81.2011.45
Incitazione all'entrata, partenza o soggiorno illegale
23 ottobre 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2011.45
Data decisione, Autorità:
23.10.2012, PRPEN
Titolo:
Incitazione all'entrata, partenza o soggiorno illegale
INCITAZIONE ALL'ENTRATA ALLA PARTENZA AL SOGGIORNO ILLEGALI
art. 116 let. a cf. 1 LFSTR
Incarto
n.
81.2011.45
DA 726/2011
Bellinzona
23
ottobre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
IM 1IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 726/2011 del
28 febbraio 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 4'950.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 200.-, con l'avvertenza
che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 2.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici)
aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna per complessivi fr. 1'650.-
decretata nei suoi confronti dal MP il 12.10.2009, con l'avvertenza che in caso
di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 15.
rilevato che il difensore chiede in via
principale il proscioglimento; in via subordinata chiede una riduzione della
pena e al massimo una multa in applicazione del cpv. 2 LStr; si oppone infine
alla revoca della sospensione condizionale della precedente condanna e al
limite chiede il prolungo del periodo di prova;
richiamati gli art. 116 cifra 1 lett. a LStr; 80
e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione
di infrazione alla Legge federale sugli stranieri per i fatti descritti nel
decreto di accusa n° 726/2011 del 28 febbraio 2011.
Fatti
2. La tassa di giustizia e le spese
giudiziarie di complessivi fr. 400.- sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
__________
- alla crescita in giudicato
Considerandi
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 400.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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