81.2011.38
Violazione di domicilio
6 marzo 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2011.38
Data decisione, Autorità:
06.03.2013, PRPEN
Titolo:
Violazione di domicilio
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 186 CPS
Incarto
n.
81.2011.38
DA 716/2011
Bellinzona
6
marzo 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente
con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
IM 1IM 1 __________
(difensore: DI
1, __________
prevenuta colpevole di violazione di
domicilio
per
essersi introdotta, a __________, presso il __________, in data __________,
contro la volontà dell'avente diritto, nell'appartamento dei signori __________
e __________;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato
previsto dall'art. 186 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguita con decreto
d’accusa del 28 febbraio 2011 n. 716/2011 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 4 (quattro) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) cadauna
(artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 120.- (centoventi).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (artt. 42 segg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di CHF 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie
di CHF 50.- (cinquanta).
5.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
rilevato che il
difensore chiede l’assoluzione dell’imputata, la quale deve essere altresì
esentata dal pagamento di ogni onere di causa;
sentita per ultima
l’imputata, la quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;
visti gli artt. 1
CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine
dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,
pronuncia 1. IM 1 è
assolta dall’imputazione di violazione di domicilio (art. 186 CP) per i fatti
descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2.
La tassa
di giustizia e le spese di complessivi CHF 470.- (quattrocentosettanta) sono a
carico dello Stato.
2.1
La
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse
richiesta.
3.
A IM 1 è
assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di CHF 600.- (seicento).
4.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla
Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
5.
Intimazione
a:
- seduta
stante
IM 1
- per
raccomandata
ACPR 1 ,
- alla
crescita in giudicato
Comando
della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Divisione della giustizia,
Bellinzona
Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
IM 1
CHF 250.- tassa di giustizia
CHF 100.- spese giudiziarie
CHF 120.- testi
CHF 470.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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