81.2011.448
Infrazione grave alle norme della circolazione; derubricazione
11 luglio 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2011.448
Data decisione, Autorità:
11.07.2013, PRPEN
Titolo:
Infrazione grave alle norme della circolazione; derubricazione
VELOCITÀ
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
81.2011.448
DA 4726/2011
Bellinzona
11
luglio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Fabia
Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 4726/2011
del 21 novembre 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di infrazione grave alle norme della circolazione
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 4'950.- (quattromilanovecentocinquanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10
(dieci).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.-.
4.
Non revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 20 (venti) aliquote da fr. 80.- ciascuna per complessivi fr.
1'600.- decretata nei suoi confronti dal MP il 07.12.2010, con l'avvertenza che
in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva
di giorni 20.
rilevato che l’imputato chiede di essere
prosciolto dall’infrazione grave alle norme della circolazione, rimettendosi al
giudizio della Corte per quanto riguarda l’infrazione lieve;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e
3, 90 cifra 2 LCStr.; 4a cpv. 1 lett. aONC; 22 cpv. OSS; 303.1c dell’Allegato
1.
OMD; 8 cpv. 1 lett. g cifra 1 OOCCS-USTRA; 80 e segg., 84 e segg., 348 e
segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione
alle norme della circolazione, per avere circolato con il motoveicolo __________
targato TI __________ alla velocità di 65 km/h, dopo deduzione del margine di sicurezza di 15 km/h, malgrado il vigente limite di 50 Km/h., così come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva;
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla multa disciplinare
di fr. 250.- (duecentocinquanta);
2.1.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta
e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (81979).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 250.00 multa
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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