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Decisione

81.2011.358

Minaccia, ripetuta ingiuria

3 aprile 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati

previsti dagli artt. 180 cpv. 1 e 177 cpv. 1 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e

4 CP;

visto il decreto

d’accusa del 27 settembre 2011 n. 3863/2011 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 50.- (cinquanta) cadauna

(artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 500.- (cinquecento).

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni (artt. 42 segg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso

di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 6

(sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Per ogni

pretesa l’accusatrice privata ACPR 1, __________, è rinviata al competente foro

civile.

4.

Al

pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese

giudiziarie di CHF 100.- (cento).

5.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato che

l’accusatrice privata chiede che, se non fosse successo nulla, non avrebbe

inoltrato la querela di cui oggi si discute; chiede pertanto la conferma del

decreto d’accusa a carico dell’imputato;

sentito l’imputato,

il quale affermando di non avere fatto nulla di male, chiede la propria

assoluzione;

richiamati gli artt. 34,

42, 47, 177, 180 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine

dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia 1. IM 1 è

autore colpevole di minaccia (art. 180 cpv. 1 CP) e ripetuta ingiuria (art. 177

cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.

Di

conseguenza IM 1 è condannato:

2.1

Alla

pena pecuniaria di 8 (otto) aliquote giornaliere da CHF 50.- (cinquanta), per

un totale di CHF 400.- (quattrocento).

2.1.1

L’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

Alla

multa di CHF 200.- (duecento).

2.2.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

Al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta).

2.3.1

La

motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari

a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse

richiesta.

3.

La

condanna sarà iscritta a casellario giudiziale ed eliminata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

4.

L’accusatrice

privata ACPR 1 è rinviata al competente foro civile per le pretese di relativa

natura.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla

Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per

iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta

la motivazione della sentenza.

6.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

ACPR 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti

coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Sezione della popolazione,

Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

CHF 200.- multa

CHF 300.- tassa di giustizia

CHF 150.- spese

giudiziarie

CHF 650.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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