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Decisione

81.2011.265

Trascuranza degli obblighi di mantenimento

6 dicembre 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. Di

conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. Alla

pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 80.- (ottanta), per

un totale di CHF 2’400.- (duemilaquattrocento).

2.1.1. L’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2. Alla

multa di CHF 200.- (duecento).

2.2.1. In

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. Al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 550.-

(cinquecentocinquanta).

2.3.1. La

motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari

a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni

parte che ne facesse richiesta.

3. Questo

giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla

Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per

iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta

la motivazione della sentenza.

4. Intimazione

Considerandi

a:

- seduta

stante

- per

raccomandata

IM 1

__________, __________,

__________,

-

alla crescita in giudicato

Comando

della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: La

Segretaria:

IM 1

CHF 200.- multa

CHF 300.- tassa di giustizia

fr. 250.- spese giudiziarie

CHF 750.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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