81.2011.382
Ripetuta guida senza patente e infrazione alle norme della circolazione
20 marzo 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
81.2011.382
Data decisione, Autorità:
20.03.2013, PRPEN
Titolo:
Ripetuta guida senza patente e infrazione alle norme della circolazione
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cpv. 1 LCSTR
art. 95 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
81.2011.382
DA 4175/2011
Bellinzona
20
marzo 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele
Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
IM 1IM 1
(difensore: DI
1, __________)
prevenuto colpevole di 1. furto d'uso
per avere
sottratto l’autovettura __________ targata TI __________ della __________ SA,
per farne uso;
Fatti
avvenuti a __________;
reato
previsto dall'art. 94 cpv. 1 LCStr;
2. ripetuta
guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
per avere
ripetutamente condotto la vettura surriferita senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
avvenuti a __________ il __________ ed in altre imprecisate località e date
precedenti;
reato
previsto dall'art. 95 cpv. 1 LCStr;
3. infrazione
alle norme della circolazione
per avere,
circolando con la vettura riferita al punto 1, negligentemente omesso di
ottemperare alla segnaletica ivi esistente, immettendosi sulla corsia riservata
ai trasporti pubblici;
avvenuti a __________ il __________;
reato
previsto dall'art. 90 cpv. 1 LCStr. in rel. con gli artt. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1
LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 74 cpv. 4 OSStr;
visto il decreto
d’accusa del 17 ottobre 2011 n. 4175/2011 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 60.- (sessanta) ciascuna,
(artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 1'800.- (milleottocento).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)
anni (art. 42 segg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
5.
(cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di
CHF 200.- (duecento).
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
rilevato che il
difensore chiede l’assoluzione dell’imputato dal reato di furto d’uso, con la
contestuale riduzione della pena proposta dal decreto d’accusa per gli altri
reati;
sentito per ultimo
l’imputato, il quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;
richiamati gli artt. 1,
34, 42, 47, 106 CP; 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 90 cpv. 1, 95 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1
ONC; 74 cpv. 4 OSStr; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine
dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione,
pronuncia 1. IM 1 è
autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante
revoca (art. 95 cpv. 1 LCStr) e infrazione alle norme della circolazione (art.
90.
cpv. 1 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2.
Di
conseguenza IM 1 è condannato:
2.1
Alla
pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 70.- (settanta),
per un totale di CHF 1’050.- (millecinquanta).
2.1.1
L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2
Alla
multa di CHF 400.- (quattrocento);
2.2.1
In
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
La condanna
sarà iscritta a casellario giudiziale ed eliminata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
4.
IM 1 è
assolto dall’imputazione di furto d’uso (art. 94 cpv. 1 LCStr) per i fatti
descritti dal decreto d’accusa a suo carico.
5.
Le tasse e
le spese giudiziarie di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta) sono
poste nella misura di CHF 300.- (trecento) a carico di IM 1 e nella misura di
CHF 150.- (centocinquanta) a carico dello Stato.
5.1
La
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse
richiesta.
6.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla
Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
7.
Intimazione
a:
- seduta
stante
IM 1
- per
raccomandata
- alla
crescita in giudicato
Comando
della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Bellinzona
Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
CHF 400.- multa
CHF 140.- tassa di giustizia
CHF 160.- spese giudiziarie
CHF 700.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 70.- tassa di giustizia
CHF 80.- spese giudiziarie
CHF 150.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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