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Decisione

81.2011.389

Furto

17 aprile 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 139 cifra 1 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

visto il decreto

d’accusa del 3 ottobre 2011 n. 3969/2011 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 9 (nove) aliquote giornaliere da CHF 40.- (quaranta) cadauna

(artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 360.- (trecentosessanta).

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni (art. 42 segg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso

di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia l’accusatrice privata __________ SA, al competente foro per eventuali ulteriori

pretese di natura civile (art 353 cpv. 2 CPP).

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie

di CHF 50.- (cinquanta).

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo

previsto dall’art. 369 CP;

sentito il

rappresentante dell’accusatrice privata, il quale - a dipendenza dell’esito del

procedimento e allo scopo di tutelare anche l’imputata medesima - prospetta

l’adozione di una diffida da parte della ACPR 1 SA nei confronti della signora IM

1.

sentito il difensore,

il quale chiede l’assoluzione dell’imputata;

sentita per ultima

l’imputata, la quale ricorda di essere in Svizzera dagli anni ’70 e di avere

avuto una condotta pressoché ineccepibile;

richiamati gli artt. 34,

42, 47, 106, 139 cifra 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22

LTG;

al termine

dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia 1. IM 1 è

autrice colpevole di furto (art. 139 cifra 1 CP) per i fatti descritti nel

decreto d’accusa a suo carico.

2.

Di

conseguenza IM 1 è condannata:

2.1

Alla

pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un

totale di CHF 150.- (centocinquanta).

2.1.1

L’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

Al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 200.- (duecento).

2.3.1

La

motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari

a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse

richiesta.

3.

La condanna

sarà iscritta a casellario giudiziale ed eliminata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

4.

L’accusatrice

privata ACPR 1 SA è rinviata al competente foro civile per le pretese di relativa

natura.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla

Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per

iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta

la motivazione della sentenza.

6.

Intimazione

a:

- seduta

stante

IM 1 )

__________

(in rappresentanza dell’accusatrice privata)

- per

raccomandata

- alla

crescita in giudicato

Comando

della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

CHF 100.- tassa di giustizia

CHF 100.- spese giudiziarie

CHF 200.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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