81.2011.469
Consumo di eroine e colpire con calci e pugni una persona
10 ottobre 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
81.2011.469
Data decisione, Autorità:
10.10.2013, PRPEN
Titolo:
Consumo di eroine e colpire con calci e pugni una persona
AGGRESSIONE
CONSUMO DI STUPEFACENTI
art. 134 CPS
art. 19 let. a cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
81.2011.469
DA 5128/2011
Bellinzona
10
ottobre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente
con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
IM 1 ,
in
carcerazione preventiva dal 13 al 14 ottobre 2011
(difensore: DUF
1, )
prevenuto colpevole di 1. aggressione
per
avere, agendo in correità con __________, in data 13 ottobre 2011 a Lugano, partecipato all’aggressione di __________, sferrandogli pugni e calci su diverse parti
del corpo, cagionandogli in tal modo le lesioni descritte nel verbale 2
novembre 2011 della vittima;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 134 CP;
2. ripetuta
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel corso del mese di febbraio 2011 a Lugano ed in altre imprecisate località,
senza essere autorizzato, in diverse occasioni acquistato e detenuto, per il
suo consumo personale, un quantitativo complessivo imprecisato di eroina;
avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;
reato
previsto dall’art. 19a cifra 1 LStup;
visto con decreto
d’accusa del 12 dicembre 2011 n. 5128/2011 del AINQ 1 che propone la condanna
a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli dallo stesso
Ministero Pubblico il 28 febbraio 2011:
1. Alla pena
pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da CHF 60.- (sessanta) cadauna
(artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 5'400.-
(cinquemilaquattrocento).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (artt. 42 segg. CP).
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie
di CHF200.- (duecento).
3.
Ordina la
confisca e la distruzione di gt 0,85 di eroina sequestratigli dalla polizia il
19.
febbraio 2011 (rep. SAD 6014) (art. 69 cpv. 2 CP).
4.
La nota
d’onorario del difensore d’ufficio, a crescita in giudicato del presente
decreto d’accusa, verrà tassata con decisione separata, riservato l’art. 135
cpv. 4 CPP.
5.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo
previsto dall’art. 369 CP;
dispensato su richiesta
del difensore l’imputato dalla comparsa personale del dibattimento, in
applicazione dell’art. 336 cpv. 3 CPP
rilevato che il
difensore chiede l’assoluzione dell’imputato per il reato di aggressione,
rimettendosi per contro al giudizio del Giudice per quanto riguarda la pena da
infliggere per il reato di contravvenzione alla LStup (di per sé non
contestato);
richiamati gli artt. 1,
30.
segg. CP; 19a cfr. 1 LStup; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg., 430
CPP; 22 LTG;
al termine
dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è
autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla Legge sugli stupefacenti
(art. 19a cifra 1 LStup) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo
carico.
2.
Di
conseguenza IM 1 è condannato:
2.1
Alla
multa di CHF 300.- (trecento).
2.2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
IM 1 è
assolto dall’imputazione di aggressione (art. 134 CP) per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico.
4.
In
applicazione dell’art. 430 CPP, all’imputato non viene assegnata alcuna
indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.
5.
La tassa
di giustizia e le spese ci complessivi CHF 400.- (quattrocento) sono poste per
¾ a carico dello Stato e per ¼ a carico dell’imputato.
6.
La nota
del difensore d’ufficio, ad avvenuta crescita in giudicato della presente
decisione, verrà tassata con separato giudizio.
7.
Sono
ordinate la confisca e la distruzione di gr. 0.85 di eroina sequestrati
all’imputato dalla polizia il 19 febbraio 2011, rep. SAD n. 6014 (art. 69 cpv.
2.
CP).
8.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla
Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
9.
Intimazione
a:
- seduta
stante
, per sé e per Fabio
Allegro, Lugano (Viganello),
- per
raccomandata
, Lugano,
- alla
crescita in giudicato
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Polizia
scientifica, Bellinzona
Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 120.- tassa
di giustizia
CHF 180.- spese giudiziarie
CHF 300.- totale
Distinta spese a carico di IM 1,
CHF 300.- multa
CHF 40.- tassa
di giustizia
CHF 60.- spese giudiziarie
CHF 400.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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