81.2011.323
Furto
9 gennaio 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
81.2011.323
Data decisione, Autorità:
09.01.2013, PRPEN
Titolo:
Furto
FURTO
art. 139 cf. 1 CPS
Incarto
n.
81.2011.323
DA 2634/2011
Bellinzona
9
gennaio 2013
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania
Marino in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1IM 1 __________
rappr. dal tutore: TU 1TU 1
visto il decreto d’accusa n. 2634/2011
del 11 luglio 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole
di
furto
per avere, tra il __________ e
il __________, a __________, mentre si trovava a bordo dell’autovettura di
marca __________ modello __________ targata (I) __________, a scopo di indebito
profitto sottratto, al fine di appropriarsene ai danni di , un portamonete del
valore di fr. 30.- contenente del denaro contante in ragione di fr. 300.- ed
Euro 150.00 (refurtiva non recuperata, ad eccezione del portamonete privo di
banconote);
f atti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 139
cifra 1 CPS, richiamati gli artt. 42 e segg. CPS;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere da fr. 90.- (novanta) cadauna, (art. 34 e seg.
CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'800.- (milleottocento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5
(cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le pretese di
natura civile.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie
di fr. 100.- (cento);
rilevato che l’imputata chiede il suo
proscioglimento;
considerato in fatto e in diritto
1.I fatti di questa causa si sono realizzati la notte a cavallo tra
Fatti
il __________ e il __________. IM 1 (detta __________) quella sera si trovava
al bar __________ a __________. Pioveva. La donna era all’esterno del
citato esercizio pubblico in procinto di prendere l’autobus che, dalla zona di __________,
conduce alla stazione FFS, da dove doveva prendere il treno verso casa sua a __________.
ACPR 1 si trovava pure in quel luogo e, a quel momento, era in
procinto d’entrare nell’esercizio pubblico citato, incontrando così la IM 1. Si
sono intrattenuti con una breve conversazione nel corso della quale lei accennava
di doversi recare a __________ in treno: lui le ha dunque chiesto se
necessitava un passaggio fino alla stazione. La donna ha accettato ed è salita sull’autovettura
di ACPR 1. Le parti prima di quel incontro non si conoscevano.
Alla stazione ACPR 1 ha precisato che, dopo averla salutata, s’accorgeva
che gli “era stato rubato il portamonete”. Convinto che a sottrarglielo fosse
stata la donna appena conosciuta decideva di raggiungere la stazione FFS di __________.
A __________ non ha però trovato nessuno e si è dunque ridiretto
verso sud. A __________ ha incontrato una pattuglia della Polizia ed ha loro
raccontato del furto. Dopo le pratiche di rito è ritornato alla stazione di __________
ed ha frugato “nei vari cestini dei rifiuti” per verificare se vi fosse
il suo portamonete, per poi trovarlo, senza però i franchi 300.- e gli euro
150.- che erano in esso contenuti.
Ha concluso asserendo
·
“sono quindi sicuro che a commettere il furto sia stata lei,
anche perché sul mio veicolo non è salita alcun altra persona”.
Da qui il decreto d’accusa.
2.Ben diversa è stata la versione subito fornita da IM 1 pochi
giorni dopo l’interrogatorio del denunciante.
L’interessata
ha certamente confermato “di avere ricevuto un passaggio” dal ACPR 1, dichiarando
pure che era stato lui “ad offrirsi” di accompagnarla, ma ha subito
anche precisato che:
·
“appena salita in automobile, il signor ACPR 1 affermava di
non trovare il suo portamonete, quindi prima di partire lo cercavamo
all’interno del veicolo senza ritrovarlo. Da parte mia uscivo dal veicolo ed
esattamente sotto la portiera dal lato del passeggero dove mi trovavo io,
notavo il borsello per terra.”
Quindi glielo
ha consegnato.
Intorno al __________ la IM 1 ha reincontrato il ACPR 1, il quale l’ha accusata di avergli sottratto il borsello, circostanza che
comunque la prevenuta ha sempre contestato.
3.Al dibattimento IM 1 ha confermato la propria versione, senza smentirsi e precisando che l’accusatore privato non si sarebbe limitato ad
offrirle un passaggio verso la stazione di __________, ma si sarebbe pure “interessato”
a lei. “…ad un tratto ACPR 1 ha bloccato le portiere e ha tentato di
molestarmi”.
4.Ora, per poter procedere alla condanna di IM 1 per il furto
del portamonete occorre disporre agli atti di valide prove a sostegno della
tesi accusatoria.
Questo perché, in diritto penale, vige il
principio in dubio pro reo, il quale consacra la presunzione di
innocenza, che impone di condannare unicamente in base a concreti e tangibili
elementi a sostegno della tesi fatta dall’accusa: in materia di giudizio (di
colpevolezza o meno), così come in materia di apprezzamento delle prove non può
essere disatteso tale principio, dal quale deriva che ogni dubbio deve andare a
favore dell'accusato. Se infatti l'accusato è presunto innocente, ciò significa
che non può essere dichiarato colpevole sin tanto che questa presunzione non
viene refragrata. Per cui, se l'accusa non riesce a stabilire la commissione
dell'infrazione in tutti i suoi elementi, o non è possibile farlo, il giudice
non può dichiararsi convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole
Considerandi
all'accusato, dovendo bensì decidere a suo favore, ritenuto che il dubbio
equivale ad una prova positiva di non colpevolezza (Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zurigo 2001,
pag. 226, n. 1163; Hauser/Schweri,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 229, n.
12-13; DTF 124 IV 86).
5.
In
questa vertenza la prova inconfutabile del fatto che la prevenuta abbia
effettivamente sottratto all’accusatore privato il portamonete non esiste. Nemmeno
da un punto di vista indiziario. E ciò per i seguenti motivi:
-
da un lato perché la prevenuta ha subito dichiarato -senza in seguito
smentirsi- di non aver sottratto alcunché da quel veicolo,
-
dall’altro, siccome il comportamento della vittima non ha permesso di
giungere a una conclusione differente.
ACPR 1 anziché
fornire certezze, ha sollevato ulteriori dubbi. Un sufficiente sospetto di
colpevolezza della IM 1 non può di certo essere dedotto dall’agire messo in
atto dall’accusatore privato quella sera subito dopo l’asserito furto, il quale
si è accordo del furto 30 minuti dopo dall’uscita della donna dalla sua autovettura
e, con quel ritardo, dunque alle 00:10, si è recato, a __________ per cercare la
donna, senza interessarsi degli orari di partenza dei treni, per poi denunciare
la scomparsa del portamonete ad una pattuglia di Polizia per caso incontrata a __________
e per poi trasferirsi -ancora- alla stazione FFS di __________ e frugare in
tutti i cestini della spazzatura. Idem per quanto attiene a quanto
accaduto fra i due nell’autovettura, dove, seppur non essendo provata
l’insinuazione della IM 1 fatta al dibattimento, agli atti vi è la
dimostrazione di un interesse dell’uomo per quella donna che le ha lasciato il
suo -vero- numero di cellulare (v. verbale di Polizia e doc. 1 prodotto al
dibattimento).
6.
Ammettere la colpevolezza di IM 1 solo sulla base di detti
accertamenti non è a questo Giudice apparso sufficiente. Ciò vale a maggior
ragione se si considera che nonostante una particolare situazione di debolezza
della donna prevenuta, con personalità borderline e sotto tutela, è
apparsa credibile avendo in aula dichiarato, senza contraddirsi, la medesima
versione dei fatti esternata in Polizia e al dibattimento. E ciò senza avere
mai visionato l’incarto.
richiamati gli art. 139 cifra 1 CP, richiamati
gli artt. 42 e segg. CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22
LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta
dall’imputazione di furto, art. 139 cifra 1 CP, per i fatti descritti nel
decreto d’accusa n. 2634/2011 del 11 luglio 2011.
2.
La tassa di giustizia e le spese
giudiziarie di complessivi fr. 300.- (trecento) sono a carico dello Stato.
Qualora l’accusatore privato
dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 300.-
(trecento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3.
Intimazione a:
IM 1
TU 1
ACPR 1 .
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
cancelliera:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
con motivazione scritta
Avvertenza: la parte che ha annunciato
ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla
Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4
CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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