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Decisione

81.2011.478

Sommossa

4 luglio 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 260 CP;

perseguito con decreto

d’accusa del 21 novembre 2011 n. 4610/2011 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1. Alla pena

pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 150.- (centocinquanta)

cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 1'500.-

(millecinquecento).

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni (artt. 42 segg. CP).

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese

giudiziarie di CHF 100.- (cento).

3.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato che il

difensore chiede in via principale l’assoluzione dell’imputato; in via

subordinata egli domanda che quale pena gli venga comminata una multa compresa

tra CHF 200.- e CHF 300.- e in ogni caso postula la rifusione delle spese

legali, come da nota professionale di CHF 2'800.- prodotta in data odierna;

sentito per

ultimo l’imputato, il quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;

visti gli artt. 34,

42, 47, 260 cpv. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine

dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia 1. IM 1 è

autore colpevole di sommossa (art. 260 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel

decreto d’accusa a suo carico.

2.

Di

conseguenza, IM 1 è condannato:

2.1

Alla

pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 190.- (centonovanta),

per un totale di CHF 950.- (novecentocinquanta).

2.1.1

L’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

Al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.-

(quattrocentocinquanta).

2.2.1

La

motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari

a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse

richiesta.

3.

La condanna

verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo

previsto dall’art. 369 CP.

4.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla

Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per

iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta

la motivazione della sentenza.

5.

Intimazione

a:

- seduta

stante

- per

raccomandata

, ,

- alla

crescita in giudicato

Comando

della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

CHF 300.- tassa di giustizia

CHF 150.- spese giudiziarie

CHF 450.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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