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Decisione

81.2011.232

Guida in stato di inattitudine, contravvenzione alla LStup

30 novembre 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. Di

conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. Alla

pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per

un totale di CHF 450.- (quattrocentocinquanta).

2.1.1. L’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2. Alla

multa di CHF 600.- (seicento).

2.2.1. In

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. Al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 1'200.- (milleduecento).

2.3.1. La

motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari

a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse

richiesta.

3. Questo

giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla

Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per

iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta

la motivazione della sentenza.

4. Intimazione

Considerandi

a:

- seduta

stante

- per

raccomandata

- alla

crescita in giudicato

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: La

Segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

CHF 600.- multa

CHF 150.- tassa di giustizia

CHF 1'050.- spese giudiziarie

CHF 1'800.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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