81.2011.326
Vie di fatto, danneggiamento, ingiuria, infrazione alle norme della circolazione, guida in stato d'inattitudine, guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
8 gennaio 2013Italiano5 min
Vie di fatto, danneggiamento, ingiuria, infrazione alle norme della circolazione, guida in stato d'inattitudine, guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2011.326
Data decisione, Autorità:
08.01.2013, PRPEN
Titolo:
Vie di fatto, danneggiamento, ingiuria, infrazione alle norme della circolazione, guida in stato d'inattitudine, guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
DANNEGGIAMENTO
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INGIURIA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 177 CPS
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
81.2011.326
DA 3393/2011
Bellinzona
8
gennaio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Fabia
Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. 3393/2011
del 31 agosto 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
divie di fatto, danneggiamento, ingiuria, infrazione alle norme della
circolazione, guida in stato di inattitudine, guida senza licenza di condurre o
nonostante revoca (veicolo a motore)
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, (art. 34 e seg.
CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2'700.- (duemilasettecento), con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di 90 (novanta) giorni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 300.- (trecento).
3.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento) decretata nei suoi confronti
dalla Pretura penale l'11.11.2008, ma prolugna il periodo di prova di 1 (uno)
anno.
4.
Per ogni sua pretesa l'accusatore privato ACPR 1, __________, è rinviato al
competene foro civile.
rilevato che l’imputata chiede di poter
svolgere dei lavori di pubblica utilità in alternativa alla pena pecuniaria;
richiamati gli art. 37, 39, 126 cpv. 1, 144
cpv. 1, 177 CP; 31 cpv. 1, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 seconda frase, 95 cifra 2
LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 130 e 132, 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di
1.1.danneggiamento, per avere, ad __________, il __________, presso
l’abitazione dell’ex compagno ACPR 1, lanciando per aria dei piatti, sia in
casa, sia dalla finestra, distrutto un certo numero di stoviglie e deteriorato
un mobile antico (danno quantificato dall’accusatore privato in CHF 4'000.00)
1.2.vie di fatto, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo
descritte al punto 1.1., colpendolo con un piatto alla caviglia, senza
cagionargli rilevanti danni al corpo o alla salute, commesso vie di fatto nei
confronti dell’ex compagno ACPR 1;
1.3.ingiuria, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo
descritte al punto 1.1., offeso l’onore dell’ex compagno ACPR 1 insultandolo
con diversi ingiuriosi epiteti fra cui “bastardo”, “padre di merda” e “figlio
di puttana”;
1.4.guida in stato di inattitudine, per avere, ad __________, il __________,
condotto la vettura __________ targata TI __________ in comprovato stato di
ebrietà (alcolemia: min. 2.68 / max 2.96 g/kg);
1.5.infrazione alle norme della circolazione, per avere, ad __________,
il __________, nelle condizioni psico-fisiche descritte sub 1.4., infranto le
norme della circolazione, segnatamente perdendo per imprevidenza colpevole la
padronanza del veicolo __________ targata TI __________ ed andando così a
cozzare durante una marcia a ritroso contro un muretto;
1.6.guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a
motore), per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte al punto 1.4.,
condotto la vettura __________ targata TI __________, sebbene la licenza di
condurre le fosse stata revocata dalla Sezione della circolazione, a tempo
indeterminato, il __________;
2.
Di conseguenza IM 1 è condannata:
2.1
al lavoro di pubblica
utilità di 360 (trecentosessanta) ore;
2.1.1
l’accusata è
avvertita che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà
commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di
pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a
un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’150.- (millecentocinquanta) con
motivazione scritta e di fr. 650.- (seicentocinquanta) senza motivazione
scritta.
3.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 2'700.-
(duemilasettecento) decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del
Canton Ticino l’11.11.2008, ma prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno (art.
46.
cpv. 2 CP).
4.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
ACPR 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione
stradale, Ufficio giuridico, Camorino.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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