81.2011.230
Lesioni semplici, ingiuria, grave infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine
7 marzo 2013Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
81.2011.230
Data decisione, Autorità:
07.03.2013, PRPEN
Titolo:
Lesioni semplici, ingiuria, grave infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INGIURIA
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
art. 177 CPS
art. 90 cpv. 2 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
81.2011.230
DA 2404/2011
Bellinzona
7
marzo 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente
con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
IM 1IM 1 , __________
(difensore: DI
1, __________)
prevenuto colpevole di 1. lesioni
semplici
per
avere, a __________ la notte __________, provocato a ACPR 2 le lesioni
attestate dal certificato medico 28 gennaio 2010 della dr.ssa __________
dell’Ospedale __________, agli atti;
2. ripetuto
danneggiamento
per
avere, a __________ la notte __________, intenzionalmente danneggiato,
gettandola dalla finestra, la borsetta di ACPR 2 che conteneva effetti
personali (danno non quantificato dall’accusatrice privata)
e
per
avere, a __________, la notte __________, utilizzando una mazza da baseball,
intenzionalmente danneggiato il parabrezza e il lunotto dell’autovettura __________
targata TI __________, a danno di ACPR 1 (danno quantificato in CHF 936,65 come
a fattura 13 settembre 2010 del __________ di __________, agli atti);
3. ingiuria
per
avere, a __________ e in altre imprecisate località del Cantone, nel periodo __________,
per il tramite del suo collegamento telefonico __________, offeso l’onore di ACPR
1, ingiuriandola con epiteti vari tra i quali “fai cagare”, “ma vai a cagare
deficiente e domani puoi prenderlo in culo”, “cogliona di merda”, “tu zoccola”;
4. grave
infrazione alle norme della circolazione
per
avere, a __________ in data __________, nottetempo, circolando in stato di
ebrietà al volante della vettura __________ targata TI __________,
nell’eseguire
una svolta a sinistra per immettersi su Via __________ malgrado la segnaletica
verticale indicante il divieto generale per tutti i veicoli,
perso la
padronanza del veicolo toccando lo spigolo del marciapiede, andando ad invadere
la corsia di contromano fuoriuscendo dal campo stradale e terminando la sua
corsa urtando le vetture __________ targata TI __________ di __________ e __________
targata TI __________ di __________, danneggiandole;
5. guida
in stato di inattitudine
per
avere, a __________ in data __________, circolato al volante della vettura __________
targata TI 1__________ in stato di ebrietà (alcolemia minima 1.66/massima 2.14 grammi per mille);
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli artt. 123 cifra 1, 144 cpv. 1, 177 CP; 90 cpv. 2, 91 cpv. 1
seconda frase LCStr, richiamati gli artt. 46 cpv. 2, 69 cpv. 1 CP; 31 cpv. 2
LCStr;
perseguito con decreto
d’accusa del 20 giugno 2011 n. 2404/2011 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da CHF 70.- (settanta) cadauna, corrispondenti
a complessivi CHF 6'300.- (seimilatrecento), con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90
(novanta) giorni (artt. 34 e 36 CP).
Considerandi
2.
Alla multa di CHF 1'500.- (millecinquecento), con l'avvertenza
che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita c0
(ventidue) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di
CHF 360.- (trecentosessanta).
4.
Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere da CHF 70.- (settanta) cadauna,
corrispondenti a complessivi CHF 5'270.- (cinquemiladuecentosettanta) decretata
nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 18 agosto 2008, ma
prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CP).
6.
Ordina la
confisca di una mazza da baseball in legno, di colore naturale, riportante la
scritta in nero __________/reperto 105462 (art. 69 cpv. 1 CP).
7.
La nota
d’onorario del difensore d’ufficio, a crescita in giudicato del presente
decreto d’accusa, verrà tassata con decisione separata, riservato l’art. 135
cpv. 4 CPP.
