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Decisione

81.2011.442

Impiego di stranieri sprovvisti di permesso

4 aprile 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. La tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 530.- sono a carico dello Stato.

3. La domanda di indennità giusta

l’art. 429 CPP è respinta.

4. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Considerandi

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dIM 1

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 80.00 teste

fr. 530.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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