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Decisione

81.2011.305

Lesioni semplici

6 febbraio 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

81.2011.305

Data decisione, Autorità:

06.02.2013, PRPEN

Titolo:

Lesioni semplici

LESIONE SEMPLICE

art. 123 cf. 1 CPS

Incarto

n.

81.2011.305

DA 2878/2011

Bellinzona

6

febbraio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania

Marino in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 2878/2011

del 2 agosto 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

lesioni semplici (con

veleno/un'arma o oggetto pericoloso)

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci) cadauna, (art. 34 e

segg. CPS) corrispondentei a complessivi fr. 2'200.- (duemiladuecento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostiuita con una pena detentiva di giorni 3 (tre)

(art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura

civile.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 100.- (cento).

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento

del prevenuto;

richiamati gli art. 123 CP, richiamati gli

art. 42 cpv. 1 CP, art. 42 cpv. 4 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422

e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di lesioni

semplici, art. 123 cifra 1 CP, per avere il __________, a __________, colpendolo

al viso con un bastone simile ad un manganello, cagionato a le lesioni

attestate nella lettera di dimissione __________ agli atti.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di

15.

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 110.00 (centodieci), per un totale di

fr. 1'650.00 (milleseicentocinquanta).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

alla multa di fr. 200.00

(duecento);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.00 (novecento) con motivazione

scritta e di fr. 400.00 (quattrocento) senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione

scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 500.00

(cinquecento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3.

Si rinvia l'accusatore privato ACPR

1.

al competente foro per le pretese di natura civile.

4.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5.

Intimazione a:

- per raccomandata

ACPR 1 Gordola

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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