8.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo
previsto dall’art. 369 CP;
rilevato che
producendo un certificato allestito dal Dr.med. __________ (__________) dal
seguente tenore:
Con
la presente si certifica che il sig. IM 1, __________, __________, è in cura
psichiatrica presso mio studio dal __________ per una problematica di natura
ansiosa (attacchi di panico e agorafobia). Asserisce le difficoltà,
specialmente al mattino, di uscire da casa per il motivo summenzionato,
il
difensore chiede che in applicazione dell’art. 336 cpv. 3 CPP, l’imputato venga
dispensato dalla comparsa personale;
ritenuto che i
presupposti fissati al riguardo dalla norma risultano adempiuti - segnatamente
il grave motivo e la presenza non necessaria dell’imputata (stante quanto già
risulta dagli atti) - il Giudice accoglie tale richiesta e dispensa IM 1 dal
comparire personalmente a questo dibattimento;
prospettato al difensore il
reato di danneggiamento di poca entità ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 in rel. con l’art. 172ter cifra 1 CP, per avere l’imputato, a __________ la notte __________,
intenzionalmente danneggiato, gettandola dalla finestra, la borsetta di ACPR 2 che
conteneva effetti personali;
rilevato che il
difensore chiede l’assoluzione di IM 1 dai reati di lesioni semplici e ripetuto
danneggiamento e la conseguente reiezione delle richieste risarcitorie avanzate
da ACPR 2; per quanto concerne gli altri reati, chiede che la comminando pena
venga ridotta -rispetto a quanto prospettato dal decreto d’accusa - da seguita
nella forma del lavoro di pubblica utilità, non superiore alle 300 ore;
visti gi artt.
1, 34, 37, 39, 46, 47, 109, 123 cifra 1, 177 CP; 31 cpv. 2, 90 cpv. 2, 91 cpv.
1.
LCStr; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
pronuncia 1. IM 1 è
autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP), ingiuria (art. 177
CP), grave infrazione alle norme della circolazione stradale (art. 90 cpv. 2) e
guida in stato d’inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico.
2.
Di
conseguenza IM 1 è condannato:
2.1
Al
lavoro di pubblica utilità di 300 (trecento) ore.
2.1.1
Il
condannato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena
sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di
lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena
pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).
3.
La condanna
sarà iscritta a casellario giudiziale ed eliminata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
4.
Non è
revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da CHF 70.- (settanta),
corrispondenti a CHF 5'270.- (cinquemiladuecentosettanta), decretata il 18
agosto 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti di IM 1 ma
ne prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CP).
5.
È
ordinata la confisca e la distruzione della mazza da baseball in legno, di
colore naturale, riportante la scritta in nero __________, di cui al reperto
105462.
6.
Le
accusatrici private ACPR 2 e ACPR 1 sono rinviate al competente foro civile per
le pretese di relativa natura.
7.
IM 1 è
assolto dalle imputazioni di ripetuto danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) per i
fatti descritti dal decreto d’accusa a suo carico e di danneggiamento di poca
entità (art. 144 cpv. 1 CP in rel. con l’art. 172ter cifra 1 CP) per quanto
prospettato in sede dibattimentale.
8.
Le tasse e
le spese giudiziarie di complessivi CHF 600.- (seicento) sono poste nella
misura di CHF 480.- (quattrocentottanta) a carico di IM 1 e nella misura di CHF
120.
- (centoventi) a carico dello Stato.
8.1
La
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse
richiesta.
8.2
La
nota d’onorario del difensore d’ufficio, a crescita in giudicato del presente
giudizio, verrà tassata con decisione separata.
9.
A titolo di
indennità ai sensi dell’art. 429 CPP, all’imputato è riconosciuto l’importo di
CHF 200.- (duecento).
10.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla
Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
11.
Intimazione
a:
- seduta
stante
(per sé e
per IM 1, __________)
- per
raccomandata
(per sé e
per ACPR 1, __________)
(per sé e
per ACPR 2, __________)
- alla
crescita in giudicato
Comando
della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Servizio
reperti, Bellinzona
Divisione
della giustizia, Bellinzona
Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
CHF
160.
- tassa di
giustizia
CHF 320.- spese giudiziarie
CHF 480.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr.
40.
- tassa
di giustizia
fr. 80.- spese giudiziarie
fr. 120.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster