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Decisione

81.2011.341

Circolare alla velocità di 81 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia tramite radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h

8 febbraio 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

81.2011.341

Data decisione, Autorità:

08.02.2013, PRPEN

Titolo:

Circolare alla velocità di 81 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia tramite radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h

VELOCITÀ

art. 27 cpv. 1 LCSTR

art. 27 cpv. 3 LCSTR

art. 32 cpv. 2 LCSTR

art. 90 cf. 2 LCSTR

art. 4a cpv. 1 let. a ONCS

art. 22 cpv. 1 OSSTR

Incarto

n.

81.2011.341

DA 3538/2011

Bellinzona

8

febbraio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Giudice della Pretura penale

Patrizia

Gianelli

sedente con Cristina

Vanza in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 3538/2011

del 12 settembre 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

grave infrazione alle norme

della circolazione

per aver, a __________, il __________,

violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la

sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo __________

targato TI __________ alla velocità di 81 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza)

accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite

di 50 Km/h.;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 65

(sessantacinque) aliquote giornaliere da fr. 230.- (duecentotrenta) cadauna,

corrispondenti a complessivi fr. 14'950.- (quattordicimilanovecentocinquanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 5 (cinque) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.-

(mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

4.

Alla revoca del beneficio della

sospensione condizonale concesso alla pena pecuniaria di 25 (venticinque)

aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) ciascuna per complessivi fr.

3'000.- (tremila) decretata nei suoi confronti dal Landgericht di Uri il

01.12

, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 25 (venticinque).

rilevato che il difensore chiede la

riduzione della pena e di non revocare il beneficio della sospensione

condizionale;

richiamati gli art. 34, 42, 46, 47, 49, 106

CP; 90 cifra 2 LCStr in rel. con 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; 4a cpv. 1

lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSS; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione

grave alle norme della circolazione, per aver violato gravemente le norme

medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare

per aver, a __________, il __________, circolato con il motoveicolo __________

targato TI __________ alla velocità di 81 Km/h. (dedotto il margine di

tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il

vigente limite di 50 Km/h.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato, a valere quale pena aggiuntiva alla pena pecuniaria di 10 aliquote

giornaliere da fr. 120.00 e la multa di fr. 100.00, decisa dal

Staatsanwaltschaft des Kantons Zug in data 16 novembre 2011 per infrazione

grave alle norme della circolazione stradale:

2.1

alla pena pecuniaria di

50.

(cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 200.00 (duecento), per un totale di

fr. 10'000.00. (diecimila).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)

anni.

2.2

alla multa di fr.

1'500.00 (millecinquecento);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.00 (novecentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 550.00 (cinquecentocinquanta) senza motivazione

scritta.

3.

Non revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote

giornaliere da fr. 120.00 ciascuna per complessivi fr. 3'000.00 (tremila)

decretata nei suoi confronti dal Landgericht di Uri il 01.12.2009, ma ne

prolunga il periodo di prova di 2 anni.

4.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della

circolazione, Camorino,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 1'500.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 2'050.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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