81.2011.311
Pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di due vetture
19 dicembre 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
81.2011.311
Data decisione, Autorità:
19.12.2012, PRPEN
Titolo:
Pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di due vetture
INCROCIO E SORPASSO
art. 26 cpv. 1 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 35 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
art. 7 cpv. 2 ONCS
art. 10 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
81.2011.311
DA 3079/2011
Bellinzona
19
dicembre 2012
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania
Marino in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1IM 1 __________difeso
da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 3079/2011
del 16 agosto 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
infrazione grave alle norme
della circolazione
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per avere, circolando con il motoveicolo __________ targato TI __________,
effettuato una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di due antistanti
vetture;
Fatti
avvenuti a __________, autostrada A2, il __________;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, (art. 34 e segg.
CPS) corrispondentei a complessivi fr. 600.- (seicento). L'esecuzione della
pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 400.-
(quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostiuita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2
CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede la
derubricazione dell’infrazione accertata da grave (art. 90 cpv. 2 LCStr) a
lieve (art. 90 cpv. 1 LCStr);
considerato in fatto e in diritto
1.
I fatti di cui al presente processo si sono realizzati il
__________ sull’autostrada A2, carr. B, in territorio di __________, quando un
veicolo della Polizia cantonale ha scorto il motoveicolo __________ targato TI __________
guidato da IM 1 sorpassare -sulla destra- due autovetture che lo precedevano
sulla corsia di sinistra. Il prevenuto si è in seguito re-immesso sulla corsia
di sorpasso.
2.
Il motoveicolo in seguito imboccava lo svincolo autostradale
all’altezza dell’uscita di __________. La Polizia cantonale dopo averlo
individuato ha azionato le sirene ed il lampeggiante intermittente di colore
blu posto sul tetto. Ciononostante, il motoveicolo in questione non ha
interrotto la sua corsa, continuando in direzione di __________ fino alla
semiautostrada prima del percorso rotatorio di __________, dove la Polizia è
riuscita finalmente ad affiancare il motoveicolo e a farsi notare da IM 1 il
quale si è pertanto fermato.
3.
A fermo avvenuto, la Polizia constatava che IM 1 non si era avveduto
della pattuglia poiché stava ascoltando della musica sotto il casco con un
Dispositivo
dispositivo acustico ad entrambe le orecchie, circostanza che gli impediva di
fatto di sentire le sirene. Dettaglio poi confermato dallo stesso IM 1 al
momento del fermo (AI 1).
4.
Interrogato alle 18:10 del __________ presso gli uffici della
Polizia Cantonale, IM 1 si è giustificato come segue.
“Alcune
autovetture mi precedevano sulla corsia di sorpasso ad una velocità di circa 120 Km/h. Da parte mia, avendo premura di far rientro al mio domicilio per evitare il temporale, dato
che la corsia normale di marcia era libera, decidevo di sorpassare sulla destra
2 autovetture e poi spostarmi nuovamente sulla corsia di sorpasso.”
(IM 1,
verbale int. __________)
La Polizia, nel suo rapporto di costatazione, ha rilevato che il
traffico era intenso e la visibilità buona.
5. Il Procuratore
pubblico ha qualificato il comportamento di cui sopra come un infrazione “grave”
alla circolazione, siccome suscettibile di provocare un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare, per aver eseguito una pericolosa manovra di
sorpasso sulla destra di due antistanti vetture.
A giusto titolo. Come vedremo, l’istruttoria dibattimentale ha in
effetti permesso di chiarire che vi è stato un vero e proprio “sorpasso” e non,
come addotto dalla difesa in sede dibattimentale, di un semplice “superamento”
(vorbeifahren) a destra. Sul significato di detta terminologia e sulle
relative conseguenze giuridiche va specificato quanto segue.
6. La legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) e
la giurisprudenza che la applica prevedono che quel conducente
che effettua un “sorpasso” sulla destra in autostrada disattende una regola
fondamentale della sicurezza stradale, ossia quella che impone d’effettuare di
principio dette manovre a sinistra (art. 35 cpv. 1 LCStr).
Si tratta, in genere, di
un’infrazione di tipo grave, punita a norma dell'art. 90 cifra 2 LCStr. Infatti,
un simile comportamento, specie se commesso su arterie come le autostrade ove solitamente
si circola a velocità elevata, costituisce astrattamente una seria messa in
pericolo della sicurezza del traffico e comporta un elevato rischio di
incidenti. Esula quindi dal novero delle semplici contravvenzioni per assurgere
a reato qualificabile come delitto (DTF 126 IV 192 consid. 3 e rimandi).
7. A
detto principio si può comunque riconoscere eccezioni:
a precisazione di quanto esposto al
punto 6, la giurisprudenza distingue il citato “sorpasso” dal cosiddetto
“superamento” (in francese: dépassement e devancement; in
tedesco: vorbeifahren).
È considerata “superamento” quella manovra
secondo cui un conducente prosegue più velocemente la propria marcia a destra
nonostante, sulla corsia di sinistra, siano presenti veicoli più lenti.
Diversamente dal “sorpasso” chi esegue un “superamento” non ha come obiettivo
quello di proseguire il viaggio più velocemente, ma quello di spostarsi su un’altra
corsia per creare meno pericolo ad un improvviso intoppo (“bouchon”: Bussy
& Rusconi, CS CR Commentaire, 1996, pag. 358).
A queste condizioni un “superamento”
non è considerato un’infrazione grave siccome, con questa manovra,
l’automobilista reagisce ad una situazione di traffico tale da imporre la
manovra appena descritta.
8. La
giurisprudenza, in base agli art. 44 LCStr (corsie, circolazione in colonna) e
all’art. 8 ONC, ha stabilito che è vietato sorpassare a destra in autostrada
nell’ottica di circolare più rapidamente, precisando tuttavia che, a
determinate condizioni un “devancement” a destra è possibile e ciò anche alla
luce della Convenzione di Vienna del 1968 (art. 11 § 6).
9.
In definitiva, stante tutto quanto sopra
esposto, un cambio di corsia in autostrada e un avanzamento a destra non può
essere considerato in abstracto come un “sorpasso”, ma occorre stabilire
nel caso specifico se sono realizzati i presupposti della cifra 1 o 2 dell’art.
90 LCStr.
10. In
casu, si tratta inequivocabilmente di un
“sorpasso” e non di un “superamento”. Infatti, come peraltro emerso nuovamente
in sede dibattimentale, il motociclista non si trovava in obbligo di spostarsi
su un’altra corsia per creare meno pericolo a fronte di un improvviso intoppo,
ma perseguiva l’obiettivo di proseguire circolando più velocemente rispetto ai
veicoli che si trovavano sulla corsia di sinistra. Infatti, lo stesso IM 1
dichiara:
“Non ho frenato. Avevo visto già da lontano che non
procedevano alla mia stessa velocità, ossia di 120 Km/h. Ho ponderato la situazione e quindi mi sono spostato sulla corsia di destra superando i due
autoveicoli.”
“Io le auto le ho viste molto prima, ho avuto tempo per
valutare la situazione e decidere l’agire. Le due macchine non accennavano a
spostarsi.”
(IM 1, verbale dibattimento 19.12.2012)
11. Poco
importa se gli autoveicoli circolavano sulla corsia di sorpasso anzichè sulla
corsia di destra. Come da stessa ammissione di IM 1, questi avrebbe avuto tutto
il tempo di rallentare, di portarsi alla stessa velocità degli autoveicoli in
questione e attendere che i due veicoli si spostassero dalla corsia a sinistra,
senza dunque necessità alcuna di sorpassare sulla destra.
Siccome un siffatto guidare è in
abstacto suscettibile -per giurisprudenza- di causare un serio pericolo per
la sicurezza stradale, i presupposti enunciati alla cifra 2 dell’art. 90 LCStr devono
essere considerati adempiuti. Una derubricazione a caso lieve, come richiesto
dalla difesa durante la propria arringa, è pertanto da escludere, anche se in
concreto, il motociclista non ha oggettivamente non ha causato incidenti.
In ogni caso, considerato che il qui
prevenuto è apparso in aula collaborante e comprensivo (così da poter
effettuare una buona prognosi d’assenza di rischio di recidiva) e che,
indipendentemente dalla presente infrazione, conduce una vita dignitosa (è agli
studi ed è pure attivo in ambito militare come istruttore alla caserma del __________),
è giustificato ridurre la pena a da 20 a 15 aliquote giornaliere da fr. 30.00 cadauna per un totale di fr. 450.00 e sopprimere la multa. Idem per quanto
attiene alal riduzione del periodo di prova per la sospensione condizionale.
richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr in rel.
con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 35 cpv. 2 LCStr, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1
ONC; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di
infrazione grave alle norme della circolazione per avere violato gravemente le
norme medesime cagionando in data __________ un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con il motoveicolo __________
targato TI __________, effettuato una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra
di due antistanti vetture a __________, autostrada A2;
2. Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr. 450.00
(quattrocentocinquanta).
2.1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2 al pagamento delle tasse
e spese giudiziari di complessivi fr. 550.00 (cinquecentocinquanta).
3.Intimazione a:
AINQ
1, __________
IM 1 __________,
DI
1, __________.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 425.00 tassa di giustizia
fr. 125.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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