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Decisione

81.2011.448

Infrazione grave alle norme della circolazione; derubricazione

11 luglio 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

81.2011.448

Data decisione, Autorità:

11.07.2013, PRPEN

Titolo:

Infrazione grave alle norme della circolazione; derubricazione

VELOCITÀ

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 90 cf. 2 LCSTR

Incarto

n.

81.2011.448

DA 4726/2011

Bellinzona

11

luglio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni

Tommasini

sedente con Fabia

Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 4726/2011

del 21 novembre 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di infrazione grave alle norme della circolazione

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 45

(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) cadauna,

corrispondenti a complessivi fr. 4'950.- (quattromilanovecentocinquanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10

(dieci).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.-.

4.

Non revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

pecuniaria di 20 (venti) aliquote da fr. 80.- ciascuna per complessivi fr.

1'600.- decretata nei suoi confronti dal MP il 07.12.2010, con l'avvertenza che

in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva

di giorni 20.

rilevato che l’imputato chiede di essere

prosciolto dall’infrazione grave alle norme della circolazione, rimettendosi al

giudizio della Corte per quanto riguarda l’infrazione lieve;

visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e

3, 90 cifra 2 LCStr.; 4a cpv. 1 lett. aONC; 22 cpv. OSS; 303.1c dell’Allegato

1.

OMD; 8 cpv. 1 lett. g cifra 1 OOCCS-USTRA; 80 e segg., 84 e segg., 348 e

segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione

alle norme della circolazione, per avere circolato con il motoveicolo __________

targato TI __________ alla velocità di 65 km/h, dopo deduzione del margine di sicurezza di 15 km/h, malgrado il vigente limite di 50 Km/h., così come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva;

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa disciplinare

di fr. 250.- (duecentocinquanta);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta

e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (81979).

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 250.00 multa

fr. 250.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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