81.2011.267
Inmpiegare, in qualità di datore di lavoro, una collaboratrice domestica sprovvista dei necessari permessi per poter svolgere un'attività lucrativa in Svizzera
9 gennaio 2013Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
81.2011.267
Data decisione, Autorità:
09.01.2013, PRPEN
Titolo:
Inmpiegare, in qualità di datore di lavoro, una collaboratrice domestica sprovvista dei necessari permessi per poter svolgere un'attività lucrativa in Svizzera
IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO
art. 11 cpv. 3 LFSTR
art. 117 cpv. 1 LFSTR
Incarto
n.
81.2011.267
DA 2650/2011
Bellinzona
9
gennaio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania
Marino in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1IM 1 __________
visto il decreto d’accusa n. 2650/2011
del 18 luglio 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
impiego di stranieri
sprovvisti di permesso
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 15
aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
1'800.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 400.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 4.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che l’imputato chiede il suo
proscioglimento;
richiamati gli art. 117 cpv. 1 in relaz. con l’art 11 cpv. 3 LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di impiego
di stranieri sprovvisti di permesso, per avere, il __________ e il __________ a
__________, in qualità di datore di lavoro, intenzionalmente impiegato, presso
il proprio domicilio, come collaboratrice domestica, __________, cittadina
romena sprovvista dei necessari permessi per poter svolgere un’attività
lucrativa in Svizzera.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna, (art. 34 e seg.
CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1’200.- (milleduecento).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e
seg. CPS).
2.2
alla multa di fr. 200.-
(duecento);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione
scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione,
Bellinzona
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster