81.2011.44
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30 aprile 2013Italiano19 min
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Numero d'incarto:
81.2011.44
Data decisione, Autorità:
30.04.2013, PRPEN
Titolo:
Ripetuta infrazione grave alla LCStr: circolare alla velocità di 132 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 80 Km/hm e alla velocità di 171 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) nonostante il limite di 120 Km/h
VELOCITÀ
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 2 LCSTR
art. 32 cpv. 3 LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 4a cpv. 1 let. d ONCS
art. 22 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
81.2011.44,
81.2012.505
DA 791/2011
DA 5596/2012
Bellinzona
30
aprile 2013
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Anna
Röthlisberger in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1
difeso da: DI 1
visti i decreti d’accusa n. 791/2011 del
7 marzo 2011 e 5596/2012 del 10 dicembre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
grave infrazione alle norme
della circolazione
per aver violato gravemente le norme
medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare
per aver circolato, l’__________ a __________, con la vettura __________
targata TI __________ alla velocità di 132 Km/h (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di
apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite disposizioni in
materia, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
e propone la condanna
1 Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere da fr. 230.- cadauna, corrispondenti a complessivi
fr. 4'600.-.
L'esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'300.-,
ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una
pena detentiva di giorni 13 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
e inoltre che il AINQ 1, __________, ritiene l’imputato autore
colpevole di
grave infrazione alle norme
della circolazione
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare
per aver circolato, a __________, autostrada A2, il __________, con la vettura __________
targata TI __________ alla velocità di 171 Km/h (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il
vigente limite di 120 Km/h;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere da fr. 230.- cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 6'900.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr.
1'500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
rilevato che il difensore chiede per i
fatti del __________ la derubricazione a infrazione semplice alla LCStr con la
condanna ad una semplice multa di fr. 500.-; per i fatti del __________ postula
la riduzione della pena a 10 aliquote giornaliere; l’ammontare delle aliquote,
anche per i fatti del __________ qualora non fosse riconosciuta la
derubricazione, dovrà essere di fr. 135.-;
infine chiede la rifusione
delle spese legali in proporzione al grado di soccombenza;
considerato in fatto e in diritto
1. L’__________ IM 1, al
volante della vettura __________ targata TI __________, è incorso in un controllo
della velocità effettuato a __________ da un veicolo inseguitore della polizia
munito di apparecchio Multagraph dove vige il limite di 80 Km/h.
La velocità media rilevata,
costatata a distanza costante su un tratto di 1’000 m, è stata di 147 Km/h, per una velocità punibile netta di 132 Km/h (dedotto il margine di tolleranza del 10%).
1.1. Il Procuratore pubblico
ha così emanato nei confronti dell’imputato il decreto d’accusa per grave
infrazione alle norme della circolazione, proponendo una pena pecuniaria di 20
aliquote giornaliere di fr. 230.-, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 anni, oltre a una multa di fr. 1'300.- e alle tasse e spese
giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
1.2. Con scritto 10 marzo 2011
IM 1 ha interposto tempestiva opposizione al decreto d’accusa.
2. Il __________ il veicolo
__________ targato TI __________, con alla guida IM 1, è stato oggetto di un
altro controllo della velocità effettuato sull’autostrada A2 in direzione __________
all’altezza di __________ dalla polizia mediante apparecchio laser Trucam n.
000962. La velocità punibile rilevata, dedotto il margine di tolleranza, è stata
di 171 Km/h, in luogo dei 120 Km/h ivi prescritti.
2.1. Con decreto d’accusa, il
Procuratore pubblico ha ritenuto l’imputato colpevole di grave infrazione alle
norme della circolazione, proponendo una pena pecuniaria di 30 aliquote
giornaliere di fr. 230.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
anni, oltre a una multa di fr. 1'500.- e alle tasse e spese giudiziarie di
complessivi fr. 200.-.
2.2. Contro questo decreto
d’accusa, IM 1 ha sollevato tempestiva opposizione in data 15 dicembre 2012.
3. Per quanto concerne i
fatti dell’__________, la difesa contesta l’attendibilità della rilevazione
della velocità. Essa ritiene che non è possibile che in un tratto di strada di
meno di 3 km, in salita e partendo da fermi (l’imputato ha infatti dichiarato
che dopo essere stato fermato dal veicolo “civile” della polizia si è ricordato
di avere notato in precedenza lo stesso veicolo sotto il cavalcavia
dell’autostrada), il suo assistito sia stato seguito a distanza costante per 1'888 m a velocità che si situano tra i 150 e i 159 Km/h.
In definitiva, sulla base della
velocità dichiarata dall’imputato (90/100 Km/h), chiede la derubricazione dell’infrazione
in infrazione semplice alle norme della circolazione ex art. 90 cifra 1 LCStr
con una multa di fr. 500.- e, subordinatamente, la diminuzione del numero delle
aliquote a 10 dall’ammontare di fr. 135.-, con sospensione della pena per un
periodo di prova di 2 anni.
