81.2011.278
Impiego di stranieri sprovvisti di permesso (attività di volontariato)
18 gennaio 2013Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
81.2011.278
Data decisione, Autorità:
18.01.2013, PRPEN
Titolo:
Impiego di stranieri sprovvisti di permesso (attività di volontariato)
IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO
art. 11 cpv. 3 LFSTR
art. 117 cpv. 1 LFSTR
art. 1 cpv. 2 OASA
Incarto
n.
81.2011.278
DA 2646/2011
Bellinzona
18 gennaio 2013
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con
Stefania Marino in qualità di Cancelliera per giudicare
IM 1IM 1 __________
sezione __________
difesa da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 2646/2011
del 18 luglio 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di impiego di stranieri sprovvisti di permesso:
per avere, fra il __________ e
il __________ a __________, in qualità di datore di lavoro, intenzionalmente
impiegato come volontaria presso la __________ di __________, __________,
cittadina nigeriana sprovvista dei necessari permessi per poter svolgere
un’attività lucrativa in Svizzera;
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 25
aliquote giornaliere da fr. 260.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
6'500.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 400.-,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 4.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale.
rilevato che il difensore dell’imputata
chiede il proscioglimento della sua assistita;
considerato in fatto e in diritto:
1. la __________ (qui di seguito __________) è
un’organizzazione umanitaria neutrale e indipendente con lo scopo di realizzare
obiettivi di pubblica utilità a favore della collettività. Essa si prefigge di
tutelare, sull’intero globo, la vita, la salute e, in generale, la dignità
umana. Fa parte di una rete mondiale cui appartengono 188 Società nazionali. In
Svizzera è ufficialmente riconosciuta dalle Autorità e lavora pure su mandato
della Confederazione e dei Cantoni.
Nel nostro Paese, da un punto di vista organizzativo, dispone di
varie Associazioni cantonali: queste, in coordinazione con la Società Nazionale
offrono servizi più specifici e mirati, nell’ottica di concretamente
promuovere, sul territorio, i principi fondamentali prefissi dalla casa madre
e, in particolare, il benessere comune e sociale. Per ciò fare si avvalgono -pure-
della collaborazione di volontari, che si occupano delle persone più
vulnerabili come gli anziani e i disabili.
Anche in Ticino esiste l’associazione cantonale della __________,
la quale riunisce a sua volta diverse Sezioni, attive nei vari Distretti.
IM 1 è la direttrice Sezione del __________.
2. In tale veste e, in ottemperanza dei principi prefissi
dalla __________ sopra ricordati, nel mese di marzo del __________ IM 1 ha conosciuto __________, una cittadina nigeriana del __________, da poco tempo a __________ e
senza permesso di lavoro.
Questa persona si era offerta di svolgere un’attività di
volontariato. Dopo due colloqui è stata ingaggiata da tale __________
(dipendente della __________) e le è stata data la possibilità d’effettuare
prestazioni di volontariato per due ore alla settimana. La mansione a lei
attribuita consisteva nel fare compagnia ad un persona anziana, sola e degente
in una casa di riposo sita in via __________ a __________.
Si trattava, questa, di una tipica attività di volontariato organizzata
dalla __________, così come spiegato da IM 1 al dibattimento, la quale ha
precisato che, così come in tanti altri casi, la __________ garantisce una
forma d’aiuto e di sollievo a quelle persone che,
-
“vivono in casa per anziani o presso il loro domicilio e non
hanno più parenti o amici che vanno a trovarli”.
Detta attività di volontariato, non garantita da altri enti
d’assistenza medico-infermieristici o dai Servizi sociali, è per costante
prassi della __________ svolta a titolo gratuito, ossia senza compenso
pecuniario e senza concessione di vantaggi indiretti, come il pagamento di
vitto o alloggio. La sola spesa che la __________ riconosce ai volontari è il
costo del biglietto dell’autobus utilizzato per raggiungere il luogo in cui si
esercita l’attività, costo di cui comunque, __________, non ha mai chiesto il
rimborso.
3. Con il decreto
d’accusa del 18 luglio 2011 la procuratrice pubblica ha proposto di condannare IM
1 per impiego di stranieri sprovvisti di permesso.
Il Pubblico ministero è dunque partito dal presupposto che la
qui prevenuta, mit Wissen und Willen, in un ruolo di datrice di lavoro
(art. 11 cpv. 3 LStr), abbia assunto e impiegato una straniera priva delle
necessarie autorizzazioni per lavorare in Svizzera. Ha dunque qualificato
l’attività di volontariato effettuata da __________ ad un’ “attività
lucrativa”, la quale può essere esercitata solo con un valido permesso (art
11 cpv. 1 Lstr). Il mancato rispetto di detto presupposto è punito dall’art.
117 cpv. 1 LStr, secondo cui:
“chiunque, in qualità di datore di lavoro, impiega
intenzionalmente stranieri non autorizzati a esercitare un’attività lucrativa
in Svizzera o fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri prestati da una
persona che non dispone del relativo permesso, è punito con una pena detentiva
fino a un anno o con una pena pecuniaria”
Come vedremo però, la qualifica dello specifico intervento di
volontariato svolto da __________ fatta dal procuratore pubblico non può essere
condivisa e dunque il comportamento della prevenuta non può essere ritenuto
penalmente reprensibile.
4. La nozione d’
“attività lucrativa” è prevista dalla legge federale (art. 11 cpv. 1
LStr): in generale per far sì che essa venga adempiuta, poco importa il fatto
che la mansione esercitata dallo straniero non venga retribuita, siccome, per
essere puniti, basta che, nel mondo del lavoro, sia di regola
remunerata.
L’Ufficio federale della Migrazione, nelle istruzioni e nelle
circolari da lui predisposte spiega infatti che l’interpretazione della nozione
d’attività lucrativa è in effetti da effettuare in modo estensivo e ciò per
evitare concorrenza sleale da parte di stranieri disposti a lavorare senza un
salario in contanti e permettere di garantire una politica d'ammissione
controllata della manodopera proveniente dall’estero.
Per “attività lucrativa”, anche secondo la più autorevole
dottrina, è da considerare:
- “jede üblicherweise gegen Entgelt
ausgeübte unselbständige oder selbständige Tätigkeit zu verstehen.(…) Massgebend
ist allein ob die üblicherweise auf Erwerb gerichtet ist und deren Ausübung
durch eine ausländische Person damit den Schweizerischen Arbeitsmarkt
beeinflusst.“
La qualifica dipende dunque soprattutto
dagli obiettivi dello straniero nell’esercizio della sua attività, obiettivi
che se sono fondati sull’umanità, la dignità, l’onore, la solidarietà, la
cortesia, non possono rendere l’attività alla stregua di una professione a
scopo di lucro.
Infatti:
“keine Erwerbstätigkeit im Sinn des
Ausländerrechts liegt einzig vor, wenn diese ehrenamtlich oder aus reiner
Gefälligkeit erfolgt“.
(Luzia Vetterli, Gabriella D’Addario Di Paolo, Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer, ed. Stämpfli, 2010, pag. 1177)
Il legislatore ha dunque voluto qualificare come “attività
lucrativa” solo quelle prestazioni che, fatta eccezione per il guadagno,
sono equiparabili a quelle normalmente eseguite -a pagamento-
nell’ambito di un contratto di lavoro o d’appalto (con salario o fattura).
5. Nello specifico
caso da un punto di vista oggettivo la situazione è però differente rispetto a
quanto appena spiegato: certo, è ben vero che __________ ha effettuato delle
prestazioni nel nostro Paese, è però altrettanto vero che quanto da lei
eseguito de facto non può essere annoverato fra quelle prestazioni
tipiche che usualmente vengono eseguite dai professionisti attivi nel mondo del
lavoro e, normalmente, non è remunerato.
È vero che, in determinate circostanze, anche il “volontariato”
può essere considerato un’attività lucrativa (art. 1 cpv. 2 OASA e Luzia
Vetterli, op.cit, “ob die Tätigkeit im Einzelfall entgeltlich oder
unentgeltlich erfolgt ist dabei irrelevant.), ma, a mente di questo Giudice
solo se esso coincide con una concreta professione retribuita oppure se è
connesso con programma di formazione professionale, così d’avvicinarsi
nonostante la gratuità della prestazione al settore delle professioni.
Non era però il caso per __________, siccome questa persona si è
limitata a fare compagnia ad una donna anziana per 2 ore alla settimana.
Quello che non accomuna quanto eseguito dalla citata straniera
ad un’attività lucrativa classica è l’assenza di tutte le ulteriori peculiarità
che un ordinario contratto (di lavoro o d’appalto) comporta, oltre che la
circostanza che l’interessata, mettendosi a disposizione della __________, non
ha effettuato concorrenza economica a nessuno, proprio perché, come dichiarato
dall’imputata, quel tipo di servizio (di mera compagnia) non è fornito né dai
servizi sociali, né dalla casa anziani, così come neppure da quelli
medico-infermieristici.
Non solo. Contrariamente a quanto previsto riguardo a chi svolge
un’attività lucrativa, __________, per espressa disposizione della __________,
non aveva nemmeno l’obbligo di presenziare ai momenti pattuiti, così da
distanziare ulteriormente quel rapporto dalle disposizioni valide nei contratti
di lavoro e di appalto. L’intervento del volontario della __________, __________
si limitava alla compagnia, non sostituiva dunque nessuna attività economica,
ma s’inserisce solo in aggiunta a quanto già i nostri servizi sociali e
infermieristici garantiscono.
Diverso sarebbe stato per un volontariato da giardiniere,
panettiere o autista, ritenuto che, dette attività, sono normalmente esercitate
dietro compenso.
Le prestazioni svolte da __________ devono pertanto essere
considerate alla stregua dell’ “assistenza delle consorelle da parte di
religiose in un convento” attività che, secondo l’UFM, non necessitano del
permesso di lavoro (Scheda UFM I, Settore degli stranieri, 4. soggiorno con
attività lucrativa pto 4.1.1) proprio perché prettamente umanitarie.
Vi sarebbe poi da chiedersi, ma questa questione può rimanere
indecisa, se, alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, un’attività di -sole- 2 ore alla settimana possa essere paragonata
ad professione bisognosa di permesso, in considerazione degli accordi
bilaterali fra la Svizzera e l’Unione europea.
6. Si giunge alla
medesima soluzione se si analizza detta problematica dal profilo soggettivo,
ossia alla luce degli intenti che ha avuto quella straniera rivolgendosi alla __________
e la __________ ad ingaggiarla. Il volontario che si mette a disposizione per
la Croce rossa e, chi lo assume per questo compito, non ha infatti la finalità
d’imparare (rispettivamente di far apprendere) una professione nell’ottica di
conseguire un guadagno. Ha bensì unicamente il sentito obiettivo di fornire a
chi si trova in una situazione di vulnerabilità una sensazione di sollievo a
scopo dunque eminentemente umanitario. L’intento di questo tipo di volontari nasce
infatti dalla spontanea volontà di far fronte a problemi che lo Stato o il
mercato non possono e/o non devono risolvere proprio perché non strettamente
legati al mondo del lavoro. In definitiva, avendo IM 1 impiegato quella
straniera in stretta ottemperanza degli scopi umanitari istituzionalmente
prefissi dalla __________ (v. pto 1) e dunque senza nessuna finalità economica
o commerciale, viene a cadere anche l’aspetto soggettivo.
7. Il decreto
d’accusa qui in oggetto non può nemmeno essere seguito da un punto di vista
formale, ossia quo alla scelta che il Procuratore pubblico ha effettuato
per individuare il responsabile della violazione contro la Legge sugli stranieri.
IM 1 è stata oggetto del decreto d’accusa in ragione della sua -qualità- di
direttrice della Sezione del __________. Ritenuto che l’art. 11 LStr impone
d’identificare come responsabile il datore di lavoro, non era la direttrice
della Sezione del __________ che doveva essere resa imputata , bensì piuttosto
Fatti
i membri del Comitato, a maggior ragione se si considera che, la qui prevenuta,
non ha nemmeno effettuato i colloqui prima dell’assunzione di __________.
IM 1 deve dunque essere prosciolta.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 117 cpv. 1, in relaz. con l’art 11 cpv. 3 LStr e art. 1 cpv. 2 OASA, richiamati gli artt. 34 e 42 cpv. 1 CP; 80
e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta dal reato di impiego
di stranieri sprovvisti di permesso, art. 117 cpv. 1 LStr, per i fatti
descritti nel decreto di accusa n. 2646/2011 del 18 luglio 2011.
2. La tassa di giustizia e le spese
giudiziarie di complessivi fr. 500.- sono a carico dello Stato in ragione di
fr. 400.- e di IM 1 in ragione di fr. 100.-.
3. A IM 1 è assegnata un’indennità
giusta l’art. 429 CPP di fr. 1'000.-.
4. Intimazione a:
IM 1
.
Il giudice: La
cancelliera:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 400.- totale
a carico di IM 1,
fr. 100.- motivazione scritta
fr. 100.- totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato
ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla
Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4
CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster