Lexipedia

Decisione

81.2011.253

Violazione di domicilio; danneggiamento; danneggiamento di poca entità

20 febbraio 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;

2. violazione

di domicilio

per

essersi introdotto, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto,

all’interno del sedime di proprietà di ACPR 1 nelle circostanze di tempo e di

luogo menzionate al punto 1.;

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo ;

reato

previsto dall'art. 186 CP, richiamato l’art. 42 CP;

perseguito con decreto

d’accusa del 1 luglio 2011 n. 2542/2011 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 120.- (centoventi) cadauna

(art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 1'200.- (milleduecento).

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni (artt. 42 segg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di CHF 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso

di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie

di CHF 50.- (cinquanta)

4.

L’accusatrice privata è rinviata al foro civile (art. 353 cpv. 2 seconda frase CPP).

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo

previsto dall’art. 369 CP;

prospettato all’imputato il

reato di danneggiamento di poca entità ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 in rel. con l’art. 172ter cifra 1 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;

rilevato che il

difensore chiede l’assoluzione dell’imputato; subordinatamente domanda che il reato

di danneggiamento venga derubricato in danneggiamento di lieve entità;

sentito per ultimo

l’imputato, il quale afferma di non avere fatto nulla di male e che, prima di

intraprendere il lavoro di taglio, oggi in esame, aveva chiesto un parere legale;

richiamati gli artt. 1,

109, 144 cpv. 1, 172ter CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22

LTG;

al termine

dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia 1. IM 1 è assolto

dalle imputazioni di violazione di domicilio (art. 186 CP), danneggiamento

(art. 144 cpv. 1 CP) e danneggiamento di poca entità (art. 144 cpv. 1 CP in

rel. con l’art. 172ter cifra 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a

suo carico.

2.

Le tasse e

le spese giudiziarie di complessivi CHF 350.- (trecentocinquanta) sono a carico

dello Stato.

2.1

La

motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari

a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse

richiesta.

3.

A IM 1 è

assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di CHF 1'100.- (millecento).

4.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla

Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto

oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la

motivazione della sentenza.

5.

Intimazione

a:

- seduta stante

IM 1 __________

- per raccomandata

ACPR 1 __________,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Sezione della popolazione,

Bellinzona

Divisione della giustizia,

Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il

Segretario:

IM 1

CHF 250.- tassa di giustizia

CHF 100.- spese giudiziarie

CHF 350.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster