81.2011.305
Lesioni semplici
6 febbraio 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2011.305
Data decisione, Autorità:
06.02.2013, PRPEN
Titolo:
Lesioni semplici
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
81.2011.305
DA 2878/2011
Bellinzona
6
febbraio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania
Marino in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 2878/2011
del 2 agosto 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
lesioni semplici (con
veleno/un'arma o oggetto pericoloso)
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci) cadauna, (art. 34 e
segg. CPS) corrispondentei a complessivi fr. 2'200.- (duemiladuecento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostiuita con una pena detentiva di giorni 3 (tre)
(art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura
civile.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 100.- (cento).
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento
del prevenuto;
richiamati gli art. 123 CP, richiamati gli
art. 42 cpv. 1 CP, art. 42 cpv. 4 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422
e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di lesioni
semplici, art. 123 cifra 1 CP, per avere il __________, a __________, colpendolo
al viso con un bastone simile ad un manganello, cagionato a le lesioni
attestate nella lettera di dimissione __________ agli atti.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di
15.
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 110.00 (centodieci), per un totale di
fr. 1'650.00 (milleseicentocinquanta).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2
alla multa di fr. 200.00
(duecento);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.00 (novecento) con motivazione
scritta e di fr. 400.00 (quattrocento) senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione
scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 500.00
(cinquecento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3.
Si rinvia l'accusatore privato ACPR
1.
al competente foro per le pretese di natura civile.
4.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5.
Intimazione a:
- per raccomandata
ACPR 1 Gordola
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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