81.2011.466
Circolare a velocità elevata
13 novembre 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2011.466
Data decisione, Autorità:
13.11.2013, PRPEN
Titolo:
Circolare a velocità elevata
VELOCITÀ
art. 90 cpv. 2 LCSTR
Incarto
n.
81.2011.466
DA 5024/2011
Bellinzona
13
novembre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente
con Gabriele Fossati in qualità di Segretario per giudicare
IM 1, , , nato a , attinente di ,
domiciliato a , , ,
prevenuto colpevole di grave infrazione
alle norme della circolazione
per avere circolato con la vettura __________ targata __________ alla
velocità di circa 157 Km/h (da lui contestata) malgrado il vigente limite di 120 Km/h, così come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva;
fatti avvenuti a __________
Fatti
il __________;
reato
previsto dall’art. 90 cpv. 2 LCStr in rel. con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e
3 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC; 22 cpv. 1 OSStr;
visto il decreto
d’accusa del 5 dicembre 2011 n. 5024/2011 del Procuratore pubblico Antonio
Perugini, Bellinzona, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici)
aliquote giornaliere da CHF 150.-(centocinquanta) cadauna (artt. 34 segg. CP),
corrispondenti a complessivi CHF 2'250.- (duemiladuecentocinquanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni (artt. 42 segg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa
di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,
la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106
cpv. 2 CP).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie di CHF 200.- (duecento);
rilevato che il
difensore chiede, in via principale, l’assoluzione dell’imputato,
rispettivamente, in via subordinata, una consistente riduzione della pena
rispetto a quella prevista dal decreto d’accusa;
che
l’imputato chiede la sua assoluzione, evidenziando come nella propria
esperienza di automobilista non abbia mai preso nessuna multa per eccesso di
velocità o guida in stato di inattitudine;
richiamati gli artt. 1
CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine
del dibattimento 23 ottobre/13 novembre 2013 e dopo aver motivato oralmente la
decisione,
pronuncia 1. IM 1 è
assolto dall’imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione
(art. 90 cpv. 2 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2.
La tassa
di giustizia e le spese di complessivi CHF 550.- (cinquecentocinquanta) sono
poste a carico dello Stato.
2.1
La
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse
richiesta.
3.
Ad IM 1
viene assegnata un’indennità di CHF 1'000.- (mille) giusta l’art. 429 cpv. 1
lett. a) CPP.
4.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla
Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
5.
Intimazione
a:
- seduta
stante
(per sé e per IM 1),
- per
raccomandata
- alla
crescita in giudicato
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Divisione
della giustizia, Bellinzona.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 300.- tassa di giustizia
CHF 250.- spese giudiziarie
CHF 550.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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