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Decisione

81.2011.394

Vie di fatto; violazione del dovere di assistenza o educazione

15 maggio 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati

previsti dagli artt. 126 cpv. 2 lett. a) e 219 cpv. 1 CP, richiamato l’art. 42

cpv. 1 e 4 CP;

perseguita con decreto

d’accusa del 6 ottobre 2011 n. 4019/2011 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) cadauna

(art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta).

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni (art. 42 segg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di CHF 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso

di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7

(sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie

di CHF 50.- (cinquanta).

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo

previsto dall’art. 369 CP;

rilevato che il

difensore chiede l’assoluzione dell’imputata o, in subordine, che si prescinda

da ogni pena sulla scorta dell’art. 54 CP;

sentita per ultima

l’imputata, la quale ricorda di volere bene alla figlia;

visti gli artt.

1, 30 segg. CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg., 426, 430 CPP; 22 LTG;

al termine

dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia 1. IM 1 è

assolta dalle imputazioni di vie di fatto (art. 126 cpv. 2 lett. a) CP) e

violazione del dovere d'assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP) per i

fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.

La tassa di

giustizia e le spese di complessivi CHF 350.- (trecentocinquanta) sono poste a

carico di IM 1 e dello Stato in ragione di ½ a ciascuno.

2.1

La

motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari

a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse

richiesta.

3.

A IM 1 è

assegnata un’indennità giusta gli artt. 429 e 430 CPP di CHF 500.- (cinquecento).

4.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla

Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per

iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta

la motivazione della sentenza.

5.

Intimazione

a:

- seduta

stante

IM 1

- per

raccomandata

__________

- alla

crescita in giudicato

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Divisione

della giustizia, Bellinzona

Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di IM 1,

CHF 125.- tassa di giustizia

CHF 50.- spese giudiziarie

CHF 175.- totale

Distinta spese a carico dello Stato,

CHF 125.- tassa di giustizia

CHF 50.- spese giudiziarie

CHF 175.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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