Lexipedia

Decisione

81.2011.313

Aggressione, ingiuria

8 febbraio 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2. IM 2 è prosciolto

dall’imputazione di aggressione, art. 134 CP, per i fatti descritti nel decreto

d’accusa n. 3179/2011 del 16 agosto 2011.

3.

La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 1’100.00

sono a carico dello Stato.

Qualora gli accusatori privati

dovessero chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 600.00

sarebbe a loro carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

4. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5. Intimazione a:

- per raccomandata

Considerandi

IM 1

IM 2

ACPR 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

cancelliera:

Distinta spese a carico IM 2

fr. 450.00 tassa di giustizia

fr. 650.00 spese giudiziarie

fr. 1100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster