81.2011.265
Trascuranza degli obblighi di mantenimento
6 dicembre 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2011.265
Data decisione, Autorità:
06.12.2012, PRPEN
Titolo:
Trascuranza degli obblighi di mantenimento
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
81.2011.265
DA 2104/2011
Bellinzona
6
dicembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente
con Simona Bombana in qualità di Segretaria, per giudicare
IM 1IM 1 ,
visto il decreto
d’accusa n. DA 2104/2011 del 30 maggio 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP), proponendone la
condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 80.- (ottanta) cadauna,
(artt. 34 segg. CP) corrispondenti a complessivi CHF 2'400.-
(duemilaquattrocento).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)
anni (artt. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 700.- (settecento), con l'avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. È annotato che IM 1 ha riconosciuto la pretesa civile dell’accusatore privato in
ragione di CHF 15'941.25 (quindicimilanovecentoquarantunoeventicinque).
4. Al
pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie
di CHF 200.- (duecento).
5. La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
ritenuto come
l’imputato, che con scritto 1. dicembre 2012 ha fra l’altro chiesto che venga tenuto conto della sua buona fede, è stato dispensato dal comparire al dibattimento
in applicazione dell’art. 336 cpv. 3 CPP;
preso atto che
l’accusatore privato domanda la conferma del decreto d’accusa;
richiamati gli artt. 34,
42, 47, 106, 217 cpv. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22
LTG;
al termine
dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è
autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 cpv. 1
CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
Fatti
2. Di
conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. Alla
pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 80.- (ottanta), per
un totale di CHF 2’400.- (duemilaquattrocento).
2.1.1. L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2. Alla
multa di CHF 200.- (duecento).
2.2.1. In
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 550.-
(cinquecentocinquanta).
2.3.1. La
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni
parte che ne facesse richiesta.
3. Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla
Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
4. Intimazione
Considerandi
a:
- seduta
stante
- per
raccomandata
IM 1
__________, __________,
__________,
-
alla crescita in giudicato
Comando
della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: La
Segretaria:
IM 1
CHF 200.- multa
CHF 300.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
CHF 750.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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