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Decisione

81.2011.366

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 gennaio 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

81.2011.366

Data decisione, Autorità:

08.01.2013, PRPEN

Titolo:

Circolare a almeno 75 Km/h malgrado il limite di 50 Km/h, immettersi a una velocità eccessiva in una stretta via laterale all'interno dell'abitato scontrandosi con una vettura regolarmente sopraggiungentein senso inverso; circolare con un veicolo in stato difettoso

COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO

VELOCITÀ

art. 90 cf. 2 LCSTR

art. 93 cpv. 1 cf. 2 LCSTR

Incarto

n.

81.2011.366

DA 3818/2011

Bellinzona

8

gennaio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni

Pozzi in qualità di segretario per giudicare

IM 1IM 1

difeso da: DI 1

visto lil decreto d’accusa n. 3818/2011

del 26 settembre 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

1. grave infrazione alle norme

della circolazione

per aver violato gravemente le

norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in

particolare per avere, circolando con il motoveicolo __________ targato LU __________

alla velocità di almeno 100 Km/h, malgrado il limite di 50 Km/h, rilevata dal contachilometri dell’auto della polizia che lo seguiva, negligentemente omesso

di adeguare convenientemente la propria velocità, scontrandosi conseguentemente

con la vettura __________ targata TI __________ condotta da __________,

regolarmente sopraggiungente in senso inverso;

Considerandi

2.

circolazione con veicolo in

stato difettoso

per aver condotto il

motoveicolo suddetto sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l'attenzione

imposta dalle circostanze, che non era conforme alle prescrizioni, in specie:

con il copertone posteriore privo di sufficienti rilievi antiscivolanti; privo

dei dispositivi di illuminazione della targa; privo del catarifrangente;

e propone la condanna

1.

Alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna, corrispondenti a

complessivi fr. 900.- (novecento). L'esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

Alla multa di fr. 300.-

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-

rilevato che il difensore chiede la

derubricazione dell’imputazione n°1 a infrazione semplice e ritiene che trattandosi

di reati puniti con la multa il presente procedimento penale non è giustificato;

postula di conseguenza che le spese siano poste interamente a carico dello

Stato e che all’imputato siano rifuse adeguate ripetibili oltre a fr. 1000.-

per i costi sostenuti per la visita psichiatrica;

richiamati gli art. 34, 42, 47, 49, 106 CP;

90.

cifra 2, 93 cifra 2 cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e

segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di

1.1

infrazione

grave alle norme della circolazione

per aver violato

gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza

altrui, in particolare per avere, circolando con il motoveicolo __________

targato LU __________ alla velocità di almeno 75 Km/h malgrado il limite di 50 Km/h (accertamento effettuato tramite il tachigrafo per controllo

della velocità dell’auto della polizia che lo seguiva) e essersi immesso ad una

velocità gravemente eccessiva (di almeno 60 km/h) in una stretta via laterale all’interno dell’abitato, scontrandosi con la vettura __________

targata TI __________ condotta da __________, regolarmente sopraggiungente in

senso inverso.

1.2

circolazione con

veicolo in stato difettoso

per aver condotto il

motoveicolo suddetto sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l'attenzione

imposta dalle circostanze, che non era conforme alle prescrizioni, in specie:

con il copertone posteriore privo di sufficienti rilievi antiscivolanti; privo

dei dispositivi di illuminazione della targa; privo del catarifrangente.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.- (novecento).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2

alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'100.- (millecento) con motivazione

scritta e di fr. 700.- (settecento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere impugnato

mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni

dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.

Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

AINQ 1

Bellinzona

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della

circolazione, Camorino

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 300.- multa

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese

giudiziarie

fr. 200.- testi

fr. 1'000.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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