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Decisione

81.2011.34

Inganno nei confronti delle autorità

14 novembre 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. Le tasse e

le spese giudiziarie di complessivi CHF 650.- (seicentocinquanta) sono a carico

dello Stato, che rifonderà a IM 1 un’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP di CHF

500.- (cinquecento) per la sua assoluzione.

La

motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari

a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse

richiesta;

avverte che

questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato

alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per

iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta

la motivazione della sentenza.

Intimazione

a:

- seduta

stante

IM 1, __________

- per

Considerandi

raccomandata

AINQ 1, __________,

- alla

crescita in giudicato

Comando

della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio

del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Sezione

della popolazione, Bellinzona

Divisione

della giustizia, Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

CHF 400.- tassa di giustizia senza motivazione scritta

CHF 250.- spese gudiziarie

CHF 650.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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