81.2011.427
Diffamazione e ingiuria; richiesta di indennizzo dell'accusatore privato respinta
24 maggio 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
81.2011.427
Data decisione, Autorità:
24.05.2013, PRPEN
Titolo:
Diffamazione e ingiuria; richiesta di indennizzo dell'accusatore privato respinta
DIFFAMAZIONE
INGIURIA
art. 433 CPP
art. 173 CPS
art. 177 CPS
Incarto
n.
81.2011.427
DA 4590/2011
Bellinzona
24 maggio 2013
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Daniela
Regazzi Fornera in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. DA
4590/2011 del 14 novembre 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
1. diffamazione
per avere, a __________,
comunicando con un terzo, a mezzo stampa, reso sospetto una persona di condotta
disonorevole e meglio, redigendo un articolo relativo all’operato del Municipio
di __________, poi apparso, in data 6 febbraio 2011 sul domenicale __________,
nel quale dapprima nel titolo pone il quesito a sapere se in seno a detto
Municipio sussista corruzione e, dopo aver scritto, nel corpo del
medesimo, che l’Esecutivo “[…] a qualcuno distribuisce favori […]”
ripropone medesimo quesito, nel finale del testo, reso così sospetto con tali
espressioni detto Esecutivo e in particolare __________ e __________, di
condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla loro
reputazione;
Fatti
2. ingiuria
per avere, a__________, in __________,
il 6 giugno 2010, mostrandole le natiche, offeso l’onore di __________
e propone la condanna
1.
Alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da fr.
170.- (centosettanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'250.-
(quattromiladuecentocinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 600.- (seicento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di fr. 200.-;
rilevato che la Procuratrice pubblica postula la conferma del decreto d’accusa;
rilevato che i patrocinatori degli
accusatori privati postulano la conferma del decreto d’accusa;
rilevato che il difensore dell’imputato
chiede il proscioglimento;
considerato in fatto e in diritto
1.
Va innanzitutto premesso che, la presente motivazione
scritta, riguarda unicamente il punto 3 del dispositivo della sentenza ossia
l’esito della richiesta d’indennizzo di fr. 8'734,55 (corrispondenti a 34,72
ore di onorari) fatta valere dall’accusatrice privata __________, nell’ambito
del procedimento penale contro IM 1. Ecco i punti salienti. In data 6 giugno
2010.
il Procuratore pubblico , a seguito di una querela dell’accusatrice privata
ha messo in stato d’accusa IM 1 dinnanzi a questa Pretura per avere, fra
l’altro, in offeso l’onore dell’accusatrice privata ACPR 3 per averle mostrato,
in pubblico, le sue natiche. La proposta del Pubblico ministero è stata per
finire confermata e IM 1 condannato. Ad ACPR 3 non è comunque stato assegnato
nessun diritto all’indennizzo. Eccone le ragioni.
2.
Di regola, secondo l’art. 433 CPP l’imputato deve
indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie
sostenute nel procedimento e ciò qualora, quest’ultimo, vinca la causa.
Deve però trattarsi di spese “necessarie”, per cui, da questo
concetto, esula in particolare l’obbligo di risarcimento del patrocinio
dell’accusatore privato nei casi cosiddetti “bagatellari” (BSK StPO, WEHRENBERG/BERNHARD,
Basilea 2010, n. 10 ad art. 433 CPP, pag. 2870). Per comprendere cosa s’intende
per “caso bagatellare” occorre fare riferimento all’art. 132 CPP norma che
determina l’obbligo dell’Autorità di disporre una difesa d’ufficio quanto
s’impone per tutelare correttamente gli interessi dell’imputato. Questa norma,
al suo capoverso tre stabilisce i criteri per un intervento di questo tipo, che
deve essere messo in atto ogni volta che non si tratta di una bagatella. Ciò
non è il caso quando, per l’imputato, si prospetta una pena detentiva non
superiore ai 4 mesi, una pena pecuniaria non superiore a 120 aliquote
giornaliere o un lavoro di pubblica utilità non superiore a 480 ore.
3.
Ora, de lege, l’ingiuria è punita con una pena
pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere. Già solo per questo motivo e
ritenuto che il decreto d’accusa prospettava all’imputato una pena pecuniaria
di 25 aliquote riferita anche ad altri reati non riconducibili alla ricorrente,
il diritto al risarcimento non può essere riconosciuto.
Si deve giungere alla medesima conclusione se si analizza la
questione dal punto di vista dell’effettiva difficoltà che la pratica in
questione ha comportato per l’accusatrice privata. Si è, in effetti, trattato
di un incarto di semplice comprensione e gestione, il quale ha avuto, come
unica complicazione giuridica quella della qualifica iniziale del reato
ascritto a __________, ossia l’interpretazione del gesto dell’abbassare
“l’unico indumento che aveva addosso”, mostrando “il fondo schiena per ben 2
volte” (v. querela del 7 giugno 2010), da esibizionismo (v. decreto di non
luogo del 30 settembre 2010) in ingiuria (v. sentenza CRP del 10 dicembre
2010). Complicazione giuridica che poteva certamente essere affrontata anche da
una persona non di formazione giurista, così come la continuazione
dell’istruttoria, siccome ha comportato unicamente semplici interrogatori su
una questione di altrettanto facile comprensione e gestione. Ciò vale a maggior
ragione se si considera che ACPR 3, come indicato dalla CRP nella decisione
sopra citato era perfettamente in grado di esporre “in maniera chiara i
fatti per i quali voleva procedere, nonché il comportamento per il quale ha
deciso d’inoltrare querela penale” (sentenza ad 4.1) e che, la qualifica
giuridica dei fatti, non è da imporre alla denunciante, bensì all’Autorità.
Dispositivo
Per questi motivi, i costi sopportati dall’accusatrice privata ACPR
3 per il suo patrocinio non possono essere addossati a IM 1.
Alla ricorrente vanno inoltre accollate spese giudiziarie pari a
fr. 200.- per la motivazione della sentenza.
richiamati gli artt. 173 e 177 CPS, richiamato
l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS ; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di diffamazione,
ingiuria per avere, a __________, comunicando con un terzo, a mezzo stampa,
reso sospetto una persona di condotta disonorevole e meglio, redigendo un
articolo relativo all’operato del Municipio di __________, poi apparso, in data
06.02.2011 sul domenicale il __________, rispettivamente d’ingiuria, per
avere,a __________, in __________, il 06.06.2010, mostrandole le natiche,
offeso l’onore di ACPR 3.
2. Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di
15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 170.- (centosettanta), per un totale
di fr. 2’550.- (duemilacinquecentocinquanta).
2.1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
2.2.1. in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'100.- (millecento) con motivazione
scritta e di fr. 700.- (settecento) senza motivazione scritta.
3. Le richieste d’indennizzo
presentate dagli accusatori privati e dall’accusatrice privata sono respinte.
4. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5. Intimazione a:
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 500.- multa
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese
giudiziarie
fr. 1'200.- totale
a carico di ACPR 3,
fr. 400.- spese
giudiziarie
fr. 400.- totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato
ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla
Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4
CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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