81.2011.26
Disobbedienza a decisioni dell'autorità
21 maggio 2013Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
81.2011.26
Data decisione, Autorità:
21.05.2013, PRPEN
Titolo:
Disobbedienza a decisioni dell'autorità
DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ
art. 292 CPS
Incarto
n.
81.2011.26/27
DA 402/2011
Bellinzona
21
maggio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente
con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
e
IM 1,
IM 2,
(difensore
di entrambi: DI 1, __________)
prevenuti colpevoli di
IM 1 disobbedienza
a decisioni dell'autorità
per non
avere ottemperato al decreto di sfratto del __________ del Pretore di __________
con il quale le veniva fatto ordine, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di
mettere a disposizione dei proprietari signori ACPR 1 entro il __________, la
superficie al pianterreno dello stabile di Via __________ a __________;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato
previsto dall'art. 292 CP;
perseguita con decreto
d’accusa del 7 febbraio 2011 n. 402/2011 del che propone la condanna:
1. Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso
di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al
pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie di CHF 100.- (cento).
3. La
condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
IM 2 disobbedienza
a decisioni dell'autorità
per non
avere ottemperato al decreto di sfratto del __________ del Pretore di __________
con il quale gli veniva fatto ordine, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di
mettere a disposizione dei proprietari signori ACPR 1, entro il __________, la
superficie al pianterreno dello stabile di Via __________ a __________;
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato
previsto dall'art. 292 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 7 febbraio 2011 n. 407/2011 del AINQ 1, __________, che propone la
condanna:
1. Alla
multa di CHF 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre)
(art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al
pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie di CHF 100.- (cento).
3. La
condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
richiamato il decreto di
riunione dei procedimenti 14 agosto 2012;
rilevato che la
patrocinatrice chiede la conferma dei decreti d’accusa e l’assegnazione di
un’indennità ai sensi dell’art. 433 CPP come da notifica prodotta in sede
dibattimentale (CHF 26'966.-), con protesta di tasse, spese e ripetibili;
che il
difensore chiede l’assoluzione degli imputati, la reiezione delle pretese
risarcitorie da questi fatte valere e un’indennità si sensi dell’art. 429 CPP,
lasciata al potere di apprezzamento del Giudice in punto al suo ammontare;
sentiti per ultimi
gli imputati, i quali dichiarano, entrambi, di non avere nulla da aggiungere;
richiamati gli artt. 106,
292 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine
dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,
pronuncia I. 1. IM 1 è
autrice colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP) per
i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2. Di
conseguenza IM 1 è condannata:
2.1. Alla
multa di CHF 300.- (trecento).
2.2.1. In
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 275.-
(duecentosettantacinque).
Considerandi
II. 1. IM 2 è autore
colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP) per i fatti
descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2.
Di
conseguenza IM 2 è condannato:
2.1
Alla
multa di CHF 300.- (trecento).
2.2.1
In
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 275.-
(duecentosettantacinque).
III. 1. Le
condanne non verranno iscritte a casellario giudiziale.
2.
Le domande
degli accusatori privati formulate nella notifica 21 maggio 2013 sono respinte.
3.
La
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse
richiesta.
4.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla
Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
5.
Intimazione
a:
- seduta
stante
IM 1 )
IM 2 __________
)
ACPR 1, __________
(ACPR 1)
- per
raccomandata
- alla
crescita in giudicato
Comando
della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Sezione
della popolazione, Bellinzona
Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
CHF 300.- multa
CHF 150.- tassa di giustizia
CHF 125. spese giudiziarie
CHF 575.- totale
Distinta spese a carico di IM 2,
CHF 300.- multa
CHF 150.- tassa di giustizia
CHF 125.- spese giudiziarie
CHF 575.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster