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Decisione

81.2011.420

Infrazione alla Legge federale sull'asilo

15 marzo 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2.

La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-

sono a carico dello Stato.

3.

A IM 1 è assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di fr. 200.-.

4.

Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va

annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della

sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può

essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- per raccomandata

__________,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Considerandi

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Divisione della Giustizia,

Bellinzona

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

cancelliera:

Distinta spese a carico IM 1

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 50.- testi

fr. 350.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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