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Decisione

81.2011.466

Circolare a velocità elevata

13 novembre 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

il __________;

reato

previsto dall’art. 90 cpv. 2 LCStr in rel. con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e

3 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC; 22 cpv. 1 OSStr;

visto il decreto

d’accusa del 5 dicembre 2011 n. 5024/2011 del Procuratore pubblico Antonio

Perugini, Bellinzona, che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici)

aliquote giornaliere da CHF 150.-(centocinquanta) cadauna (artt. 34 segg. CP),

corrispondenti a complessivi CHF 2'250.- (duemiladuecentocinquanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 3 (tre) anni (artt. 42 segg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa

di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,

la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106

cpv. 2 CP).

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese

giudiziarie di CHF 200.- (duecento);

rilevato che il

difensore chiede, in via principale, l’assoluzione dell’imputato,

rispettivamente, in via subordinata, una consistente riduzione della pena

rispetto a quella prevista dal decreto d’accusa;

che

l’imputato chiede la sua assoluzione, evidenziando come nella propria

esperienza di automobilista non abbia mai preso nessuna multa per eccesso di

velocità o guida in stato di inattitudine;

richiamati gli artt. 1

CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine

del dibattimento 23 ottobre/13 novembre 2013 e dopo aver motivato oralmente la

decisione,

pronuncia 1. IM 1 è

assolto dall’imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione

(art. 90 cpv. 2 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.

La tassa

di giustizia e le spese di complessivi CHF 550.- (cinquecentocinquanta) sono

poste a carico dello Stato.

2.1

La

motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari

a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse

richiesta.

3.

Ad IM 1

viene assegnata un’indennità di CHF 1'000.- (mille) giusta l’art. 429 cpv. 1

lett. a) CPP.

4.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla

Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per

iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta

la motivazione della sentenza.

5.

Intimazione

a:

- seduta

stante

(per sé e per IM 1),

- per

raccomandata

- alla

crescita in giudicato

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Divisione

della giustizia, Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

CHF 300.- tassa di giustizia

CHF 250.- spese giudiziarie

CHF 550.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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