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Decisione

81.2011.44

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 aprile 2013Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I decreti d’accusa che

prevedono l’ammontare dell’aliquota giornaliera in fr. 230.- non possono pertanto

essere riconfermati. Occorre invece, alla luce del risultato appena ottenuto,

ritoccare l’ammontare delle stesse verso il basso fino ad un ammontare di fr.

170.-.

8. Se una pena senza

condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi

crimini o delitti, il giudice sospende di regola l’esecuzione della pena (art.

42 cpv. 1 CP). Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della

pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni (art.

44 cpv. 1 CP). La concessione della sospensione condizionale della pena

rappresenta ormai la regola, da cui ci si può dipartire unicamente in presenza

di una prognosi negativa. In caso di dubbio prevale il differimento dell’esecuzione

della pena (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.2). Per decidere se la sospensione

condizionale della pena sia idonea a dissuadere il condannato dal commettere

nuovi reati, il giudice deve procedere a una valutazione globale. Occorre,

quindi, considerare le circostanze in cui è stato commesso l’atto punibile, gli

antecedenti, la situazione personale del condannato e la sua reputazione al

momento del giudizio (DTF 128 IV 193; 118 IV 97), segnatamente il suo

atteggiamento e la sua mentalità (STF del 18 gennaio 2003, inc.6B_664/2007,

consid. 3; STF del 12 marzo 2003, inc.6S.477/2002).

In casu, l’imputato,

classe __________ e padre di tre figli, ha commesso le infrazioni in un periodo

difficile della sua vita (si stava separando dalla moglie) e a suo carico non

compaiono precedenti. Egli percorre annualmente numerosi chilometri alla guida

della sua vettura (siccome responsabile regionale assicurativo) e solamente

negli ultimi due anni ha commesso delle infrazioni. Occorre pure rilevare ch’egli

ha riconosciuto l’errore per entrambe le infrazioni, anche se nella prima

contesta la misurazione della velocità. L’imputato è inoltre apparso dispiaciuto

per le infrazioni commesse e sembra aver preso coscienza del pericolo causato. Si

reputa infine ch’egli conduca una vita equilibrata e stabile. Tali elementi

permettono di concludere per l’assenza di un pronostico sfavorevole,

prospettandosi invece una prognosi favorevole a che IM 1 non commetta altre

infrazioni.

La pena pecuniaria può dunque essere

sospesa per il periodo di prova di tre anni, periodo ritenuto sufficientemente

lungo per trattene l’imputato dal commettere nuove infrazioni.

9. Oltre alla pena

condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza

condizionale oppure una multa a norma dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP).

Appare opportuno nel caso in

esame, per una questione di prevenzione speciale, aggiungere alla pena

pecuniaria una multa. Questo si giustifica in base alle ripetute infrazioni

commesse dall’imputato, avvenute a breve distanza l’una dall’altra, e sempre

per eccessi elevati di velocità (oltre i 50 Km/h in entrambe le occasioni).

Tutto ben ponderato, questo

giudice ritiene di poter fissare la multa per entrambe le infrazioni in fr.

2'000.-. Questo importo è confacentemente proporzionato alla gravità delle

infrazioni commesse nell’arco di poco tempo, rettamente commisurato al grado di

colpa dell’insorgente e contenuto nei limiti concessi dalla legge. Lo stesso

appare per di più idoneo a dissuaderlo dal commettere altre infrazioni in

futuro.

10. Infine, il difensore

chiede la rifusione delle spese legali in proporzione al grado di soccombenza.

Giusta l’art. 429 cpv. 1

CPP, l’imputato ha diritto a un indennizzo se è pienamente o parzialmente

Considerandi

assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato.

Questa disposizione non trova

applicazione nel presente procedimento in quanto le infrazioni ascritte

all’imputato sono state integralmente confermate. La domanda di indennizzo deve

pertanto essere respinta.

11.

La tasse e le spese

giudiziarie della presente procedura sono poste a carico dell’imputato.

richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr, in rel.

con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, art.

22.

cpv. 1 OSStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22

LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di ripetuta

infrazione grave alle norme della circolazione

1.1

per avere violato

gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza

altrui, in particolare per aver circolato, l’__________ a __________, con la

vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 132 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore

munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite

disposizioni in materia, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.

1.2

per aver violato

gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza

altrui, in particolare per aver circolato, a __________, autostrada A2, il __________,

con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 171 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante

apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 Km/h.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di

50.

(cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 170.- (centosettanta), per un totale

di fr. 8'500.- (ottomilacinquecento).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2

alla multa di fr. 2'000.-

(duemila);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione

scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

IM 1

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 2'000.- multa

fr. 700.- tassa

di giustizia

fr. 250.- spese

giudiziarie

fr. 2'950.- totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato

ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla

Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4

CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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