81.2011.313
Aggressione, ingiuria
8 febbraio 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
81.2011.313
Data decisione, Autorità:
08.02.2013, PRPEN
Titolo:
Aggressione, ingiuria
AGGRESSIONE
INGIURIA
art. 134 CPS
art. 177 CPS
Incarto
n.
81.2011.313, 81.2011.314
DA 3178/2011
Bellinzona
8
febbraio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania
Marino in qualità di cancelliera per giudicare
e
IM 1IM 1
IM 2IM 2
visti i decreti d’accusa n. 3178/2011
e n. 3179/2011 del 16 agosto 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato IM 1 autore
colpevole di
1. aggressione
per avere, a __________, in
data __________, preso parte ad un’aggressione a danno di una o più persone,
che ha avuto per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un
terzo, e meglio, per avere, in correità con IM 2, preso parte ad un’aggressione
ai danni di ACPR 2, ACPR 3 e ACPR 1, la quale ha avuto per conseguenza la
commozione cerebrale di ACPR 2, così come riportato nel certificato medico __________
della Dr. med__________, la lieve bruciatura da sigaretta sulla fronte di ACPR
3 e degli ematomi in viso e un taglio sul sopracciglio sinistro per ACPR 1;
2. ingiuria
per avere, a __________, in
data __________, offeso con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto
l’onore di una persona, e meglio, per avere, tacciandola di “troia”, offeso
l’onore di ACPR 3;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 16
(sedici) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta) cadauna, (art. 34 e segg.
CPS) corrispondentei a complessivi fr. 1'120.- (millecentoventi). L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)
anni.
2. Alla multa di fr. 400.-
(quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostiuita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-
(trecento).
4. Gli accusatori privati ACPR 2, ACPR
3 e ACPR 1, sono rinviati al competente foro per le pretese di natura civile.
5. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale.
che il AINQ 1, __________, ritiene l’imputato IM 2
autore colpevole di
aggressione
per avere, a __________, in
data __________, preso parte ad un’aggressione a danno di una o più persone,
che ha avuto per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un
terzo, e meglio, per avere, in correità con IM 1, preso parte ad un’aggressione
ai danni di ACPR 2, ACPR 3 e ACPR 1, la quale ha avuto per conseguenza la
commozione cerebrale di ACPR 2., così come riportato nel certificato medico __________
della Dr. med. __________, la lieve bruciatura da sigaretta sulla fronte di ACPR
3 e degli ematomi in viso e un taglio al sopracciglio sinistro per ACPR 1;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 16
(sedici) aliquote giornaliere da fr. 70.- (settanta) cadauna, (art. 34 e seg.
CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'120.- (millecentoventi).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e
seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 400.-
(quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento).
4. Gli accusatori privati ACPR 2, ACPR
3 e ACPR 1, sono rinviati al competente foro per le loro pretese di natura
civile (art. 353 cpv.2 CPP).
5. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CPS.
rilevato che gli imputati chiedono il
proprio proscioglimento;
richiamati gli art. 134 CP e 177 cpv. 1 CP, richiamati
gli art. 34, 42 e 44 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22
LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di aggressione, art. 134 CP, e di ingiuria, art. 177 CP, per i
fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3178/2011 del 16 agosto 2011.
Fatti
2. IM 2 è prosciolto
dall’imputazione di aggressione, art. 134 CP, per i fatti descritti nel decreto
d’accusa n. 3179/2011 del 16 agosto 2011.
3.
La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 1’100.00
sono a carico dello Stato.
Qualora gli accusatori privati
dovessero chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 600.00
sarebbe a loro carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
4. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5. Intimazione a:
- per raccomandata
Considerandi
IM 1
IM 2
ACPR 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
cancelliera:
Distinta spese a carico IM 2
fr. 450.00 tassa di giustizia
fr. 650.00 spese giudiziarie
fr. 1100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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