81.2011.478
Sommossa
4 luglio 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2011.478
Data decisione, Autorità:
04.07.2013, PRPEN
Titolo:
Sommossa
SOMMOSSA
art. 260 CPS
Incarto
n.
81.2011.478
DA 4610/2011
Bellinzona
4
luglio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente
con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
e
IM 1
(difensore:
. DI 1, )
prevenuto colpevole di: sommossa
per
avere, il 9 settembre 2006 a __________, presso lo stadio comunale, durante
l’incontro di calcio __________, agendo assieme a diverse altre persone in
qualità di presidente della sezione dei tifosi “__________”, spostandosi con il
gruppo in direzione dei tifosi del __________, partecipato ad un pubblico
assembramento in occasione del quale sono stati commessi collettivamente atti
di violenza contro persone e cose;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 260 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 21 novembre 2011 n. 4610/2011 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla pena
pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 150.- (centocinquanta)
cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 1'500.-
(millecinquecento).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (artt. 42 segg. CP).
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie di CHF 100.- (cento).
3.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
rilevato che il
difensore chiede in via principale l’assoluzione dell’imputato; in via
subordinata egli domanda che quale pena gli venga comminata una multa compresa
tra CHF 200.- e CHF 300.- e in ogni caso postula la rifusione delle spese
legali, come da nota professionale di CHF 2'800.- prodotta in data odierna;
sentito per
ultimo l’imputato, il quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;
visti gli artt. 34,
42, 47, 260 cpv. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine
dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,
pronuncia 1. IM 1 è
autore colpevole di sommossa (art. 260 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico.
2.
Di
conseguenza, IM 1 è condannato:
2.1
Alla
pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 190.- (centonovanta),
per un totale di CHF 950.- (novecentocinquanta).
2.1.1
L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.-
(quattrocentocinquanta).
2.2.1
La
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse
richiesta.
3.
La condanna
verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo
previsto dall’art. 369 CP.
4.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla
Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
5.
Intimazione
a:
- seduta
stante
- per
raccomandata
, ,
- alla
crescita in giudicato
Comando
della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
CHF 300.- tassa di giustizia
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 450.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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