81.2011.420
Infrazione alla Legge federale sull'asilo
15 marzo 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2011.420
Data decisione, Autorità:
15.03.2013, PRPEN
Titolo:
Infrazione alla Legge federale sull'asilo
ALTRE INFRAZIONI
art. 115 LA
Incarto
n.
81.2011.420
DA 4452/2011
Bellinzona
15
marzo 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania
Marino in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 4452/2011
del 7 novembre 2011;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione alla LF
sull'asilo
per avere, ad __________, nel
periodo tra il __________ fino al __________, nella sua qualità di
amministratore unico con diritto di firma della società __________ SA e
pertanto quale datore di lavoro di richiedenti d’asilo, omesso di versare sul
conto deposito appositamente predisposto DNTE 1DNTE 1 la quota del 10% dedotta
dal loro salario, per complessivi CHF 8'112.60 e meglio per avere, omesso, dal
mese di __________ fino al mese di __________, di versare sul conto dell’DNTE 1
il 10 % dello stipendio lordo di __________, per complessivi CHF 550.00; dal
mese __________ fino al mese di __________, di versare sul conto dell’DNTE 1 il
10% dello stipendio lordo di __________, per complessivi CHF 6'008.80; dal mese
di __________ fino al mese di __________, di versare sul conto dell’DNTE 1 il
10% dello stipendio lordo di __________, per complessivi CHF 1'553.80;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere da fr. 90.- (novanta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 1'800.- (milleottocento). L'esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 300.-
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CP.
rilevato che la difesa chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 115 LAsi, richiamato
l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22
LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di infrazione alla LF sull’asilo per i fatti descritti nel
decreto d’accusa n°4452/2011 del 7 novembre 2011.
Fatti
2.
La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-
sono a carico dello Stato.
3.
A IM 1 è assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di fr. 200.-.
4.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va
annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della
sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può
essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- per raccomandata
__________,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Considerandi
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Divisione della Giustizia,
Bellinzona
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
cancelliera:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 50.- testi
fr. 350.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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