aver
condotto l’autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di
grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.11 - max. 2.63 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2008 per analogo reato (alcolemia:
min. 1.64 grammi per mille);
Fatti
avvenuti a __________ l’__________;
reato
previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
visto il decreto
d’accusa n. 2300/2011 del 14 giugno 2001 del AINQ 1, __________, che propone la
condanan dell’imputato:
1. Alla pena
pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da CHF 190.- (centonovanta)
cadauna (art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 17'100.-
(diciasettemilacento).
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni (art. 42 segg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa
di CHF 2'000.- (duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,
la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 106
cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento
della tassa di giustizia di CHF 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di
CHF 300.- (trecento).
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
rilevato che il
difensore chiede il proscioglimento dell’imputato o, in subordine, una
massiccia riduzione della pena;
sentito per ultimo
l’imputato, il quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;
richiamati gli artt. 1
CP; 1 cpv. 2 LCStr; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
pronuncia 1. IM 1 è
prosciolto dall’imputazione di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1
LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2.
Le tasse e
le spese giudiziarie di complessivi CHF 750.- (settecentocinquanta) sono a
carico dello Stato.
2.1
La
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico della parte che ne facesse
richiesta.
3.
A IM 1 è
assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di CHF 500.- (cinquecento).
4.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla
Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto
oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la
motivazione della sentenza.
5.
Intimazione
a:
- seduta
stante
IM 1
- per
raccomandata
AINQ 1, __________,
- alla
crescita in giudicato
Comando
della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 400.- tassa di giustizia
CHF 350.- spese giudiziarie
CHF 750.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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