81.2011.393
Tentata sottrazione veicolo e effetti personali in esso contenuti, appropriazione semplice
27 marzo 2013Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
81.2011.393
Data decisione, Autorità:
27.03.2013, PRPEN
Titolo:
Tentata sottrazione veicolo e effetti personali in esso contenuti, appropriazione semplice
APPROPRIAZIONE SEMPLICE
SOTTRAZIONE DI UNA COSA MOBILE
art. 22 cpv. 1 CPS
art. 137 cf. 2 CPS
art. 141 CPS
Incarto
n.
81.2011.393
DA 3974/2011
Bellinzona
27
marzo 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente
con Simona Bombana in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1 ;
prevenuto colpevole di sottrazione di
una cosa mobile
per
avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________,
senza intenzione di appropriarsene, al fine di disinteressare il suo asserito
credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei
intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, creandole un
considerevole pregiudizio;
Fatti
avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 141 CP, richiamati gli artt. 42 e 106 CP;
visto il decreto
d’accusa del 3 ottobre 2011 n. 3974/2011 del che
propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote
giornaliere da CHF 120.- (centoventi) cadauna, corrispondenti a complessivi CHF
1'200.- (milleduecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni.
Considerandi
2.
Si rinvia l'accusatrice privata ACPR 1 al
competente foro per le pretese di natura civile.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF
100.
- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
4.
Non revoca il beneficio della condizionale
concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da CHF 70.- (settanta)
decretata nei suoi confronti dal Tribunale militare 8, Berna, il 21 gennaio
2009, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno.
5.
Non revoca il beneficio della condizionale
concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote da CHF 100.- (cento)
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 1° marzo 2010, ma
prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno;
prospettati all’imputato:
- il reato di tentata sottrazione di una cosa
mobile (artt. 22 cpv. 1 e 141 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio
dell’Ospedale __________, il __________, senza intenzione di appropriarsene, al
fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________
targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in
esso contenuti, prendendo in considerazione di crearle un considerevole
pregiudizio, non verificatosi;
- il
reato di appropriazione semplice (art. 137 cifra 2 CP) per avere, a __________,
presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, al fine di
disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________
targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in
esso contenuti, appropriandosene;
- il reato
di tentata appropriazione semplice (artt. 22 cpv. 1 e 137 cifra 2 CP) per
avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________,
al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il
veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli
effetti personali in esso contenuti, tentando di appropriarsene;
rilevato che
l’accusatrice privata chiede che il signor IM 1 venga condannato per quanto
fatto;
sentito per ultimo
l’imputato, il quale chiede la propria assoluzione, non ritenendosi colpevole;
richiamati gli artt. 1, 22,
34, 42, 47, 141 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine
dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione,
pronuncia 1. IM 1 è
autore colpevole di tentata sottrazione di una cosa mobile (artt. 22 cpv. 1 e 141
CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________,
senza intenzione di appropriarsene, al fine di disinteressare il suo asserito
credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei
intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, prendendo in
considerazione di crearle un considerevole pregiudizio, non verificatosi;
2.
Di
conseguenza IM 1 è condannato:
2.1
Alla
pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di CHF 120.- (centoventi),
per un totale di CHF 600.- (seicento).
2.1.1
L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
2.2
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.-
(quattrocentocinquanta).
2.3.1
La motivazione della sentenza comporterà un
aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a
carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
3.
Non revoca
il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti)
aliquote da CHF 70.- (settanta) decretata nei suoi confronti dal Tribunale
militare 8, Berna, il 21 gennaio 2009, ma ne prolunga il periodo di prova di 1
(uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CP).
4.
Non revoca
il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci)
aliquote da CHF 100.- (cento) decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico del Cantone Ticino il 1. marzo 2010, ma ne prolunga il periodo di
prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP).
5.
La condanna
sarà iscritta a casellario giudiziale ed eliminata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
6.
IM 1 è
assolto dall’imputazione di sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CP) per i
fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
7.
IM 1 è
assolto dall’imputazione di appropriazione semplice (art. 137 cifra 2 CP) per
avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________,
al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il
veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli
effetti personali in esso contenuti, appropriandosene;
8.
IM 1 è
assolto dall’imputazione di tentata appropriazione semplice (artt. 22 cpv. 1 e
137.
cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________,
il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR
1.
il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli
effetti personali in esso contenuti, tentando di appropriarsene.
9.
L’accusatrice
privata ACPR 1 è rinviata al competente foro civile per le pretese di relativa
natura.
10.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla
Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
11.
Intimazione
a:
- seduta
stante
IM 1 __________
ACPR 1
- per
raccomandata
,
- alla
crescita in giudicato
Comando
della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: La
Segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
CHF
300.
- tassa di
giustizia
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 450.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster