81.2011.272
Lasciare vagare un cane pericoloso senza tenerlo al guinzaglio, cagionando così un danno al corpo di una persona
18 marzo 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2011.272
Data decisione, Autorità:
18.03.2013, PRPEN
Titolo:
Lasciare vagare un cane pericoloso senza tenerlo al guinzaglio, cagionando così un danno al corpo di una persona
ATTI CONTRO LA PUBBLICA INCOLUMITÀ
LESIONE COLPOSA
art. 125 cpv. 1 CPS
art. 6 let. a LOP
Incarto
n.
81.2011.272
DA 2771/2011
Bellinzona
18
marzo 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania
Marino in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 2771/2011
del 19 luglio 2011;
preso atto che il ritiene l’imputata autrice colpevole di
lesioni colpose
per avere, a __________, il __________,
per negligenza, cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona, e
meglio, per avere lasciato vagare liberamente il suo cane razza Pincher nel
parco di __________ - nonostante già in passato avesse aggredito un cane e
morso la mano di una persona - quindi permettendo che si avventasse sul cane di
proprietà di ACPR 1 e che la stessa, nel tentativo di separare i due animali,
venisse da questi morsa alla mano destra, procurandosi due ferite lacero
contuse così come attestato nello scritto __________ del Dr. Med. __________
del Pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di __________;
atti contro la pubblica
incolumità
per avere, a __________, il __________,
lasciato vagare liberamente un cane pericoloso in sua detenzione, e meglio, per
avere lasciato vagare, senza tenerlo al guinzaglio, il suo cane razza Pincher
nonostante lo stesso già in passato si fosse reso protagonista di episodi di
aggressione;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 10
aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
500.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.-,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 7.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4.
L'accusatrice privata ACPR 1, __________,
è rinviata al competente foro per le sue pretese di natura civile.
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale.
rilevato che l’ imputata chiede una
riconsiderazione della sua pena a suo favore;
richiamati gli art. 125 cpv. 1 CP, art. 6
lett. a LOP, richiamati gli art. 34, 42 e 44 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e
segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di
1.1
lesioni colpose
per avere, a __________, il __________, per negligenza,
cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona, e meglio, per avere
lasciato vagare liberamente il suo cane razza Pincher nel parco di __________ -
nonostante già in passato avesse aggredito un cane e morso la mano di una
persona - quindi permettendo che si avventasse sul cane di proprietà di ACPR 1
e che la stessa, nel tentativo di separare i due animali, venisse da questi morsa
alla mano destra, procurandosi due ferite lacero contuse così come attestato
nello scritto __________ del Dr. Med. __________ del Pronto soccorso
dell’Ospedale Regionale di __________.
1.2
atti contro la pubblica incolumità
per avere, a __________, il __________, lasciato vagare
liberamente un cane pericoloso in sua detenzione, e meglio, per avere lasciato
vagare, senza tenerlo al guinzaglio, il suo cane razza Pincher nonostante lo
stesso già in passato si fosse reso protagonista di episodi di aggressione;
2.
Di conseguenzaIM 1IM 1 è
condannata:
2.1
alla pena pecuniaria di
5.
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.
150.
- (centocinquanta).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione
scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione scritta.
Le restanti tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.- sono a carico dello Stato.
Qualora la motivazione
scritta fosse chiesta solo dall’accusatrice privata la relativa tassa di fr.
250.
- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- per raccomandata
IM 1
ACPR 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 350.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 500.- totale
fr. 250.- totale
senza motivazione scritta
a carico dello Stato,
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 250.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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