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Decisione

81.2011.283

Furto di lieve entità

25 febbraio 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

81.2011.283

Data decisione, Autorità:

25.02.2013, PRPEN

Titolo:

Furto di lieve entità

FURTO

art. 139 cf. 1 CPS

art. 172ter CPS

Incarto

n.

81.2011.283

DA 2145/2011

Bellinzona

25 febbraio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania

Marino in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 2145/2011

del 30 maggio 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

furto di lieve entità

per avere, fra il __________ ed

il __________, nel __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto e al fine di appropriarsene, sottratto dall’automobile __________

targata (I) __________, ai danni di ACPR 1, i di lei libretti di risparmio

postali italiani nominali n. __________ e n. __________ (refurtiva non recuperata);

e propone la condanna

1. Alla multa di fr. 200.-

(duecento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia

di fr. 50.- e alle spese giudiziarie di fr. 50.-.

3.

La condanna non verrà iscritta

a casellario giudiziale.

rilevato che il patrocinatore dell’accusatore

privato postula la condanna del prevenuto e il risarcimento dei danni;

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento del suo assistito;

richiamati gli art. 139 cifra 1 CP, richiamato

l’art. 172ter CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di

furto di lieve entità, art. 172ter CP, per avere fra il __________ ed il __________,

nel __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto e al fine

di appropriarsene, sottratto dall’automobile __________ targata (I) __________,

ai danni di ACPR 1, i di lei libretti di risparmio postali italiani nominali n.

__________ e n. __________ (refurtiva non recuperata).

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione

scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione

scritta fosse chiesta solo dall’accusatrice privata la relativa tassa di fr. 400.-

sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3.

L’accusatrice privata ACPR 1 è

rinviata al competente foro per le sue pretese di natura civile (art. 353 cpv.

2.

CPP). Non si assegnano ripetibili.

4.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

ACPR 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 200.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese

giudiziarie

fr. 600.- totale

senza motivazione scritta

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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