3.1. In concreto, non sono
stati presentati sufficienti elementi atti a insinuare un ragionevole dubbio
che l’accertamento della velocità non sia corretto.
Innanzitutto non si può sapere
se il veicolo che l’imputato sostiene di aver visto fosse effettivamente quello
della polizia e se “l’autocivetta” fosse davvero ferma quando gli agenti hanno
notato IM 1 circolare ad alta velocità, e anche se così fosse, si ritiene che
un accertamento su quel tratto di strada sia comunque possibile, specie ad
opera di agenti appositamente formati e preposti a fare questo tipo di
controllo. Per di più, data la conformità e l’ampiezza della strada, come pure
la posizione favorevole dell’appostamento degli agenti, gli stessi avevano la
possibilità di vedere sopraggiungere da lontano il veicolo e notarne l’alta
velocità e dunque prepararsi alla partenza. Inoltre, si precisa che la polizia
è giocoforza munita, per rilevamenti di questo genere, di veicoli adatti a
raggiungere rapidamente la velocità percorsa da chi commette l’infrazione.
Dal tagliando del rilevamento
in oggetto si vede che inizialmente la velocità era intorno ai 130 Km/h, ed è rimasta stabile per circa 500 m. Si può facilmente desumere che la polizia aveva
quindi già raggiunto il veicolo ed era impegnata a mantenere la distanza
costante: se invece non l’avesse ancora raggiunto, come sostiene l’imputato, si
noterebbe un aumento della velocità seguito da un rallentamento. In seguito,
dai 514 m ai 1'501 m, è stata registrata un’accelerazione fino a un picco di 159 Km/h. Questo aumento è verosimilmente da ascrivere al fatto che era stata raggiunta la sommità
del colle dove la strada diventa quasi pianeggiante. Comprensibile poi il
rallentamento negli ultimi 387 m di registrazione poiché doveva essere ormai
prossima la nota curva che precede l’uscita per la piazza d’armi.
Sebbene la misurazione sia
stata effettuata per una distanza di 1'888 m, è stato tenuto conto unicamente della velocità media nella fase centrale della registrazione, ovvero della
finestra dai 514 m per un tratto di 1’000 m. Come detto, la velocità media rilevata è stata di 147 Km/h, da cui è stato dedotto il margine di tolleranza del
10%, per una velocità punibile di 132 Km/h.
3.2. L’utilizzo dell’apparecchiatura
Multagraph è conforme e attendibile in quanto gli strumenti della polizia
vengono regolarmente controllati e collaudati.
È possibile che durante un
inseguimento la distanza non sia sempre perfettamente uguale poiché soggiace a
fattori umani (il comportamento del conducente controllato, la valutazione
della distanza da parte dell’agente che conduce il veicolo inseguitore e la sua
reazione davanti ai cambiamenti di velocità del veicolo inseguito, gli eventuali
sorpassi ecc.); proprio per questo motivo si cerca di stabilire la velocità
media su un tratto più lungo possibile e si deduce un margine di sicurezza, che
tiene conto, oltre che delle possibili imperfezioni tecniche, anche dei fattori
citati.
La deduzione di un margine di
tolleranza è dunque corretta e viene applicato in ogni caso, anche se
l’inseguimento è avvenuto senza particolari difficoltà. Per misurazioni di
almeno 1’000 metri viene applicata la percentuale di tolleranza pari al 10% (art.
8 cpv. 1 lett. g e allegato 1 OOCCS-USTRA).
4. Giusta l’art. 90 cifra 2
LCStr, chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un
serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è
punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Il Tribunale federale ha
stabilito che chi supera di 30 km/h o più la velocità massima di 80 km/h consentita all'esterno delle località, commette oggettivamente una grave infrazione alle
norme della circolazione stradale, indipendentemente dalle circostanze concrete
del caso (DTF 124 II 259, consid. 2c).
4.1. Di conseguenza, non
avendo l’imputato addotto altre argomentazioni o giustificazioni che inducano a
scostarsi dal decreto d’accusa impugnato, l’addebito merita conferma.
5. Per quanto attiene ai
fatti avvenuti il __________, di per sé non contestati, al dibattimento il
difensore ha chiesto di rivedere l’entità delle aliquote giornaliere ritenendo
che le condizioni stradali e atmosferiche di quel giorno erano tali per cui
nessun pericolo è stato creato, e meglio chiede una diminuzione delle aliquote
giornaliere a 15, così come il loro ammontare a fr. 135.-, e la riduzione del
periodo di prova a 2 anni, e della multa a fr. 1'000.-.
5.1. A norma dell’art. 4a cpv.
1 lett. d ONC, sulle autostrade, se le condizioni della strada, della
circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità massima generale
dei veicoli può raggiungere 120 km/h; se dei segnali indicano altre velocità
massime, esse sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità
(cpv. 5).
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 124 II 259, consid. 2 b) bb), chi supera in autostrada
di 35 km/h la velocità massima consentita commette una grave infrazione alle norme
della circolazione stradale nel senso dell’art. 90 cifra 2 LCStr, a prescindere
dalle circostanze concrete.
5.2. Di conseguenza, visto
quanto in concreto commesso dall’imputato e vista la giurisprudenza federale in
proposito, l’imputato è autore colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione.
6. Quo alla commisurazione
della pena, giusta l’art. 34 cpv. 1 CP il giudice stabilisce il numero delle
aliquote giornaliere commisurandolo alla colpevolezza dell’autore; l’art. 47 CP
precisa poi che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo
conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1), ritenuto che la colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi
perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo
la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la
lesione (cpv. 2).
6.1. Secondo la
giurisprudenza, il criterio essenziale per la commisurazione della pena è
quello della gravità della colpa, per la cui valutazione entrano in considerazione
diversi fattori.
Da una parte quelli relativi al
fatto incriminato: in particolare, le circostanze che hanno indotto il soggetto
ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità
della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il
modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato
volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno
ad una banda e la recidiva.
Dall’altra, quelli afferenti
alla personalità del reo: vale a dire, il suo vissuto precedente, le sue
difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo l’infrazione
(collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la situazione familiare e
professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione
seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la
reputazione in genere (DTF 129 IV 6, consid. 6.1; 124 IV 44, consid. 2d, cfr.
pure CCRP 28.04.2005, inc. n. 17.2002.58/66, consid. 5b e c, giurisprudenza
emessa in relazione all’art. 63 vCP, pacificamente applicabile anche sotto
l’egida del nuovo diritto, non avendo la novella legislativa nella sostanza
modificato i criteri fondamentali di fissazione della pena previsti dalla
previgente normativa, cfr. FF 1999, p. 1704, cfr. pure Stratenwerth/ Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Handkommentar, ad art. 47, n. 4 e Petit commentaire CP I, ad art. 47, n. 1),
non potendo trascurare, inoltre, la sensibilità personale
all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato
di salute, all’età, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231;6B.14/2007;6P.152/20059;
6B_626/2009). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un
ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Il principio della parità di
trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare
ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP diano
luogo a un obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole
invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base
alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292 e DTF
124 IV 44).
Il giudice
dovrà prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo
del bene giuridico offeso nonché la reprensibilità dell’offesa, elementi che la
giurisprudenza designava con l’espressione di “risultato dell’attività
illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6). Sotto il profilo
soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che
corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto, nonché alla
possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione
riferendosi in quest’ultimo caso alla libertà dell’autore di decidersi a favore
della legalità e contro l’illegalità (DTF 127 IV 101). In relazione a
quest’ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della
situazione personale dell’autore e delle circostanze esterne. La situazione
personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell’art. 19 CP,
turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell’atto. Le circostanze
esterne si riferiscono per esempio a situazioni di emergenza o di tentazione
che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena (FF
1999 1745, cfr. pure STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
Nella
commisurazione della pena, così come nella determinazione dell’aliquota
giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia (CCRP 13.05.2010,
inc. 17.2009.50, consid. 3.3.a e 4.2.b).
6.2. In concreto, ritenuto la
ripetuta infrazione per elevata velocità, l’eccesso importante del limite di
velocità consentito (52 Km/h nel primo caso e 51 Km/h nel secondo) creando un accresciuto pericolo per la sicurezza stradale, il breve lasso di
tempo intercorso tra le due infrazioni e la giurisprudenza del Tribunale
federale, una pena pecuniaria, per entrambe le fattispecie, di 50 aliquote
giornaliere risulta confacentemente commisurata al grado di colpa.
7. Per quanto attiene
all’ammontare dell’aliquota, va detto che per l’art. 34 cpv. 2 CP un’aliquota
giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.- e il giudice ne fissa l’importo
secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della
pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della
sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi famigliari e
assistenziali e del minimo vitale (DTF 134 IV 60, consid. 6; STF 6B_845/2009
dell’11 gennaio 2010, consid. 1.1;6B_867/2010 consid. 3.1,
pag. 3).
L’ammontare
dell’aliquota è fissato in considerazione delle entrate di fr. 16'666.- mensili
netti, dalle quali si detraggono le usuali percentuali stabilite dal Tribunale
federale (in CCRP 17.2009.51, consid. 4). Nel caso in oggetto è stato dedotta
una maggiore percentuale forfettaria in ragione del 35% tenuto conto della sua
particolare situazione famigliare. In conclusione, si perviene alla
quantificazione dell’aliquota giornaliera per IM 1, arrotondata ai fr. 10.-, in
fr. 170.-.
Fatti
I decreti d’accusa che
prevedono l’ammontare dell’aliquota giornaliera in fr. 230.- non possono pertanto
essere riconfermati. Occorre invece, alla luce del risultato appena ottenuto,
ritoccare l’ammontare delle stesse verso il basso fino ad un ammontare di fr.
170.-.
8. Se una pena senza
condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi
crimini o delitti, il giudice sospende di regola l’esecuzione della pena (art.
42 cpv. 1 CP). Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della
pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni (art.
44 cpv. 1 CP). La concessione della sospensione condizionale della pena
rappresenta ormai la regola, da cui ci si può dipartire unicamente in presenza
di una prognosi negativa. In caso di dubbio prevale il differimento dell’esecuzione
della pena (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.2). Per decidere se la sospensione
condizionale della pena sia idonea a dissuadere il condannato dal commettere
nuovi reati, il giudice deve procedere a una valutazione globale. Occorre,
quindi, considerare le circostanze in cui è stato commesso l’atto punibile, gli
antecedenti, la situazione personale del condannato e la sua reputazione al
momento del giudizio (DTF 128 IV 193; 118 IV 97), segnatamente il suo
atteggiamento e la sua mentalità (STF del 18 gennaio 2003, inc.6B_664/2007,
consid. 3; STF del 12 marzo 2003, inc.6S.477/2002).
In casu, l’imputato,
classe __________ e padre di tre figli, ha commesso le infrazioni in un periodo
difficile della sua vita (si stava separando dalla moglie) e a suo carico non
compaiono precedenti. Egli percorre annualmente numerosi chilometri alla guida
della sua vettura (siccome responsabile regionale assicurativo) e solamente
negli ultimi due anni ha commesso delle infrazioni. Occorre pure rilevare ch’egli
ha riconosciuto l’errore per entrambe le infrazioni, anche se nella prima
contesta la misurazione della velocità. L’imputato è inoltre apparso dispiaciuto
per le infrazioni commesse e sembra aver preso coscienza del pericolo causato. Si
reputa infine ch’egli conduca una vita equilibrata e stabile. Tali elementi
permettono di concludere per l’assenza di un pronostico sfavorevole,
prospettandosi invece una prognosi favorevole a che IM 1 non commetta altre
infrazioni.
La pena pecuniaria può dunque essere
sospesa per il periodo di prova di tre anni, periodo ritenuto sufficientemente
lungo per trattene l’imputato dal commettere nuove infrazioni.
9. Oltre alla pena
condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza
condizionale oppure una multa a norma dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP).
Appare opportuno nel caso in
esame, per una questione di prevenzione speciale, aggiungere alla pena
pecuniaria una multa. Questo si giustifica in base alle ripetute infrazioni
commesse dall’imputato, avvenute a breve distanza l’una dall’altra, e sempre
per eccessi elevati di velocità (oltre i 50 Km/h in entrambe le occasioni).
Tutto ben ponderato, questo
giudice ritiene di poter fissare la multa per entrambe le infrazioni in fr.
2'000.-. Questo importo è confacentemente proporzionato alla gravità delle
infrazioni commesse nell’arco di poco tempo, rettamente commisurato al grado di
colpa dell’insorgente e contenuto nei limiti concessi dalla legge. Lo stesso
appare per di più idoneo a dissuaderlo dal commettere altre infrazioni in
futuro.
10. Infine, il difensore
chiede la rifusione delle spese legali in proporzione al grado di soccombenza.
Giusta l’art. 429 cpv. 1
CPP, l’imputato ha diritto a un indennizzo se è pienamente o parzialmente
Considerandi
assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato.
Questa disposizione non trova
applicazione nel presente procedimento in quanto le infrazioni ascritte
all’imputato sono state integralmente confermate. La domanda di indennizzo deve
pertanto essere respinta.
11.
La tasse e le spese
giudiziarie della presente procedura sono poste a carico dell’imputato.
richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr, in rel.
con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, art.
22.
cpv. 1 OSStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22
LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di ripetuta
infrazione grave alle norme della circolazione
1.1
per avere violato
gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza
altrui, in particolare per aver circolato, l’__________ a __________, con la
vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 132 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore
munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite
disposizioni in materia, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.
1.2
per aver violato
gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza
altrui, in particolare per aver circolato, a __________, autostrada A2, il __________,
con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 171 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante
apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 Km/h.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di
50.
(cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 170.- (centosettanta), per un totale
di fr. 8'500.- (ottomilacinquecento).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2
alla multa di fr. 2'000.-
(duemila);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con
motivazione scritta e di fr. 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione
scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
IM 1
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 2'000.- multa
fr. 700.- tassa
di giustizia
fr. 250.- spese
giudiziarie
fr. 2'950.- totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato
ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla
Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4
CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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