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Decisione

81.2011.269

Impiegare, in qualità di datore di lavoro, una persona sprovvista dei necessari permessi per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera

6 febbraio 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

81.2011.269

Data decisione, Autorità:

06.02.2013, PRPEN

Titolo:

Impiegare, in qualità di datore di lavoro, una persona sprovvista dei necessari permessi per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera

IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO

art. 11 cpv. 3 LFSTR

art. 117 cpv. 1 LFSTR

Incarto

n.

81.2011.269

DA 2651/2011

Bellinzona

6

febbraio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania

Marino in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 2651/2011

del 18 luglio 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

impiego di stranieri

sprovvisti di permesso

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 60

aliquote giornaliere da fr. 220.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.

13'200.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 800.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 8.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.-.

4.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 140.- ciascuna per complessivi fr.

2'800.-, decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il

19.10

, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 20.

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che il difensore chiede in via

principale il proscioglimento dell’imputato. In via subordinata, chiede che la

pena venga ridotta e che non venga revocata la sospensione della condizionale;

richiamati gli art. 117 cpv. 1, in rel. con l’art 11 cpv. 3 LStr, richiamati gli artt. 34 e 42 cpv. 1 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348

e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di impiego

di stranieri sprovvisti di permesso per avere fra il __________ e il __________

ad __________, in qualità di datore di lavoro, intenzionalmente impiegato,

presso la discoteca __________, come barista, __________, cittadina bulgara

sprovvista dei necessari permessi per poter svolgere un’attività lucrativa in

Svizzera.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di

30(trenta) aliquote giornaliere di fr. 220.- (duecentoventi), per un totale di

fr. 6'600.- (seimilaseicento).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2

alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziari di complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 350.- (trecentocinquanta) senza motivazione

scritta.

3.

Non revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 aliquote

giornaliere da fr. 140.- ciascuna per complessivi fr. 2'800.-, decretata nei

suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 19.10.2009, ma prolunga

il periodo di prova di 1 anno.

4.

Non si assegnano indennità.

5.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

6.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 850.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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