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Decisione

81.2011.454

Falsità in documenti

4 aprile 2013Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

di falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CP, per i fatti descritti nel decreto

d’accusa n. 4783/2011 del 22 novembre 2011.

2. La tassa di giustizia e le spese

giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) sono a carico dello

Stato.

3. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

Considerandi

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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