81.2011.231
Incendio colposo
31 gennaio 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
81.2011.231
Data decisione, Autorità:
31.01.2013, PRPEN
Titolo:
Incendio colposo
INCENDIO COLPOSO
art. 222 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
81.2011.231
81.2011.235
DA 2571/2011
DA 2577/2011
Bellinzona
31
gennaio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele
Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
e
IM 1IM 1
(difensore: DI
1, __________)
IM 2IM 2
(difensore: DI
2, __________)
prevenuti colpevoli di:
IM 1: incendio
colposo
per avere,
a __________, in data __________, in qualità di operaio della ditta __________
SA, in correità con il capocantiere IM 2, provocato, per negligenza, un
incendio ai danni di due immobili di proprietà di terzi, causando danni
materiali per un importo complessivo di CHF 215'000.- e meglio, per avere, in
correità con IM 2, durante lo svolgimento dei lavori di isolazione del tetto
della casa di abitazione di proprietà di ACPR 1, sita a __________, in Via __________,
provocato, negligentemente, durante la fase di riscaldamento, mediante fiamma
ossidrica, della carta catramata da posare sulle modine del tetto, l’incendio
di quest’ultimo, con conseguente distruzione dell’immobile e danni all’immobile
contiguo, parimenti di proprietà di ACPR 1, causando danni materiali per CHF
190'000.- ai due stabili e, rispettivamente, per CHF 25'000.- ai mobili;
Fatti
avvenuti a __________, in data __________;
reato
previsto dall'art. 222 cpv. 1 CP, richiamato l’art. 42 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 1. luglio 2011 n. 2571/2011 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 90.- (novanta) cadauna
(art. 34 segg. CP) corrispondenti a complessivi CHF 1'800.- (milleottocento).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (art. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso
di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 0 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di
CHF 100.- (cento).
5. Non revoca
il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di CHF 2'400.-
(duemilaquattrocento) - 30 (trenta) aliquote da CHF 80.- (ottanta) cadauna -
decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino,
Bellinzona, il 2.12.2010, ma lo ammonisce formalmente.
6. La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
IM 2: incendio
colposo
per avere,
a __________, in data __________, in qualità di capocantiere della ditta __________
SA, in correità con l’operaio IM 1, provocato, per negligenza, un incendio ai
danni di due immobili di proprietà di terzi, causando danni materiali per un
importo complessivo di CHF 215'000.- e meglio, per avere, durante lo
svolgimento dei lavori di isolazione del tetto della casa di abitazione di
proprietà di ACPR 1, ubicata a __________, in Via __________, provocato,
negligentemente, durante la fase di riscaldamento, mediante fiamma ossidrica,
della carta catramata da posare sulle modine (operata materialmente
dall’operaio IM 1), l’incendio del tetto, con conseguente distruzione
dell’immobile e danni all’immobile contiguo, parimenti di proprietà di ACPR 1,
causando danni materiali per CHF 190'000.- ai due stabili e, rispettivamente,
per CHF 25'000.- ai mobili;
avvenuti a __________, in data __________;
reato
previsto dall’art. 222 cpv. 1 CP, richiamato l’art. 42 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 1. luglio 2011 n. 2577/2011 del AINQ 1 __________, che propone la
condanna:
1. Alla pena
pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 90.- (novanta) cadauna
(art. 34 segg. CP) corrispondenti a complessivi CHF 1’800.- (milleottocento).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (art. 42 segg. CP).
2. Alla multa
di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv.
2 CP).
3. Si rinvia
l’accusatore privato ACPR 1, __________, al competente foro per le pretese di
natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).
4. Al
pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie di CHF 100.- (cento).
5. La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
richiamato il decreto di
riunione dei procedimenti 18 settembre 2012;
rilevato che il
difensore di IM 1 chiede l’assoluione del suo assistito, con protesta di
un’indennità pari ad almeno CHF 1'500.-;
che il difensore
di IM 2 chiede l’assoluzione del suo assistito, con protesta di un’indennità
pari a CHF 3'898.- come da nota professionale da lui prodotta;
sentiti per ultimi
gli imputati, i quali dichiarano:
- che il
lavoro non poteva essere svolto meglio di quanto fatto, non avendo avuto lui e
il collega accesso al sottotetto (IM 1)
- di
non avere nulla da aggiungere (IM 2);
visti gli artt.
34, 42, 46, 47, 222 cpv. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22
LTG;
al termine
dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione;
pronuncia I. 1. IM 1 è
autore colpevole di incendio colposo (art. 222 cpv. 1 CP) per avere, a __________,
in data __________, in qualità di operaio della ditta __________ SA, in
correità con il capocantiere IM 2, provocato, per negligenza, un incendio ai
danni di due immobili di proprietà di terzi, e meglio, per avere, in correità
con IM 2, durante lo svolgimento dei lavori di isolazione del tetto della casa
di abitazione di proprietà di ACPR 1, sita a __________, in Via __________,
provocato, negligentemente, durante la fase di riscaldamento, mediante fiamma
ossidrica, della carta catramata da posare sulle modine del tetto, l’incendio
di quest’ultimo, con conseguente distruzione dell’immobile e danni all’immobile
contiguo, parimenti di proprietà di ACPR 1, causando danni materiali ai due
stabili e al mobilio;
2. Di
conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. Alla
pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 60.- (sessanta),
per un totale di CHF 900.- (novecento).
2.1.1. L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.-
(quattrocentocinquanta).
3. Non è
revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria
di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 80.- (ottanta), decretata il 2
dicembre 2010 dalla Pretura penale del Cantone Ticino nei confronti di IM 1, il
quale viene tuttavia ammonito formalmente.
4. La
condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
Considerandi
II. 1. IM
2.
è autore colpevole di incendio colposo (art. 222 cpv. 1 CP) per avere, a __________,
in data __________, in qualità di capocantiere della ditta __________ SA, in
correità con l’operaio IM 1, provocato, per negligenza, un incendio ai danni di
due immobili di proprietà di terzi, e meglio, per avere, durante lo svolgimento
dei lavori di isolazione del tetto della casa di abitazione di proprietà di ACPR
1, ubicata a __________, in Via __________, provocato, negligentemente, durante
la fase di riscaldamento, mediante fiamma ossidrica, della carta catramata da
posare sulle modine (operata materialmente dall’operaio IM 1), l’incendio del
tetto, con conseguente distruzione dell’immobile e danni all’immobile contiguo,
parimenti di proprietà di ACPR 1 causando danni materiali ai due stabili e al
mobilio;
2.
Di
conseguenza IM 2 è condannato:
2.1
Alla
pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento), per
un totale di CHF 1'500.- (millecinquecento).
2.1.1
L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.-
(quattrocentocinquanta).
3.
La condanna
sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
III. 1. L’accusatore
privato ACPR 1 è rinviato al foro civile per le sue pretese di corrispondente
natura.
2.
La
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse
richiesta.
3.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura
penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto
oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la
motivazione della sentenza.
4.
Intimazione
a:
- seduta
stante
IM 1
IM 2 (I)
- per
raccomandata
ACPR 1
- alla
crescita in giudicato
Comando
della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Sezione
della popolazione, Bellinzona
Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
CHF 300.- tassa di giustizia
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 450.- totale
Distinta spese a carico di IM 2,
CHF 300.- tassa di giustizia
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 450.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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