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Decisione

81.2011.311

Pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di due vetture

19 dicembre 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________, autostrada A2, il __________;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, (art. 34 e segg.

CPS) corrispondentei a complessivi fr. 600.- (seicento). L'esecuzione della

pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 400.-

(quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostiuita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2

CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale.

rilevato che il difensore chiede la

derubricazione dell’infrazione accertata da grave (art. 90 cpv. 2 LCStr) a

lieve (art. 90 cpv. 1 LCStr);

considerato in fatto e in diritto

1.

I fatti di cui al presente processo si sono realizzati il

__________ sull’autostrada A2, carr. B, in territorio di __________, quando un

veicolo della Polizia cantonale ha scorto il motoveicolo __________ targato TI __________

guidato da IM 1 sorpassare -sulla destra- due autovetture che lo precedevano

sulla corsia di sinistra. Il prevenuto si è in seguito re-immesso sulla corsia

di sorpasso.

2.

Il motoveicolo in seguito imboccava lo svincolo autostradale

all’altezza dell’uscita di __________. La Polizia cantonale dopo averlo

individuato ha azionato le sirene ed il lampeggiante intermittente di colore

blu posto sul tetto. Ciononostante, il motoveicolo in questione non ha

interrotto la sua corsa, continuando in direzione di __________ fino alla

semiautostrada prima del percorso rotatorio di __________, dove la Polizia è

riuscita finalmente ad affiancare il motoveicolo e a farsi notare da IM 1 il

quale si è pertanto fermato.

3.

A fermo avvenuto, la Polizia constatava che IM 1 non si era avveduto

della pattuglia poiché stava ascoltando della musica sotto il casco con un

Dispositivo

dispositivo acustico ad entrambe le orecchie, circostanza che gli impediva di

fatto di sentire le sirene. Dettaglio poi confermato dallo stesso IM 1 al

momento del fermo (AI 1).

4.

Interrogato alle 18:10 del __________ presso gli uffici della

Polizia Cantonale, IM 1 si è giustificato come segue.

“Alcune

autovetture mi precedevano sulla corsia di sorpasso ad una velocità di circa 120 Km/h. Da parte mia, avendo premura di far rientro al mio domicilio per evitare il temporale, dato

che la corsia normale di marcia era libera, decidevo di sorpassare sulla destra

2 autovetture e poi spostarmi nuovamente sulla corsia di sorpasso.”

(IM 1,

verbale int. __________)

La Polizia, nel suo rapporto di costatazione, ha rilevato che il

traffico era intenso e la visibilità buona.

5. Il Procuratore

pubblico ha qualificato il comportamento di cui sopra come un infrazione “grave”

alla circolazione, siccome suscettibile di provocare un serio pericolo per la

sicurezza altrui, in particolare, per aver eseguito una pericolosa manovra di

sorpasso sulla destra di due antistanti vetture.

A giusto titolo. Come vedremo, l’istruttoria dibattimentale ha in

effetti permesso di chiarire che vi è stato un vero e proprio “sorpasso” e non,

come addotto dalla difesa in sede dibattimentale, di un semplice “superamento”

(vorbeifahren) a destra. Sul significato di detta terminologia e sulle

relative conseguenze giuridiche va specificato quanto segue.

6. La legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) e

la giurisprudenza che la applica prevedono che quel conducente

che effettua un “sorpasso” sulla destra in autostrada disattende una regola

fondamentale della sicurezza stradale, ossia quella che impone d’effettuare di

principio dette manovre a sinistra (art. 35 cpv. 1 LCStr).

Si tratta, in genere, di

un’infrazione di tipo grave, punita a norma dell'art. 90 cifra 2 LCStr. Infatti,

un simile comportamento, specie se commesso su arterie come le autostrade ove solitamente

si circola a velocità elevata, costituisce astrattamente una seria messa in

pericolo della sicurezza del traffico e comporta un elevato rischio di

incidenti. Esula quindi dal novero delle semplici contravvenzioni per assurgere

a reato qualificabile come delitto (DTF 126 IV 192 consid. 3 e rimandi).

7. A

detto principio si può comunque riconoscere eccezioni:

a precisazione di quanto esposto al

punto 6, la giurisprudenza distingue il citato “sorpasso” dal cosiddetto

“superamento” (in francese: dépassement e devancement; in

tedesco: vorbeifahren).

È considerata “superamento” quella manovra

secondo cui un conducente prosegue più velocemente la propria marcia a destra

nonostante, sulla corsia di sinistra, siano presenti veicoli più lenti.

