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Decisione

81.2011.433

Diffamazione, ingiuria, minaccia e infrazione grave alle norme della circolazione; parziale assoluzione

26 giugno 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2. ingiuria

2.1 per avere, a __________ e __________,

reso sospetto __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano

nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando mediante scritto di

data 20.01.2010 con __________, presso __________, __________, tacciandolo

ripetutamente di “mentecatto”, di “tirapiedi”, di “misero” e scrivendo,

riferendosi anche a __________, “ma dove li ha trovati questi due? Negli

ingombranti?”.

2.2 per avere, a __________ e __________,

reso sospetto __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano

nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando mediante scritto di

data 20.01.2010 con __________, presso l__________, __________, tacciandolo

ripetutamente di “mentecatto”, di “tirapiedi”, di “misero” e scrivendo,

riferendosi anche a __________, “ma dove li ha trovati questi due? Negli

ingombranti?”.

3. minaccia

per avere, a__________ e __________,

mediante scritto di data 20.01.2010, incusso spavento a __________,

minacciandolo con le frasi:

“…Questo gioco stavolta le costerà

caro”

“Annoti che quanto prima, e non

è una minaccia ma una promessa, mi vedrò magari costretto al fai da te”

“[…] allora é meglio che lei

chieda subito asilo politico alla Libia”

4. grave infrazione alle norme

della circolazione

per avere, in data 03.03.2010,

a __________ (__________), sulla semiautostrada A13, velocità limitata a 80 km/h, cagionato un serio pericolo alla sicurezza altrui circolando alla guida del veicolo marca __________

con targhe italiane __________ alla velocità punibile di km/h 115 (constatata

in km/h 121);

e

propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di fr.

3'600.- (tremilaseicento) corrispondente a fr. 30.- (trenta) aliquote da fr.

120.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.-

(millecinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

rilevato che la patrocinatrice degli

accusatori privati postula la conferma del decreto d’accusa per quanto

concerne i reati di diffamazione, ingiuria e minaccia. A titolo di torto morale

chiede per gli accusatori privati CHF 300.- ciascuno. Chiede infine che

venga pagata la metà delle ripetibili prodotte con estratto dettagliato in

corso di istruttoria;

rilevato che il difensore chiede che

l’imputato venga scagionato da tutte le accuse, tranne per quanto

concerne l’infrazione alla circolazione stradale. Si oppone inoltre sia alle

richieste di torto morale sia alla richiesta di indennità per spese legali

postulate dalla patrocinatrice degli accusatori privati.

richiamati gli art. 173 CP, 177 CP, 180 CP, 90

cifra 2 LCStr, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 e 49 CP; 80 e segg., 84 e

segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti al capo d’imputazione n. 3

nel decreto d’accusa n. 4641/2011 del 15 novembre 2011.

2.

IM 1 è autore colpevole di

2.1

diffamazione

per avere

per avere, a __________, reso sospetto __________ di condotta disonorevole o di

altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare

comunicando con i residenti dell’__________ __________, mediante messaggio di

posta elettronica di data 10.05.2010 e in particolar modo per avervi allegato

un documento riportante fatti e considerazioni in merito al trascorso

giudiziario di __________, senza che questi siano giustificate dall’interesse

pubblico o da altro motivo sufficiente e nel solo intento di fare della

maldicenza.

2.2

ingiuria

2.2.1

per avere,

a __________ e __________, reso sospetto __________ di condotta disonorevole o

di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare

comunicando mediante scritto di data 20.01.2010 con __________, presso __________,

__________, tacciandolo ripetutamente di “mentecatto”, di “tirapiedi”, di “misero”

e scrivendo, riferendosi anche a __________, “ma dove li ha trovati questi due?

Negli ingombranti?”.

2.2.2

per avere,

a __________ e __________, reso sospetto __________ di condotta disonorevole o

di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare

comunicando mediante scritto di data 20.01.2010 con __________, presso __________,

__________, tacciandolo ripetutamente di “mentecatto”, di “tirapiedi”, di “misero”

e scrivendo, riferendosi anche a __________, “ma dove li ha trovati questi due?

Negli ingombranti?”.

2.3

infrazione grave

alle norme della circolazione

per avere per avere,

in data 03.03.2010, a __________ (__________), sulla semiautostrada A13,

velocità limitata a 80 km/h, cagionato un serio pericolo alla sicurezza altrui

circolando alla guida del veicolo marca __________ con targhe italiane __________

alla velocità punibile di km/h 115 (constatata in km/h 121);

3.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

3.1

alla pena pecuniaria di

20.

(venti) aliquote giornaliere di fr. 120.- (centoventi), per un totale di fr.

2'400.- (duemilaquattrocento).

3.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3.2

alla multa di fr. 1'000.-

(mille);

3.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta

e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione

scritta fosse chiesta solo dagli accusatori privati la relativa tassa di fr.

600.

- sarebbe a loro carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

4.

Si rinviano al foro civile le pretese degli accusatori privati relative

alla riparazione del torto morale. Non si assegnano ripetibili. Non sono

inoltre riconosciute indennità per spese sostenute nel procedimento penale.

5.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

6.

Intimazione a:

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1

fr.

1’000.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 1'400.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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