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Decisione

81.2011.289

Infrazione alla LF sugli stranieri - soggiorno illegale -

8 febbraio 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

81.2011.289

Data decisione, Autorità:

08.02.2013, PRPEN

Titolo:

Infrazione alla LF sugli stranieri - soggiorno illegale -

SOGGIORNO ILLEGALE

art. 115 cpv. 1 let. b LFSTR

Incarto

n.

81.2011.289

DA 2703/2011

Bellinzona

8

febbraio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania

Marino in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1

difesa da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 2703/2011

del 18 luglio 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autore colpevole

di

infrazione alla LF sugli

stranieri - soggiorno illegale

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, (art. 34 e seg. CPS)

corrispondenti a complessivi fr. 600.- (seicento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 100.-

(cento), conl'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento dell’imputata;

richiamati gli artt. 115 cpv. 1 b LStr; 80 e

segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolta

dall’imputazione di infrazione alla LF sugli stranieri - soggiorno illegale per

quanto descritto nel decreto di accusa n. 2703/2011 del 18 luglio 2011.

2.

La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr.

200.00

(duecento)

sono

a carico dello Stato.

3.

Lo Stato verserà a IM 1 la

somma di fr. 500.00 (cinquento) a titolo di indennità.

4.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Divisione della Giustizia,

Bellinzona

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

cancelliera:

Distinta spese a carico IM 1

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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