Diversamente dal “sorpasso” chi esegue un “superamento” non ha come obiettivo

quello di proseguire il viaggio più velocemente, ma quello di spostarsi su un’altra

corsia per creare meno pericolo ad un improvviso intoppo (“bouchon”: Bussy

& Rusconi, CS CR Commentaire, 1996, pag. 358).

A queste condizioni un “superamento”

non è considerato un’infrazione grave siccome, con questa manovra,

l’automobilista reagisce ad una situazione di traffico tale da imporre la

manovra appena descritta.

8. La

giurisprudenza, in base agli art. 44 LCStr (corsie, circolazione in colonna) e

all’art. 8 ONC, ha stabilito che è vietato sorpassare a destra in autostrada

nell’ottica di circolare più rapidamente, precisando tuttavia che, a

determinate condizioni un “devancement” a destra è possibile e ciò anche alla

luce della Convenzione di Vienna del 1968 (art. 11 § 6).

9.

In definitiva, stante tutto quanto sopra

esposto, un cambio di corsia in autostrada e un avanzamento a destra non può

essere considerato in abstracto come un “sorpasso”, ma occorre stabilire

nel caso specifico se sono realizzati i presupposti della cifra 1 o 2 dell’art.

90 LCStr.

10. In

casu, si tratta inequivocabilmente di un

“sorpasso” e non di un “superamento”. Infatti, come peraltro emerso nuovamente

in sede dibattimentale, il motociclista non si trovava in obbligo di spostarsi

su un’altra corsia per creare meno pericolo a fronte di un improvviso intoppo,

ma perseguiva l’obiettivo di proseguire circolando più velocemente rispetto ai

veicoli che si trovavano sulla corsia di sinistra. Infatti, lo stesso IM 1

dichiara:

“Non ho frenato. Avevo visto già da lontano che non

procedevano alla mia stessa velocità, ossia di 120 Km/h. Ho ponderato la situazione e quindi mi sono spostato sulla corsia di destra superando i due

autoveicoli.”

“Io le auto le ho viste molto prima, ho avuto tempo per

valutare la situazione e decidere l’agire. Le due macchine non accennavano a

spostarsi.”

(IM 1, verbale dibattimento 19.12.2012)

11. Poco

importa se gli autoveicoli circolavano sulla corsia di sorpasso anzichè sulla

corsia di destra. Come da stessa ammissione di IM 1, questi avrebbe avuto tutto

il tempo di rallentare, di portarsi alla stessa velocità degli autoveicoli in

questione e attendere che i due veicoli si spostassero dalla corsia a sinistra,

senza dunque necessità alcuna di sorpassare sulla destra.

Siccome un siffatto guidare è in

abstacto suscettibile -per giurisprudenza- di causare un serio pericolo per

la sicurezza stradale, i presupposti enunciati alla cifra 2 dell’art. 90 LCStr devono

essere considerati adempiuti. Una derubricazione a caso lieve, come richiesto

dalla difesa durante la propria arringa, è pertanto da escludere, anche se in

concreto, il motociclista non ha oggettivamente non ha causato incidenti.

In ogni caso, considerato che il qui

prevenuto è apparso in aula collaborante e comprensivo (così da poter

effettuare una buona prognosi d’assenza di rischio di recidiva) e che,

indipendentemente dalla presente infrazione, conduce una vita dignitosa (è agli

studi ed è pure attivo in ambito militare come istruttore alla caserma del __________),

è giustificato ridurre la pena a da 20 a 15 aliquote giornaliere da fr. 30.00 cadauna per un totale di fr. 450.00 e sopprimere la multa. Idem per quanto

attiene alal riduzione del periodo di prova per la sospensione condizionale.

richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr in rel.

con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 35 cpv. 2 LCStr, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1

ONC; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di

infrazione grave alle norme della circolazione per avere violato gravemente le

norme medesime cagionando in data __________ un serio pe­ricolo per la

sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con il motoveicolo __________

targato TI __________, effettuato una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra

di due antistanti vetture a __________, autostrada A2;

2. Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr. 450.00

(quattrocentocinquanta).

2.1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2 al pagamento delle tasse

e spese giudiziari di complessivi fr. 550.00 (cinquecentocinquanta).

3.Intimazione a:

AINQ

1, __________

IM 1 __________,

DI

1, __________.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 425.00 tassa di giustizia

fr. 125.00 spese

giudiziarie

fr. 550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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