81.2011.409
Vie di fatto, ingiuria
27 febbraio 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
81.2011.409
Data decisione, Autorità:
27.02.2013, PRPEN
Titolo:
Vie di fatto, ingiuria
INGIURIA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 177 CPS
Incarto n.
81.2011.409 / 410
DA
4421/2011
DA
4422/2011
Bellinzona
27
febbraio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone
Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
e
IM 2IM 2
visti i decreti d’accusa n. 4421/2011
e 4422/2011 del 27 ottobre 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato IM 1 autore
colpevole di
1. vie di fatto
per avere, a __________ in data
__________, commesso vie di fatto nei confronti di ACPR 1, colpendolo con una
sberla;
2. ingiuria
per avere, a __________ in data
__________, offeso l’onore di ACPR 1, tacciandolo con gli epiteti di “stronzo”
e “bastardo”;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere da fr. 130.- (centotrenta) cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 650.- (seicientocinquanta). L'esecuzione della
pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 100.-
(cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno).
3. Si rinvia l'accusatore privato ACPR
1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
preso atto che il Procuratore pubblico , Lugano, ritiene l’imputata IM 2
autrice colpevole di
1. vie di fatto
per avere, a __________ in data
__________, commesso vie di fatto nei confronti di ACPR 1, colpendolo con uno
schiaffo;
2. ingiuria
per avere, a __________ in data
__________, offeso l’onore di ACPR 1, tacciandolo con gli epiteti di “stronzo”
e “bastardo”;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque)
aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi
fr. 150.- (centocinquanta).
L'esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 100.-
(cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).
3. Si rinvia l'accusatore privato ACPR
1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
rilevato che l’accusatore privato postula
la conferma dei decreti di accusa;
rilevato che IM 1 chiede di essere
prosciolto;
che IM 2 chiede di essere
prosciolta dall’imputazione di ingiuria e che di conseguenza la pena venga
adeguata;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 106, 126 cpv.
1, 177 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa n.
4421/2011 del 27 ottobre 2011.
Fatti
2. IM 1 è autore colpevole di ingiuria
per avere, a __________ in data __________, offeso l’onore di ACPR 1,
tacciandolo con gli epiteti di “drogato” e “cretino”.
3. Di conseguenza IM 1 è
condannato:
3.1. alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 130.- (centotrenta), per un totale di fr.
650.- (seicentocinquanta).
3.1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3.2. al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 585.- (cinquecentottantacinque) con
motivazione scritta e di fr. 385.- (trecentottantacinque) senza motivazione
scritta.
Qualora la motivazione
scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 200.-
(duecento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
4. IM 2 è autrice colpevole di
4.1. vie di fatto
per avere, a __________
in data __________, commesso vie di fatto nei confronti di ACPR 1, colpendolo
con uno schiaffo.
4.2. ingiuria
per avere, a __________
in data __________, offeso l’onore di ACPR 1, tacciandolo con gli epiteti di “rimbambito”
e “bambo”.
5. Di conseguenza IM 2 è condannata:
5.1. alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 150.-
(centocinquanta).
5.1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
5.2. alla multa di fr. 100.-
(cento);
5.2.1. in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
5.3. al pagamento delle tasse
Considerandi
e spese giudiziarie di complessivi fr. 585.- (cinquecentottantacinque) con
motivazione scritta e di fr. 385.- (trecentottantacinque) senza motivazione
scritta.
Qualora la motivazione
scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 200.-
(duecento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
6.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
7.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
IM 2
ACPR 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese
giudiziarie
fr. 35.- testi
fr. 385.- totale
Distinta spese a carico di IM 2,
fr. 100.- multa
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese
giudiziarie
fr. 35.- testi
fr. 485.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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