81.2011.366
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8 gennaio 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2011.366
Data decisione, Autorità:
08.01.2013, PRPEN
Titolo:
Circolare a almeno 75 Km/h malgrado il limite di 50 Km/h, immettersi a una velocità eccessiva in una stretta via laterale all'interno dell'abitato scontrandosi con una vettura regolarmente sopraggiungentein senso inverso; circolare con un veicolo in stato difettoso
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 93 cpv. 1 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
81.2011.366
DA 3818/2011
Bellinzona
8
gennaio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
IM 1IM 1
difeso da: DI 1
visto lil decreto d’accusa n. 3818/2011
del 26 settembre 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
1. grave infrazione alle norme
della circolazione
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per avere, circolando con il motoveicolo __________ targato LU __________
alla velocità di almeno 100 Km/h, malgrado il limite di 50 Km/h, rilevata dal contachilometri dell’auto della polizia che lo seguiva, negligentemente omesso
di adeguare convenientemente la propria velocità, scontrandosi conseguentemente
con la vettura __________ targata TI __________ condotta da __________,
regolarmente sopraggiungente in senso inverso;
Considerandi
2.
circolazione con veicolo in
stato difettoso
per aver condotto il
motoveicolo suddetto sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l'attenzione
imposta dalle circostanze, che non era conforme alle prescrizioni, in specie:
con il copertone posteriore privo di sufficienti rilievi antiscivolanti; privo
dei dispositivi di illuminazione della targa; privo del catarifrangente;
e propone la condanna
1.
Alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna, corrispondenti a
complessivi fr. 900.- (novecento). L'esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
Alla multa di fr. 300.-
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-
rilevato che il difensore chiede la
derubricazione dell’imputazione n°1 a infrazione semplice e ritiene che trattandosi
di reati puniti con la multa il presente procedimento penale non è giustificato;
postula di conseguenza che le spese siano poste interamente a carico dello
Stato e che all’imputato siano rifuse adeguate ripetibili oltre a fr. 1000.-
per i costi sostenuti per la visita psichiatrica;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 49, 106 CP;
90.
cifra 2, 93 cifra 2 cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e
segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di
1.1
infrazione
grave alle norme della circolazione
per aver violato
gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza
altrui, in particolare per avere, circolando con il motoveicolo __________
targato LU __________ alla velocità di almeno 75 Km/h malgrado il limite di 50 Km/h (accertamento effettuato tramite il tachigrafo per controllo
della velocità dell’auto della polizia che lo seguiva) e essersi immesso ad una
velocità gravemente eccessiva (di almeno 60 km/h) in una stretta via laterale all’interno dell’abitato, scontrandosi con la vettura __________
targata TI __________ condotta da __________, regolarmente sopraggiungente in
senso inverso.
1.2
circolazione con
veicolo in stato difettoso
per aver condotto il
motoveicolo suddetto sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l'attenzione
imposta dalle circostanze, che non era conforme alle prescrizioni, in specie:
con il copertone posteriore privo di sufficienti rilievi antiscivolanti; privo
dei dispositivi di illuminazione della targa; privo del catarifrangente.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.- (novecento).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2
alla multa di fr. 300.- (trecento);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'100.- (millecento) con motivazione
scritta e di fr. 700.- (settecento) senza motivazione scritta.
3.
Questo giudizio può essere impugnato
mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni
dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.
Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
AINQ 1
Bellinzona
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della
circolazione, Camorino
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 300.- multa
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese
giudiziarie
fr. 200.- testi
fr. 1'000.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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