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Decisione

81.2011.342

Grave infrazione alle norme della circolazione; derubricazione a infrazione semplice

1 ottobre 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna, (art. 34 e segg. CPS)

corrispondenti a complessivi fr. 3'000.- (tremila).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr.

1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106

cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS;

rilevato che il difensore chiede in via

principale il proscioglimento del proprio assistito ed in via subordinata la

derubricazione a infrazione semplice (90 cifra 1 LCStr) e che la pena venga

ridotta;

richiamati gli art. 34, 42, 47 e 106 CP, 90

cifra 1 e 2 LCStr. in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv.

4.

LCStr., 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 OSS; 80 e segg., 84 e segg.,

348.

e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierna camera

di consiglio;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90

cifra 2 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3526/2011 del 12

settembre 2011.

2.

IM 1 è autore colpevole di infrazione semplice alle norme della

circolazione (art. 90 cifra 1 LCS) per avere circolando con la vettura Mercedes

targata LU __________ alla velocità di circa 120 Km/h. malgrado il vigente limite di 100 Km/h. rilevata dal contachilometri dell’auto della

polizia che lo seguiva, ripetutamente omesso di mantenere la necessaria

distanza di sicurezza dagli antistanti veicoli; fatti avvenuti a __________,

autostrada A2, il 04.06.2011;

3.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

a valere quale pena aggiuntiva

alla multa di fr. 1000.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il

26.

marzo 2012 (DA 1350/2010)

3.1

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

3.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'130.- (millecentotrenta) con

motivazione scritta e di fr. 730.- (settecentotrenta) senza motivazione

scritta.

4.

Non si assegnano indennità ex

art. 429 CPP.

5.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

6.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Sezione della

circolazione, Camorino.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 500.- multa

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 430.- spese giudiziarie (compreso testi)

fr. 1230.- totale

senza motivazione scritta

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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