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Decisione

81.2011.397

Guida in stato di grave ubriacchezza malgrado una precedente condanna per analogo reato, perdita di padronanza di guida

27 marzo 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il __________;

reato

previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

2. infrazione

alle norme della circolazione

per

avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso

la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra urtando contro il

cordolo del marciapiede ivi esistente, cadendo conseguentemente al suolo

procurandosi lesioni personali;

avvenuti a __________ il __________;

reato

previsto dall'art. 90 cpv. 1 LCStr in rel. con gli artt. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

31 cpv. 1 e 2 LCStr; 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

visto il decreto

d’accusa del 17 ottobre 2011 n. 4184/2011 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da CHF 220.-

(duecentoventi) ciascuna, (artt. 34 segg. CP) corrispondenti a complessivi CHF

16'500.- (sedicimilacinquecento).

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)

anni (artt. 42 segg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di CHF 2’000.- (duemila), con l'avvertenza che, in caso

di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 20 (venti) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie

di CHF 300.- (trecento).

4.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato che il

difensore chiede che la singola aliquota a carico dell’imputato venga

ricalcolata in meno di CHF 70.-;

viene sentito per ultimo

l'imputat, il quale si dichiara dispiaciuto per l’accaduto e rileva le sue

attuali difficoltà finanziarie;

richiamati gli artt. 34,

42, 47, 106 CP; 90 cpv. 1, 91 cpv. 1 LCStr; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422

segg. CPP; 22 LTG;

al termine

dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia 1. IM 1 è

autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e

infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr) per i fatti

descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.

Di

conseguenzaIM 1IM 1 è condannato:

2.1

Alla

pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da CHF 110.-

(centodieci), per un totale di CHF 8'250.- (ottomiladuecentocinquanta).

2.1.1

L’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2

Alla

multa di CHF 2'000.- (duemila);

2.2.1

In

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 19

(diciannove) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

La

condanna sarà iscritta a casellario giudiziale ed eliminata trascorso il

periodo di fissato dall’art. 369 CP.

4.

Le tasse e

le spese di giustizia di complessivi CHF 600.- (seicento) sono poste a carico

di IM 1.

4.1

La

motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari

a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse

richiesta.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla

Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per

iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta

la motivazione della sentenza.

6.

Intimazione

a:

- seduta

stante

IM 1 )

Muralto,

- per

raccomandata

- alla

crescita in giudicato

Comando

della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

CHF 2'000.- multa

CHF 250.- tassa di giustizia

CHF 350.- spese giudiziarie

CHF 2'600.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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