81.2011.283
Furto di lieve entità
25 febbraio 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2011.283
Data decisione, Autorità:
25.02.2013, PRPEN
Titolo:
Furto di lieve entità
FURTO
art. 139 cf. 1 CPS
art. 172ter CPS
Incarto
n.
81.2011.283
DA 2145/2011
Bellinzona
25 febbraio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania
Marino in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 2145/2011
del 30 maggio 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
furto di lieve entità
per avere, fra il __________ ed
il __________, nel __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto e al fine di appropriarsene, sottratto dall’automobile __________
targata (I) __________, ai danni di ACPR 1, i di lei libretti di risparmio
postali italiani nominali n. __________ e n. __________ (refurtiva non recuperata);
e propone la condanna
1. Alla multa di fr. 200.-
(duecento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia
di fr. 50.- e alle spese giudiziarie di fr. 50.-.
3.
La condanna non verrà iscritta
a casellario giudiziale.
rilevato che il patrocinatore dell’accusatore
privato postula la condanna del prevenuto e il risarcimento dei danni;
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento del suo assistito;
richiamati gli art. 139 cifra 1 CP, richiamato
l’art. 172ter CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di
furto di lieve entità, art. 172ter CP, per avere fra il __________ ed il __________,
nel __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto e al fine
di appropriarsene, sottratto dall’automobile __________ targata (I) __________,
ai danni di ACPR 1, i di lei libretti di risparmio postali italiani nominali n.
__________ e n. __________ (refurtiva non recuperata).
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.1.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione
scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione
scritta fosse chiesta solo dall’accusatrice privata la relativa tassa di fr. 400.-
sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3.
L’accusatrice privata ACPR 1 è
rinviata al competente foro per le sue pretese di natura civile (art. 353 cpv.
2.
CPP). Non si assegnano ripetibili.
4.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
ACPR 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 200.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese
giudiziarie
fr. 600.- totale
senza motivazione scritta
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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