81.2011.373
Guida in stato di ubriacchezza, invasione corsia contromano, collisione con torpedone proveniente in senso inverso
28 marzo 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
81.2011.373
Data decisione, Autorità:
28.03.2013, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di ubriacchezza, invasione corsia contromano, collisione con torpedone proveniente in senso inverso
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
PADRONANZA DEL VEICOLO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
81.2011.373
DA 3990/2011
Bellinzona
28
marzo 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente
con Simona Bombana in qualità di Segretaria, per giudicare
IM 1 ;
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di
inattitudine
per avere condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo
in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.05 - max. 2.04 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una
curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida
invadendo così la corsia di contromano provocando in tal modo la collisione con
il torpedone __________ targato TI __________ condotto da __________,
regolarmente sopraggiungente in senso inverso;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 90 cpv. 1 LCStr in rel. con gli artt. 26 cpv.
1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr; art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1
ONC;
3. inosservanza dei doveri in caso
d'infortunio
per avere abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare
Fatti
i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le
proprie generalità al danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 92 cpv. 1 LCStr in rel. con l'art. 51 cpv. 1 e
3 LCStr;
visto il decreto
d’accusa n. 3990/2011 del 10 ottobre 2011 del che
propone la condanna dell’imputato:
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque)
aliquote giornaliere da CHF 90.- (novanta) ciascuna, corrispondenti a
complessivi CHF. 4'050.- (quattromilacinquanta). L'esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 segg.
CP).
Considerandi
2.
Alla multa di CHF 1'000.- (mille), con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF
200.
- (duecento) e delle spese giudiziarie di CHF 300.- (trecento).
4.
La condanna verrà iscritta a casellario
giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
rilevato che
l’imputato il quale contesta i reati di cui ai numeri 2 e 3 del DAC
rispettivamente il tasso alcolemico ritenuto al numero 1 chiede in ogni caso che
in caso di condanna la pena venga sensibilmente ridotta;
visti gli artt.
1, 34, 42, 47, 106 CP; 90 cpv. 1, 91 cpv. 1 LCStr; 80 segg., 84 segg., 348
segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la
decisione;
pronuncia 1. IM 1 è
autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e infrazione
alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr) per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico.
2.
Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1
Alla pena pecuniaria di 10 (dieci)
aliquote giornaliere di CHF 70.- (settanta), per un totale di CHF 700.-
(settecento).
2.1.1
L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
2.2
Alla
multa di CHF 1'000.- (mille).
2.2.1
In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15
(quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
La
condanna sarà iscritta a casellario giudiziale ed eliminata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
4.
IM 1 è
assolto dall’imputazione di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio (art.
92.
cpv. 1 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
5.
Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi
CHF 750.- (settecentocinquanta) sono poste nella misura di CHF 500.-
(cinquecento) a carico di IM 1 e nella misura di CHF 250.- (duecentocinquanta)
a carico dello Stato.
5.1
La motivazione della sentenza comporterà un
aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a
carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
6.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla
Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
7.
Intimazione a:
- seduta
stante
IM 1 ,
- per
raccomandata
,
- alla
crescita in giudicato
__________,
__________
__________
SA, Via __________, __________
Comando
della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Torricella
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: La
Segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
CHF 1'000.- multa
CHF 270.- tassa di giustizia
CHF 230.- spese giudiziarie
CHF 1'500.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 130.- tassa di giustizia
CHF 120.- spese giudiziarie
CHF 250.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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