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Decisione

81.2011.290

Furto d'uso, guida senza licenza di condurre

18 febbraio 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il __________;

2. guida

senza licenza di condurre o nonostante revoca

per aver condotto il motoveicolo surriferito senza essere titolare della licen­za di condurre richiesta;

avvenuti a __________ il __________;

e propone la condanna a

1. alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 100.- ciascuna, corrispondenti a

complessivi fr. 1'500.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 3 (tre) anni. (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

alla multa di fr. 200.-,

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.- e delle sepse giudiziarie di fr. 140.-.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall'art. 369 CPS.

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento dall’ipotesi accusatoria n. 1 e per quanto concerne l’ipotesi

accusatoria n. 2 chiede che la multa e le spese vengano ridotte considerata

l’attuale situazione finanziaria precaria del prevenuto;

richiamati gli art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr e

95.

cifra 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1.

2.

IM 1IM 1 è autore colpevole del

reato di circolazione senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCStr, per

avere, in data 19 maggio 2011 a __________, condotto il motoveicolo surriferito senza essere titolare della licen­za di condurre richiesta in Svizzera.

3.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

3.1

alla pena pecuniaria di 7

(sette) aliquote giornaliere di fr. 10.- (dieci), per un totale di fr. 70.- (settanta).

3.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

3.2

alla multa di fr. 100.- (cento);

3.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.

Carica allo Stato fr.

150.

- (centocinquanta) a titolo di tassa di giustizia.

4.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione,

Bellinzona,

Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 100.- multa

fr. 75.- tassa di giustizia

fr. 75.- spese

giudiziarie

fr. 250.- totale

- 440.- cauzione

versata

fr. -

190.

- ristorno

a carico dello Stato,

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 150.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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