81.2011.335
Infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni; tentata minaccia
1 febbraio 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
81.2011.335
Data decisione, Autorità:
01.02.2013, PRPEN
Titolo:
Infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni; tentata minaccia
INFRAZIONE LARM
MINACCIA
art. 180 CPS
art. 33 LARM
art. 34 LARM
Incarto
n.
81.2011.335
DA 3431/2011
Bellinzona
1
febbraio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con Ivone
Ribeiro Lopes in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 3431/2011
del 8 settembre 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
1. minaccia
per avere, in data __________,
verso le ore 23:30, a __________, in __________, usando grave minaccia, e
meglio mostrando dalla propria autovettura un coltello da cucina (lunghezza
totale cm 30 e lunghezza lama cm 17), incusso spavento e timore a ACPR 1;
2. infrazione alla LF sulle
armi e sulle munizioni
per avere, nelle circostanze di
cui al punto 1., senza diritto, portato con sé, sulla propria autovettura, un
coltello da cucina (lunghezza totale cm 30 e lunghezza lama cm 17) a scopo
intimidatorio;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 180
CP e 33 LARM;
e propone la condanna a
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, (art. 34 e
seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta), con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
uan pena detentiva di 15 (quindici) giorni.
Considerandi
2.
Si rinvia l'accusatore privato
al competente foro per le pretese di natura civile.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-
(cinquanta).
4.
Non revoca il beneficio della
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote
giornaliere da fr. 30.- (trenta), decretata eni suoi confronti dal Mp il
14.06
, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno.
5.
Conferma il sequestro del
coltello da cucina con manico in legno (rep. n. 13796) e ne ordina la relativa
confisca.
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 22, 33, 34, 42, 47 e segg.,
180.
CP; 33 e 34 LARM; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia__________ è autore colpevole di tentata minaccia, per
avere, in data __________, verso le ore 23:30, a __________, in Via __________,
usando grave minaccia, e meglio mostrando dalla propria autovettura un coltello
da cucina (lunghezza totale cm 30 e lunghezza lama cm 17), tentato di incutere
spavento e timore a ACPR 1.
3.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
3.1
alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr.
150.00
(centocinquanta).
3.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3.2
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.00 (seicentocinquanta)
con motivazione scritta e di fr. 250.00 (duecentocinquanta) senza motivazione
scritta.
Qualora la motivazione scritta
fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.00
(quattrocento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
4.
Tassa
di giustizia rimanente di fr. 100.00 (cento) è a carico dello Stato.
5.
Non revoca il beneficio della
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote
giornaliere da fr. 30.00 (trenta), decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico il 14.06.2010, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno.
6.
Rinvia l’accusatore privato al
competente foro per le pretese di natura civile.
7.
E’ ordinata la confisca del
coltello da cucina con manico in legno (rep. n. 13796).
8.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
9.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
ACPR 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Ufficio reperti,
Bellinzona,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 250.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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