81.2011.341
Circolare alla velocità di 81 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia tramite radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h
8 febbraio 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2011.341
Data decisione, Autorità:
08.02.2013, PRPEN
Titolo:
Circolare alla velocità di 81 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia tramite radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h
VELOCITÀ
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 27 cpv. 3 LCSTR
art. 32 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 4a cpv. 1 let. a ONCS
art. 22 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
81.2011.341
DA 3538/2011
Bellinzona
8
febbraio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con Cristina
Vanza in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 3538/2011
del 12 settembre 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
grave infrazione alle norme
della circolazione
per aver, a __________, il __________,
violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo __________
targato TI __________ alla velocità di 81 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza)
accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite
di 50 Km/h.;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 65
(sessantacinque) aliquote giornaliere da fr. 230.- (duecentotrenta) cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 14'950.- (quattordicimilanovecentocinquanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 5 (cinque) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.-
(mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).
4.
Alla revoca del beneficio della
sospensione condizonale concesso alla pena pecuniaria di 25 (venticinque)
aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) ciascuna per complessivi fr.
3'000.- (tremila) decretata nei suoi confronti dal Landgericht di Uri il
01.12
, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 25 (venticinque).
rilevato che il difensore chiede la
riduzione della pena e di non revocare il beneficio della sospensione
condizionale;
richiamati gli art. 34, 42, 46, 47, 49, 106
CP; 90 cifra 2 LCStr in rel. con 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; 4a cpv. 1
lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSS; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione
grave alle norme della circolazione, per aver violato gravemente le norme
medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare
per aver, a __________, il __________, circolato con il motoveicolo __________
targato TI __________ alla velocità di 81 Km/h. (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il
vigente limite di 50 Km/h.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato, a valere quale pena aggiuntiva alla pena pecuniaria di 10 aliquote
giornaliere da fr. 120.00 e la multa di fr. 100.00, decisa dal
Staatsanwaltschaft des Kantons Zug in data 16 novembre 2011 per infrazione
grave alle norme della circolazione stradale:
2.1
alla pena pecuniaria di
50.
(cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 200.00 (duecento), per un totale di
fr. 10'000.00. (diecimila).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)
anni.
2.2
alla multa di fr.
1'500.00 (millecinquecento);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.00 (novecentocinquanta) con
motivazione scritta e di fr. 550.00 (cinquecentocinquanta) senza motivazione
scritta.
3.
Non revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote
giornaliere da fr. 120.00 ciascuna per complessivi fr. 3'000.00 (tremila)
decretata nei suoi confronti dal Landgericht di Uri il 01.12.2009, ma ne
prolunga il periodo di prova di 2 anni.
4.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della
circolazione, Camorino,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 1'500.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 2'050.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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