Lexipedia

Decisione

81.2011.267

Inmpiegare, in qualità di datore di lavoro, una collaboratrice domestica sprovvista dei necessari permessi per poter svolgere un'attività lucrativa in Svizzera

9 gennaio 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

81.2011.267

Data decisione, Autorità:

09.01.2013, PRPEN

Titolo:

Inmpiegare, in qualità di datore di lavoro, una collaboratrice domestica sprovvista dei necessari permessi per poter svolgere un'attività lucrativa in Svizzera

IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO

art. 11 cpv. 3 LFSTR

art. 117 cpv. 1 LFSTR

Incarto

n.

81.2011.267

DA 2650/2011

Bellinzona

9

gennaio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania

Marino in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1IM 1 __________

visto il decreto d’accusa n. 2650/2011

del 18 luglio 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

impiego di stranieri

sprovvisti di permesso

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 15

aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.

1'800.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 400.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 4.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che l’imputato chiede il suo

proscioglimento;

richiamati gli art. 117 cpv. 1 in relaz. con l’art 11 cpv. 3 LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di impiego

di stranieri sprovvisti di permesso, per avere, il __________ e il __________ a

__________, in qualità di datore di lavoro, intenzionalmente impiegato, presso

il proprio domicilio, come collaboratrice domestica, __________, cittadina

romena sprovvista dei necessari permessi per poter svolgere un’attività

lucrativa in Svizzera.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna, (art. 34 e seg.

CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1’200.- (milleduecento).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e

seg. CPS).

2.2

alla multa di fr. 200.-

(duecento);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione

scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione,

Bellinzona

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia senza motivazione

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster