81.2011.442
Impiego di stranieri sprovvisti di permesso
4 aprile 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2011.442
Data decisione, Autorità:
04.04.2013, PRPEN
Titolo:
Impiego di stranieri sprovvisti di permesso
IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO
art. 117 cpv. 1 LFSTR
Incarto
n.
81.2011.442
DA 4482/2011
Bellinzona
4
aprile 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con
Lucile Martinez in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
(difensore: DI 1, __________
visto il decreto d’accusa n. 4482/2011
del 14 novembre 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di impiego di stranieri sprovvisti di permesso
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 650.- (seicentocinquanta) cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 6'500.- (seimilaciqnuecento). L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5
(cinque).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.-.
rilevato che il difensore chiede in via
principale il proscioglimento del suo assistito in assenza dell’elemento
soggettivo del reato, rispettivamente in applicazione dell’art. 8 CPP, in
correlazione con gli artt. 52 e 53 CP, e dell’art. 13 CP, sull’errore sui
fatti; in via subordinata postula la riduzione della pena e l’annullamento
della multa tenuto conto della colpa lieve del suo assistito; chiede la
rifusione di ripetibili nella misura di fr. 5'000.-;
richiamati gli art. 11 cpv. 3, 117 cpv. 1 LSt;
52, 53 CP; 8, 80 segg.; 84 segg.; 348 segg., 429 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di impiego di stranieri sprovvisti di permesso, per i fatti
descritti nel decreto d’accusa n. 4482/2011 del 14 novembre 2011.
Fatti
2. La tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 530.- sono a carico dello Stato.
3. La domanda di indennità giusta
l’art. 429 CPP è respinta.
4. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Considerandi
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dIM 1
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 80.00 teste
fr. 530.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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