81.2011.412
Colpire qualcuno con un calcio alla coscia causandogli lesioni; minaccia
8 marzo 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
81.2011.412
Data decisione, Autorità:
08.03.2013, PRPEN
Titolo:
Colpire qualcuno con un calcio alla coscia causandogli lesioni; minaccia
LESIONE SEMPLICE
MINACCIA
art. 123 cf. 1 CPS
art. 180 CPS
Incarto
n.
81.2011.412/413
DA 4289/2011
DA 4288/2011
Bellinzona
8
marzo 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone
Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1 __________
e
IM 2IM 2 __________
entrambi difesi
da: DI 1
visti i decreti d’accusa n. 4289/2011
e 4288/2011 del 24 ottobre 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato IM 1 autore
colpevole di
minaccia
per avere, il __________, a __________
usando grave minaccia, incusso spavento e timore a ACPR 1, segnatamente per
averle detto durante un diverbio la seguente frase: “ti ammazzo”;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 300.- (trecento). L'esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 100.-
(cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
preso atto che il AINQ 1 AINQ 1, AINQ 1, ritiene l’imputata IM 2 autrice
colpevole di
1. lesioni semplici
per avere, il __________, a __________,
all’esterno dello stabile ubicato in via __________, cagionato un danno al
corpo e alla salute di ACPR 1, segnatamente per averla colpita con un calcio
alla coscia destra, provocandole le lesioni di cui ai certificati medici __________,
__________ e __________ dei dr. __________, __________ e __________, già agli
atti;
2. minaccia
per avere, il __________, a __________,
all’esterno dello stabile sito in via __________, usando grave minaccia,
incusso spavento e timore a ACPR 1, segnatamente per averle detto durante un
diverbio la seguente frase: “Se vieni in Italia non ritorni più viva”;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 200.-
(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento di entrambi gli imputati;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 49, 106, 123
cifra 1, 180 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto d’accusa
4289/2011 del 24 ottobre 2011.
Fatti
2. La tassa di giustizia e le spese
giudiziarie di complessivi fr. 350.- (trecentocinquanta) per il procedimento
nei confronti di IM 1 sono a carico dello Stato.
3. IM 2 è autrice colpevole di
3.1. lesioni semplici
per avere, il __________,
a __________, all’esterno dello stabile ubicato in __________ cagionato un
danno al corpo e alla salute di ACPR 1, segnatamente per averla colpita con un
calcio alla coscia destra, provocandole le lesioni di cui ai certificati medici
__________, __________ e __________ dei dr. ____________________, __________ e __________,
già agli atti.
3.2. minaccia
per avere, il __________,
a __________, all’esterno dello stabile sito in via __________, usando grave
minaccia, incusso spavento e timore a ACPR 1, segnatamente per averle detto
durante un diverbio la seguente frase: “Se vieni in Italia non ritorni più viva”.
4. Di conseguenza IM 2 è condannata:
4.1. alla pena pecuniaria di
15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.
450.- (quattrocentocinquanta).
4.1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
4.2. alla multa di fr. 200.-
(duecento);
4.2.1. in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
4.3. al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) con
motivazione scritta e di fr. 350.- (trecentocinquanta) senza motivazione
scritta.
Qualora la motivazione scritta
fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.-
Considerandi
sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
5.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
6.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
IM 2
- per raccomandata
ACPR 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a cIM 1
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese
giudiziarie
fr. 350.- totale
Distinta spese a carico di IM 2,
fr. 200.- multa
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese
giudiziarie
fr. 550.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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