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Decisione

81.2011.323

Furto

9 gennaio 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il __________ e il __________. IM 1 (detta __________) quella sera si trovava

al bar __________ a __________. Pioveva. La donna era all’esterno del

citato esercizio pubblico in procinto di prendere l’autobus che, dalla zona di __________,

conduce alla stazione FFS, da dove doveva prendere il treno verso casa sua a __________.

ACPR 1 si trovava pure in quel luogo e, a quel momento, era in

procinto d’entrare nell’esercizio pubblico citato, incontrando così la IM 1. Si

sono intrattenuti con una breve conversazione nel corso della quale lei accennava

di doversi recare a __________ in treno: lui le ha dunque chiesto se

necessitava un passaggio fino alla stazione. La donna ha accettato ed è salita sull’autovettura

di ACPR 1. Le parti prima di quel incontro non si conoscevano.

Alla stazione ACPR 1 ha precisato che, dopo averla salutata, s’accorgeva

che gli “era stato rubato il portamonete”. Convinto che a sottrarglielo fosse

stata la donna appena conosciuta decideva di raggiungere la stazione FFS di __________.

A __________ non ha però trovato nessuno e si è dunque ridiretto

verso sud. A __________ ha incontrato una pattuglia della Polizia ed ha loro

raccontato del furto. Dopo le pratiche di rito è ritornato alla stazione di __________

ed ha frugato “nei vari cestini dei rifiuti” per verificare se vi fosse

il suo portamonete, per poi trovarlo, senza però i franchi 300.- e gli euro

150.- che erano in esso contenuti.

Ha concluso asserendo

·

“sono quindi sicuro che a commettere il furto sia stata lei,

anche perché sul mio veicolo non è salita alcun altra persona”.

Da qui il decreto d’accusa.

2.Ben diversa è stata la versione subito fornita da IM 1 pochi

giorni dopo l’interrogatorio del denunciante.

L’interessata

ha certamente confermato “di avere ricevuto un passaggio” dal ACPR 1, dichiarando

pure che era stato lui “ad offrirsi” di accompagnarla, ma ha subito

anche precisato che:

·

“appena salita in automobile, il signor ACPR 1 affermava di

non trovare il suo portamonete, quindi prima di partire lo cercavamo

all’interno del veicolo senza ritrovarlo. Da parte mia uscivo dal veicolo ed

esattamente sotto la portiera dal lato del passeggero dove mi trovavo io,

notavo il borsello per terra.”

Quindi glielo

ha consegnato.

Intorno al __________ la IM 1 ha reincontrato il ACPR 1, il quale l’ha accusata di avergli sottratto il borsello, circostanza che

comunque la prevenuta ha sempre contestato.

3.Al dibattimento IM 1 ha confermato la propria versione, senza smentirsi e precisando che l’accusatore privato non si sarebbe limitato ad

offrirle un passaggio verso la stazione di __________, ma si sarebbe pure “interessato”

a lei. “…ad un tratto ACPR 1 ha bloccato le portiere e ha tentato di

molestarmi”.

4.Ora, per poter procedere alla condanna di IM 1 per il furto

del portamonete occorre disporre agli atti di valide prove a sostegno della

tesi accusatoria.

Questo perché, in diritto penale, vige il

principio in dubio pro reo, il quale consacra la presunzione di

innocenza, che impone di condannare unicamente in base a concreti e tangibili

elementi a sostegno della tesi fatta dall’accusa: in materia di giudizio (di

colpevolezza o meno), così come in materia di apprezzamento delle prove non può

essere disatteso tale principio, dal quale deriva che ogni dubbio deve andare a

favore dell'accusato. Se infatti l'accusato è presunto innocente, ciò significa

che non può essere dichiarato colpevole sin tanto che questa presunzione non

viene refragrata. Per cui, se l'accusa non riesce a stabilire la commissione

dell'infrazione in tutti i suoi elementi, o non è possibile farlo, il giudice

non può dichiararsi convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole

Considerandi

all'accusato, dovendo bensì decidere a suo favore, ritenuto che il dubbio

equivale ad una prova positiva di non colpevolezza (Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zurigo 2001,

pag. 226, n. 1163; Hauser/Schweri,

Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 229, n.

12-13; DTF 124 IV 86).

5.

In

questa vertenza la prova inconfutabile del fatto che la prevenuta abbia

effettivamente sottratto all’accusatore privato il portamonete non esiste. Nemmeno

da un punto di vista indiziario. E ciò per i seguenti motivi:

-

da un lato perché la prevenuta ha subito dichiarato -senza in seguito

smentirsi- di non aver sottratto alcunché da quel veicolo,

-

dall’altro, siccome il comportamento della vittima non ha permesso di

giungere a una conclusione differente.

ACPR 1 anziché

fornire certezze, ha sollevato ulteriori dubbi. Un sufficiente sospetto di

colpevolezza della IM 1 non può di certo essere dedotto dall’agire messo in

atto dall’accusatore privato quella sera subito dopo l’asserito furto, il quale

si è accordo del furto 30 minuti dopo dall’uscita della donna dalla sua autovettura

e, con quel ritardo, dunque alle 00:10, si è recato, a __________ per cercare la

donna, senza interessarsi degli orari di partenza dei treni, per poi denunciare

la scomparsa del portamonete ad una pattuglia di Polizia per caso incontrata a __________

e per poi trasferirsi -ancora- alla stazione FFS di __________ e frugare in

tutti i cestini della spazzatura. Idem per quanto attiene a quanto

accaduto fra i due nell’autovettura, dove, seppur non essendo provata

l’insinuazione della IM 1 fatta al dibattimento, agli atti vi è la

dimostrazione di un interesse dell’uomo per quella donna che le ha lasciato il

suo -vero- numero di cellulare (v. verbale di Polizia e doc. 1 prodotto al

dibattimento).

6.

Ammettere la colpevolezza di IM 1 solo sulla base di detti

accertamenti non è a questo Giudice apparso sufficiente. Ciò vale a maggior

ragione se si considera che nonostante una particolare situazione di debolezza

della donna prevenuta, con personalità borderline e sotto tutela, è

apparsa credibile avendo in aula dichiarato, senza contraddirsi, la medesima

versione dei fatti esternata in Polizia e al dibattimento. E ciò senza avere

mai visionato l’incarto.

richiamati gli art. 139 cifra 1 CP, richiamati

gli artt. 42 e segg. CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22

LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolta

dall’imputazione di furto, art. 139 cifra 1 CP, per i fatti descritti nel

decreto d’accusa n. 2634/2011 del 11 luglio 2011.

2.

La tassa di giustizia e le spese

giudiziarie di complessivi fr. 300.- (trecento) sono a carico dello Stato.

Qualora l’accusatore privato

dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 300.-

(trecento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3.

Intimazione a:

IM 1

TU 1

ACPR 1 .

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

cancelliera:

Distinta spese a carico IM 1

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

con motivazione scritta

Avvertenza: la parte che ha annunciato

ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla

Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4

CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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