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Decisione

81.2011.272

Lasciare vagare un cane pericoloso senza tenerlo al guinzaglio, cagionando così un danno al corpo di una persona

18 marzo 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

81.2011.272

Data decisione, Autorità:

18.03.2013, PRPEN

Titolo:

Lasciare vagare un cane pericoloso senza tenerlo al guinzaglio, cagionando così un danno al corpo di una persona

ATTI CONTRO LA PUBBLICA INCOLUMITÀ

LESIONE COLPOSA

art. 125 cpv. 1 CPS

art. 6 let. a LOP

Incarto

n.

81.2011.272

DA 2771/2011

Bellinzona

18

marzo 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania

Marino in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 2771/2011

del 19 luglio 2011;

preso atto che il ritiene l’imputata autrice colpevole di

lesioni colpose

per avere, a __________, il __________,

per negligenza, cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona, e

meglio, per avere lasciato vagare liberamente il suo cane razza Pincher nel

parco di __________ - nonostante già in passato avesse aggredito un cane e

morso la mano di una persona - quindi permettendo che si avventasse sul cane di

proprietà di ACPR 1 e che la stessa, nel tentativo di separare i due animali,

venisse da questi morsa alla mano destra, procurandosi due ferite lacero

contuse così come attestato nello scritto __________ del Dr. Med. __________

del Pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di __________;

atti contro la pubblica

incolumità

per avere, a __________, il __________,

lasciato vagare liberamente un cane pericoloso in sua detenzione, e meglio, per

avere lasciato vagare, senza tenerlo al guinzaglio, il suo cane razza Pincher

nonostante lo stesso già in passato si fosse reso protagonista di episodi di

aggressione;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 10

aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.

500.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.-,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 7.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4.

L'accusatrice privata ACPR 1, __________,

è rinviata al competente foro per le sue pretese di natura civile.

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale.

rilevato che l’ imputata chiede una

riconsiderazione della sua pena a suo favore;

richiamati gli art. 125 cpv. 1 CP, art. 6

lett. a LOP, richiamati gli art. 34, 42 e 44 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e

segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di

1.1

lesioni colpose

per avere, a __________, il __________, per negligenza,

cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona, e meglio, per avere

lasciato vagare liberamente il suo cane razza Pincher nel parco di __________ -

nonostante già in passato avesse aggredito un cane e morso la mano di una

persona - quindi permettendo che si avventasse sul cane di proprietà di ACPR 1

e che la stessa, nel tentativo di separare i due animali, venisse da questi morsa

alla mano destra, procurandosi due ferite lacero contuse così come attestato

nello scritto __________ del Dr. Med. __________ del Pronto soccorso

dell’Ospedale Regionale di __________.

1.2

atti contro la pubblica incolumità

per avere, a __________, il __________, lasciato vagare

liberamente un cane pericoloso in sua detenzione, e meglio, per avere lasciato

vagare, senza tenerlo al guinzaglio, il suo cane razza Pincher nonostante lo

stesso già in passato si fosse reso protagonista di episodi di aggressione;

2.

Di conseguenzaIM 1IM 1 è

condannata:

2.1

alla pena pecuniaria di

5.

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.

150.

- (centocinquanta).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione

scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione scritta.

Le restanti tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.- sono a carico dello Stato.

Qualora la motivazione

scritta fosse chiesta solo dall’accusatrice privata la relativa tassa di fr.

250.

- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- per raccomandata

IM 1

ACPR 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 350.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 500.- totale

fr. 250.- totale

senza motivazione scritta

a carico dello Stato,

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 250.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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